La Corte di Giustizia ha chiarito che gli Stati membri non hanno l’obbligo di garantire la deroga al principio del previo stordimento degli animali durante l’abbattimento prevista dal Regolamento 1099/2009 in relazione alla macellazione compiuta a fini religiosi. Pronunciandosi riguardo ad un decreto adottato dal governo delle Fiandre che, nell’ambito della macellazione rituale, impone l’uso di un procedimento basato sul previo stordimento reversibile la Corte, richiamando l’ampio “margine di discrezionalità” che deve essere riconosciuto alle autorità nazionali in materia, ha ritenuto che il decreto in questione consente di garantire un “giusto equilibrio” tra il benessere degli animali, quale “valore” riconosciuto dall’art. 13 TFUE, e il diritto di manifestare la propria religione, garantito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.