T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 9 dicembre 2020, n. 2463
Le ordinanze ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, atipiche nel contenuto, si pongono in rapporto di potenziale frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, e con i relativi corollari, costituiti dalla tassatività e tipicità del provvedimento. Per tale ragione, le stesse vengono definite come atti extra ordinem, la cui adozione richiede il verificarsi di presupposti stringenti, in parte individuati dalle norme e in parte ricostruiti dall'elaborazione giurisprudenziale.