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Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Causa C‑336/19, ECLI:EU:C:2020:1031

La Corte di Giustizia ha chiarito che gli Stati membri non hanno l’obbligo di garantire la deroga al principio del previo stordimento degli animali durante l’abbattimento prevista dal Regolamento 1099/2009 in relazione alla macellazione compiuta a fini religiosi. Pronunciandosi riguardo ad un decreto adottato dal governo delle Fiandre che, nell’ambito della macellazione rituale, impone l’uso di un procedimento basato sul previo stordimento reversibile la Corte, richiamando l’ampio “margine di discrezionalità” che deve essere riconosciuto alle autorità nazionali in materia, ha ritenuto che il decreto in questione consente di garantire un “giusto equilibrio” tra il benessere degli animali, quale “valore” riconosciuto dall’art. 13 TFUE, e il diritto di manifestare la propria religione, garantito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

(Decisione del Comitato sui diritti umani resa nel caso A.S., D.I., O.I. e G.D. c. Italia)

Con decisione depositata il 27 gennaio 2021 il Comitato sui diritti umani, l’organo di controllo del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha adottato le conclusioni relative alle comunicazioni presentate da tre cittadini siriani e uno palestinese sopravvissuti alla strage di Lampedusa del 2013, che denunciavano la violazione del diritto alla vita di oltre 200 migranti, tra le quali alcuni bambini, che viaggiavano a bordo di una imbarcazione naufragata nelle acque internazionali tra Lampedusa e Malta, nella zona Search and Rescue (SAR) maltese. Secondo la ricostruzione degli eventi, la capitaneria italiana era stata allertata nel naufragio ma aveva inoltrato la richiesta di soccorso a Malta, attendendone inutilmente l’intervento e ritardando così le operazioni di salvataggio. Nonostante la presenza di una nave italiana nelle vicinanze della imbarcazione in pericolo, le autorità italiane hanno temporeggiato a lungo prima di autorizzare l’intervento in soccorso, determinando la morte della maggior parte dei passeggieri.

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. (21G00007) (GU Serie Generale n.20 del 26-01-2021).

Con l’articolo 1 della Legge n. 4/2021 il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro.

Con l’articolo 2 piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 2 febbraio 2021, Causa C-481/19, DB c. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ECLI:EU:C:2021:84.

La sentenza Consob contribuisce ad arricchire il dialogo tra la Corte di giustizia e la Corte costituzionale italiana, confermando l’importanza dello strumento del rinvio pregiudiziale per la risoluzione di potenziali contrasti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale. Nella sentenza in esame, la Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 47 e 48 della Carta assicurano il diritto al silenzio delle persone fisiche sottoposte a un procedimento amministrativo per abusi di mercato allorché le dichiarazioni rese da queste possano contribuire a farne emergere la responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere afflittivo e/o alla formulazione di un’accusa penale a loro carico. Ciò posto, ha chiarito che le disposizioni di diritto dell’Unione oggetto del rinvio pregiudiziale possono essere interpretate in maniera conforme agli articoli 47 e 48 della Carta, consentendo quindi allo Stato membro di non sanzionare la persona fisica che si avvale del diritto al silenzio nell’ambito del procedimento amministrativo suddetto.

Come è noto è stata pubblicata la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Si è, così, definitivamente concluso l’iter di approvazione della legge di revisione costituzionale che ha portato alla rideterminazione del numero dei parlamentari: i deputati passeranno da 630 a 400 e i senatori elettivi da 315 a 200. La nuova composizione delle Camere, prevista dagli articoli 1 e 2, riceverà applicazione dalla prossima legislatura.
Tuttavia, a “completamento” di questa revisione ulteriori ambiti tematici sono attualmente in discussione alle Camere: l’abbassamento dell’età per l’elettorato attivo al Senato, la modifica del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, l’eliminazione del riferimento dell’elezione “a base regionale” al Senato. Tuttavia, la crisi di governo che ha interessato il nostro sistema politico ha ulteriormente procrastinato l’iter di approvazione tali riforme di “completamento” della riduzione del numero dei parlamentari.

Il decreto legislativo n. 177 del 2020 ha provveduto a rideterminare i collegi elettorali alla luce della nuova composizione delle Camere, dando attuazione alla delega contenuta nella legge n. 51 del 2019 recante “Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”. Si è trattato di un adempimento necessario per assicurare la funzionalità del sistema elettorale dinanzi alla riduzione del numero dei parlamentari.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I dati sulla legislazione: analisi critica dei documenti ufficiali della Camera e del Senato. – 2.1. Una nota di metodo sull’analisi della legislazione. – 2.2. I dati sulle fonti primarie nella XVIII Legislatura – 2.2.1. Leggi durante il Conte II. – 2.2.2. Decreti-legge durante il Conte II. – 2.2.3. Iniziativa legislativa. – 2.2.4. Leggi di iniziativa parlamentare. – 2.2.5. Iniziativa governativa. – 2.2.6. I progetti di legge di iniziativa mista. – 2.2.7. I decreti-legge. – 2.2.8. Decreti legislativi. – 2.2.9. Il rapporto maggioranza-opposizione nelle votazioni. – 3. La legislazione dell’emergenza. – 3.1. La legislazione dell’emergenza nel Rapporto sullo stato della legislazione 2019-2020. – 3.2. I decreti-legge emanati nel periodo di emergenza. – 4. La compromissione del ruolo del Parlamento. Un dato su cui occorre riflettere. – 4.1. Le attuali tendenze della produzione normativa. – 4.2. Le audizioni svolte dal Comitato sulle tendenze della produzione normativa. – 4.3. Le analisi dei decreti-legge e di altri progetti di legge. – 5. Il dominio del presente.

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Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza.

Il 9 dicembre 2020, in un contesto nazionale alle prese con la cosiddetta “seconda ondata” della pandemia, la Regione Valle d’Aosta approva la legge regionale n. 11, volta a introdurre una disciplina regionale in materia di gestione dell’emergenza sanitaria.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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