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Sentenza n. 101/2021 – La decisione concerne un ricorso in via principale proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti degli art. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione au-tonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali- PUL).
La questione riguarda l’indirizzo legislativo regionale tendente alla destagionalizzazione del turismo mediante deroghe all’obbligo di rimozione di strutture turistico ricreative a servizio della balneazione. Principalmente, sul piano delle fonti, lo Stato lamenta la lesione dell’art.146 del Codice dei beni cultu-rali (autorizzazione paesaggistica). Articolo che, costituendo (come ribadito dalla Corte) norma di grande riforma economico sociale costituisce limite anche alla competenza esclusiva delle regioni speciali in materia di edilizia e urbanistica che non includerebbe, come invece sostenuto dalla Regione Sardegna, la tutela paesaggistica.

Sentenza n. 104/2021 – La questione origina da un ricorso in via principale relativo agli artt. 10, commi 1 e 2, e 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giu-gno 2019, n. 58, promosso dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana.
Per effetto della rinuncia all’impugnazione dell’art.10, pur interessante sul piano delle fonti, la pronuncia si concentra sull’art.18 della norma impugnata che riguarda l’ambito di operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo statale).

Da fine febbraio a giugno 2021, il Consiglio regionale ha approvato 12 leggi.

Con legge regionale 11 febbraio 2021, n. 3, recante modifiche alla precedente legge n. 7 del 1955, sono state adottati provvedimenti a sostegno del turismo, e precisamente in materia di istituzione del registro di grandi eventi e di promozione turistica multimediale, con le correlate procedure attuative e disposizioni finanziarie.

Periodo di riferimento: marzo/aprile – agosto 2021

Nel periodo in osservazione, si segnalano diversi interventi regionali connessi alla gestione della pandemia da Covid-19 e delle sue conseguenze, ai quali si aggiunge una produzione legislativa “ordinaria”, in un quadro politico-partitico tuttora molto instabile; di conseguenza, il programma della Giunta regionale – sempre più in discussione all’interno della maggioranza – stenta a prendere forma e le iniziative legislative sembrano spesso dettate da ragioni di necessità o visibilità più che da un preciso piano politico.

Di seguito le leggi approvate, con una sintesi dei contenuti di quelle ritenute più significative.

Periodo di riferimento: marzo-giugno 2021

Nel periodo marzo-giugno 2021 il Presidente della Provincia di Bolzano ha adottato ulteriori ordinanze per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce delle previsioni della legge prov. n. 4 del 2020 e della normativa statale.

Di seguito si elencano i provvedimenti adottati, indicando alcune parole chiave che ne evidenziano i contenuti:

Periodo di riferimento : gennaio – marzo 2021

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, è consistita nella approvazione di sette leggi, tre delle quali queste sono state oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione Prima), sentenza 20 maggio 2021, Caso No. 5312/11, BEG S.p.A. c. Italia

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 maggio 2021 afferma la responsabilità dello Stato per violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per aver dato effetto ad un lodo arbitrale pronunciato con il concorso di un arbitro privo della necessaria indipendenza. Il diritto ad un equo processo non è invocabile unicamente davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato, ma anche in giudizi arbitrali, che presuppongono la rinuncia alla giustizia ordinaria. Il fatto che uno degli arbitri avesse rivestito importanti cariche nella società controllante una delle parti dell’arbitrato e l’avesse assistita in un procedimento giudiziario determina la mancanza d’indipendenza e la responsabilità dello Stato per aver dato effetto al lodo arbitrale. 

Con la recente sentenza n. 33 del 2021, la Corte Costituzionale  ha esaminato una serie di questioni di legittimità costituzionale relative allo stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata che, come è noto, nel nostro ordinamento è proibita dall’art. 12, comma 6, della Legge 40/2004, ai sensi del quale: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”. Come vedremo, la sentenza in commento si segnala per aver rivolto un forte monito al legislatore sull’esigenza di assicurare l’interesse del minore ad avere due genitori, all’unisono con la sentenza n. 32 del 2021 che riguarda il fronte della fecondazione eterologa senza surroga di maternità[1].

Causa C-824/18 – Sull’obbligo di disapplicare, ex art. 19, par. 1, TUE, le modifiche legislative idonee a suscitare nei singoli dubbi di natura sistemica sull’indipendenza e l’imparzialità dei giudici

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours), causa C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153[1]

Nella sentenza A.B. e a. (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours), la Grande sezione della Corte di giustizia è stata adita in via pregiudiziale nell’ambito delle modifiche apportate dal legislatore nazionale nel 2018 e nel 2019 alla legge relativa al Consiglio nazionale della magistratura polacco e alla loro conformità agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, segnatamente dall’art. 267 TFUE e dall’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE. In particolare, riguardo a quest’ultima disposizione, la Corte ha sottolineato che, qualora un organo esterno intervenga nel processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale, è necessario prendere in esame se l’insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano siffatto processo in un dato contesto giuridico-fattuale nazionale, e in particolare le condizioni in cui improvvisamente interviene la soppressione della possibilità di ricorso giurisdizionale fino ad allora esistenti, siano tali da suscitare nei singoli “dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo”. Inoltre, ove il giudice nazionale, a seguito di tale valutazione, ritenga che le disposizioni nazionali si pongano in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, sarà tenuto a disapplicare tali disposizioni, anche se di natura costituzionale. La Corte ha infatti espressamente riconosciuto che non solo l’art. 267 TFUE è idoneo a produrre effetti diretti, ma anche lo stesso art. 19, par. 1, comma secondo, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione.  

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
Vai al programma

La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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