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Durante il secondo semestre del 2020, la Regione Sardegna ha approvato 15 leggi.

Con la legge regionale 10 giugno 2020, n. 15, la regione ha disposto alcune modifiche agli artt. 4, 13, 23, 24, 28, 36 della legge regionale n. 11 del 2015, in materia di prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande in agriturismo e in ittiturismo, nonché in merito alla fattoria didattica e sociale.

La legge regionale 17 giugno 2020, n. 16 ha previsto all’art. 1 la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e all’art. 2 interventi straordinari a favore degli enti locali in materia di programmazione unitaria e per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio.

Nel periodo luglio-ottobre 2020 il Presidente della Provincia di Bolzano ha adottato ulteriori ordinanze per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce delle previsioni della legge prov. n. 4 del 2020 e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Di seguito si elencano i provvedimenti adottati, indicando alcune parole chiave che ne evidenziano i contenuti:

L’attività legislativa della Regione Siciliana nel periodo compreso tra maggio e luglio 2020 è consistita nella approvazione di otto leggi.

Due sono state oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

A queste deve aggiungersi il disegno di legge nn. 66 - 143 Bis/A recante “Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione”, approvato dall’Assemblea regionale il 10 giugno, pubblicata a fini notiziali il 10 luglio e, infine, decorso il termine di tre mesi senza che alcuna richiesta di referendum sia stata avanzata ai sensi dell’art. 17-bis dello Statuto, pubblicata nella GURS del 6 novembre con il numero 26 del 2020.

A tale legge è dedicato un commento nella specifica sezione della Rivista al quale si rinvia .

A fine settembre, nella Regione Valle d’Aosta si sono svolte le tornate elettorali che erano state rinviate a causa dell’emergenza COVID-19. Queste hanno interessato il Consiglio regionale, sciolto anticipatamente nel febbraio 2019, e ben 66 dei 74 Comuni valdostani. Il nuovo Consiglio regionale si è insediato il 20 ottobre 2020. L’attività legislativa regionale negli ultimi mesi è stata pertanto molto ridotta, anche per via della assoluta priorità assunta dalla gestione dell’epidemia, che ha naturalmente implicato una grande centralità dell’esecutivo regionale (seppur a ranghi ridotti e in regime di prorogatio).

Nel periodo che va dal luglio all’ottobre 2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sono stati pubblicati almeno quindici atti, in senso lato qualificabili come normativi, relativi all’emergenza pandemica tuttora in corso. Nella scheda che segue si concentrerà l’attenzione sulle leggi e sui regolamenti adottati nell’arco temporale di riferimento, nonché sulle ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale, dando idealmente seguito al precedente lavoro comparso su questa rubrica col titolo L’attività normativa della Regione Lombardia nell’emergenza Covid-19 (in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2020).

REGIONE

ELEZIONI 2015

ELEZIONI 2020

DIFFERENZA

(val. assoluto)

DIFFERENZA

(val. %)

Campania

11 su 51 (22%)

9 su 51 (18%)

-2

-4%

Liguria*

5 su 31 (16%)

3 su 31 (10%)

-2

-6%

Marche

6 su 31 (19%)

8 su 31 (26%)

+2

+7%

Puglia*

5 su 51 (10%)

8 su 51 (16%)

+3

+6%

Toscana

11 su 41 (27%)

16 su 41 (39%)

+5

+12%

Valle d’Aosta

8 su 35 (23%)

4 su 35 (11%)

-4

-12%

Veneto

11 su 51 (22%)

17 su 51 (33%)

+6

+11%

MEDIA

8 - 20%

9 - 22%

+1

+2

 

Niente, non c’è verso! Le sette regioni in cui il 20 e 21 settembre scorsi di è andati al voto ci restituiscono impietosamente un una rappresentanza femminile perdurantemente labile e traballante, ammontante mediamente al 22% del totale delle assemblee e che stenta ad affermarsi e consolidarsi.

Questa volta, nemmeno l’introduzione last minute in alcuni sistemi elettorali regionali (ci si riferisce a Liguria e Puglia*) della doppia preferenza di genere e di soglie di lista ha portato all’elezione di un numero apprezzabilmente più elevato di donne. Anzi, semmai, talora, l’esatto contrario, se solo si pensa, ad esempio, che il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ne conterà meno rispetto alle due scorse legislature (tornando così alla cifra del 2005); e che la Puglia, dopo il tanto discusso intervento sostitutivo del Governo, ha visto l’ingresso di solo tre donne in più nell’organo di rappresentanza regionale.

CASS. CIV., sez. VI, 30.06.2020, n. 12976

Il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla menzionata L. n. 142 del 1990, e completato dalle disposizioni successive fino all'approvazione del D.P.R. n. 267 del 2000, ha indotto, però, le Sezioni Unite della Corte (con le citate sentenze n. 17550 del 2002 e n. 12868 del 2005) a rivedere il precedente orientamento, anche in considerazione del fatto che la modifica del titolo V della Costituzione, nonché la successiva L. n. 131 del 2003, di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al nuovo assetto costituzionale, hanno accentuato l'autonomia degli enti locali e nell'ambito di essa le potestà degli Statuti nella gerarchia delle fonti (ormai da considerarsi quali atti normativi atipici con caratteristiche di rango paraprimario o sub-primario).

La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione (o all'impugnazione).

CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5362; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5363; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5366; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5367; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5369

L'art. 17, comma 2, del T.U. n. 267/00 dispone che: "L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento"; l'art. 22 dello Statuto del Comune di Venezia si limita a stabilire che "Il Regolamento Comunale per le Municipalità disciplina le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi Municipali e delle Delegazioni di Zona. Nei casi in cui non vi sia espressa norma regolamentare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli Organi Comunali."

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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