Rubriche

XVIII leg., A.S., res. int., seduta del 7 settembre 2021, p. 1 ss.

Motivo della segnalazione

Nel corso della seduta del 7 settembre 2021, la 14a Commissione permanente del Senato “Politiche dell’Unione europea” ha concluso l’esame, ai sensi dell’art. 35, c. 1 Reg. Sen., e per gli effetti di cui all’art. 50, c. 2 Reg. Sen., dell’Atto su “Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell’Unione europea”.
Nell’ambito di tale esame, anche su sollecitazione del Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e con il parere favorevole del Governo, la Commissione ha deciso di proporre una modifica dell’art. 4 del regolamento (UE) n. 952/2013. L’intervento prospettato mira a mutare l’attuale status doganale del Porto Libero di Trieste da «regime di zona franca europea» a quello di «luogo escluso dal territorio doganale dell’UE». A tale scopo ha attivato la procedura di Dialogo politico ai sensi dell’art. 7 della legge n. 24 del 2012, adottando un’apposita risoluzione (Doc. XXIV, n. 51).

 

Il 3 novembre 2021 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale[1] le nuove modifiche delle norme integrative relative al processo costituzionale. Questa revisione porta a compimento la più importante e sostanziale riforma realizzata dalla Corte costituzionale nel 2020. Con la deliberazione dell’8 gennaio 2020[2] sono stati regolati, in particolare, gli interventi di terzi (mediante la revisione dell’art. 4 e l’introduzione del 4-bis), l’ammissibilità degli amici curiae (art. 4-ter) e degli esperti interpellabili dalla Corte (art. 14-bis)[3]. La novella recentemente pubblicata segna «un passaggio storico: con le nuove Norme, infatti, il giudizio costituzionale abbandona il vecchio “modello cartaceo” e passa alla totale digitalizzazione degli atti processuali»[4].

Ord. n. 188/2021

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 24/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021 n. 39.

Il deputato Andrea Cecconi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla decisione del Presidente della Camera di deputati, comunicata con lettera del 10 gennaio 2020, di non ammettere il progetto di legge A.C. n. 1781 presentato dallo stesso ricorrente (cofirmatario l’onorevole Antonio Tasso), recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché norme concernenti la determinazione e la revisione dei collegi uninominali»;

Sentenza n. 151/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 12/07/2021 – Pubblicazione in G.U. 14/07/2021 n. 28

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 151/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di costituzionalità dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione degli atti. L’ordinanza del giudice a quo lamentava l’incompatibilità di questa previsione con gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost.: il fatto che l’autorità competente possa emettere il provvedimento sanzionatorio anche a notevole distanza di tempo dall’accertamento dell’illecito e dalle deduzioni difensive dell’incolpato darebbe luogo a un contrasto coi principi d’imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che con la tutela del legittimo affidamento e col principio di eguaglianza. Né; aggiunge il giudice rimettente, si potrebbe pensare di applicare l’art. 2 della legge n. 241/1990 per soddisfare l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Sentenza n. 170/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 23/07/2021 – Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Motivo della segnalazione
La decisione ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale nei confronti della norma di una legge regionale sarda (art. 1, l.r. Sardegna n.17/2020) che ha prorogato disposizioni regionali derogatorie in materia di governo del territorio e di pianificazione paesaggistica. Più precisamente, le questioni rigettate si incentravano sulla previsione di una deroga alla pianificazione paesaggistica e all’obbligo di pianificazione congiunta, censurata in riferimento all’art. 3 dello Statuto speciale e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost. A giustificarne la segnalazione è ciò che la Corte osserva con riguardo a un profilo processuale, vale a dire al modo in cui deve essere motivata l'impugnazione di una norma che disponga la proroga di una disciplina derogatoria, come quella in esame. Nel caso di specie, essa rimprovera allo Stato ricorrente di non aver ricostruito il quadro normativo (con riferimento al legame fra la disciplina derogatoria originaria, prorogata, e la norma prorogante) come sarebbe stato invece necessario a questo scopo: di qui la pronuncia di inammissibilità.

Sent. n. 160/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 22 luglio 2021 – Pubblicazione in G.U. del 28/07/2021, n. 30

Con la sentenza n. 160 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8, comma 6, della L. Reg. Sicilia n. 5 del 2019, nella questione promossa in merito all’art. 14, lett. n), dello Statuto speciale, in quanto, «introducendo il silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, quest[a] disposizion[e] contrasterebbe[…] con la disciplina dettata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dal d.P.R. n. 31 del 2017», disciplina che esprime norme da qualificare come “grandi riforme economico-sociali in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

Sent. n. 161/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 22 luglio 2021 – Pubblicazione in G.U. del 28/07/2021, n. 30

Con ricorso R.G. n. 77 del 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava, davanti alla Corte costituzionale, l’art. 4 della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15, il quale consentiva alla Regione di promuovere «protocolli d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco». Questa avrebbe costituito, ad opinione del ricorrente, «un’indebita ingerenza in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali l’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.) e l’ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.)».
La Corte costituzionale, con la sentenza in epigrafe, rigetta il ricorso, dichiarando infondata la questione per una serie di argomenti che interessano il piano dei raccordi tra Stato centrale e Autonomie regionali.

Sent. n. 137/2021 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 02/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021 n. 27.

Il rimettente premette che le questioni traggono origine dal giudizio concernente la legittimità dei provvedimenti di sospensione, prima, e di revoca, poi, delle prestazioni assistenziali concesse, adottati dall’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, giudizio in cui la parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione sotto diversi profili.
Con tale sentenza la Corte costituzionale ha riconosciuto lo “statuto d’indegnità” definito dal legislatore che pone in pericolo la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all’assistenza.

Sent. n. 140/2021 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 06/07/2021; Pubblicazione in G. U. 07/07/2021 n. 27.

La norma censurata (art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020) prescrive che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Il comma 9 fa riferimento al precedente comma 7, lettera g), che contiene un rinvio alle «misure organizzative» che i capi degli uffici giudiziari – in ragione della generale previsione del comma 6 del medesimo art. 83 – sono facoltizzati ad adottare per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria; misure che – secondo la catalogazione contenuta nel comma 7 – possono consistere in una serie di prescrizioni riguardanti non solo l’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, ma anche «l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze» (lettera d) e «la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3» (lettera g).

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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