Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 10 dicembre 2020, n. 7904

La norma primaria che autorizza l’adozione di regolamenti di attuazione e integrazione del suo contenuto fissa modalità e criteri cui l’autorità amministrativa (nel caso di specie, l’ente locale) dovrà attenersi nell’elaborazione della disciplina della fattispecie; dalla larghezza di tali criteri dipende l’ampiezza del potere di scelta rimesso alla normazione secondaria, in ogni caso, però, sulla strada segnata dalla norma primaria le disposizioni regolamentari sono espressione di una scelta connotata da significativi spazi di discrezionalità.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, 25 febbraio 2021, n. 140

In difetto di dati certi e di motivazione puntuale sull'entità del fenomeno, non si comprende in che modo il distacco di utenze morose possa costituire un pericolo per la igiene e sanità pubbliche.
Un provvedimento contingibile e urgente di tale portata, incidendo sull'attività imprenditoriale del gestore del servizio idrico e sui rapporti contrattuali di utenza, doveva invece essere puntualmente motivato e dare conto della gravità della situazione che giustificava un siffatto intervento.
L'appello viene accolto anche laddove lamenta che il divieto di distacco intimato dall'ordinanza sindacale, per il fatto di non recare un termine finale di efficacia, ma di atteggiarsi quale disposizione destinata a vigere a tempo indeterminato, si pone in contraddizione con il criterio di temporaneità, che costituisce parte integrante del requisito legale della contingibilità.

CONS. STATO, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375

Per consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Sez. II, 20 dicembre 2019, n. 8634), il potere previsto dall'art. 50 T.U.E.L. (in precedenza, rinvenibile nell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142) può essere esercitato per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini in materia di sanità ed igiene, ovvero per ragioni di edilizia e di polizia locale.

CONS. STATO, sez. V, 19 gennaio 2021, n. 572

In termini generali, un'ordinanza contingibile e urgente viene adottata nelle situazioni di emergenza, in cui si deve fronteggiare un pericolo imminente, come appunto quello derivante dal crollo di un edificio per cedimenti del terreno; ciò però non significa che si possa procedere senza un'adeguata istruttoria: in tal senso, la giurisprudenza costante, per tutte C.d.S., sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580 e 25 maggio 2012, n. 3077. È poi evidente, in termini logici prima che giuridici, che l'istruttoria adeguata deve dare atto dell'accaduto, indicare gli interventi da adottare senza indugio, ma anche individuare i soggetti a carico dei quali essi devono essere imposti, se pure in limiti di tempo compatibili con la situazione.

CONS. STATO, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344

Per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580; sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696; sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799), l'esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco, costituendo una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.

CONS. STATO, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 94

La situazione complessiva che l'intervento "interforze" ha riscontrato nell'immobile rivela, per come documentato in atti di causa, connotazione idonea a configurare un grave pericolo per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, nei termini della contingibilità ed urgenza richiesti dalla norma del T.U.E.L., come parzialmente modificata dall’intervento della Corte Costituzionale (sent. 115/2011).

CONS. STATO, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 7734

Nell'assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000, è riservata al Sindaco l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, che, quindi, non possono essere adottate da altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5044; Consiglio di Stato, sezione I, parere 1° dicembre 2016, n. 2512; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 4 settembre 2014, n. 515).

T.A.R. TOSCANA, Firenze, 8 febbraio 2021, n. 215

Il TAR ha annullato l’ordinanza del Sindaco di Firenze Numero: ORD/2020/00508 del 18 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell'art.1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze”.
La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato è data dagli artt. 7, co. 1, e 6, co. del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).
I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione.

T.A.R. MARCHE, Ancona, 19 dicembre 2020, n. 779
I presupposti essenziali per la legittima adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono individuabili nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nella provvisorietà e temporaneità degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento (Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369; Tar Lombardia Brescia 11 maggio 2018, Tar Lazio 5572/2017 cit.).
Ne consegue che non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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