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Aggiornato al 31/9/2021

 Nel periodo di riferimento considerato (luglio 2021 – settembre 2021), non si segnalano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’).

Si ritiene comunque utile dare conto dei casi che si segnalano per i profili di novità della fattispecie trattata e sfociata nella comminazione di sanzione di importi particolarmente elevati nei confronti dell’autore della condotta, in quanto utili anche per orientare gli altri titolari del trattamento in casi analoghi.

Con la Deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, l’ARERA ha adottato il “Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (MTR-2, Allegato A alla Deliberazione), nel cui ambito si provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

L’atto di regolazione tariffaria in questione, che succede al “Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2018-2021” (approvato con la Deliberazione 443/2019/R/rif), è stato essenzialmente adottato ai sensi delle seguenti disposizioni legislative:

Con la delibera n. 425 del 21 luglio 2021, la Banca d’Italia ha adottato il “Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

Il regolamento in questione, con il quale si è provveduto ad abrogare i precedenti regolamenti  della Banca d’Italia in materia,  è stato essenzialmente adottato ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria - TUB), delll’art 3, c. 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), e dell’art 24 della L. n. 262/2005 (legge sulla tutela del risparmio).

Il Tribunale amministrativo del Lazio, sezione II ter, con la sentenza n. 7549/2021, pubblicata il 23 giugno 2021, ha annullato due norme di un atto di regolazione generale adottato dall’IVASS, avendo ritenuto violate le specifiche garanzie partecipative previste dall’art. 191 del D.Lgs. n. 209/2005 (recante il Codice delle assicurazioni private - c.a.p.) in materia di esercizio della potestà regolamentare dell’Istituto.

1. Premessa

I fondi “Next Generation EU (NGEU)”, proposti dalla Commissione europea il 27 maggio 2020 e disciplinati nel regolamento UE n. 2094 del 2020, rappresentano uno strumento avente natura emergenziale e il cui impiego è stato previsto esclusivamente ai fini della risposta alla crisi economica, sociale e sanitaria innescata dalla pandemia di Covid-19. Questo strumento è finalizzato a stimolare la ripresa dei sistemi economici, sociali e sanitari degli Stati UE attraverso l’accesso a fondi che integrano il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. Al fine di accedere alle risorse ciascuno Stato membro è stato chiamato a predisporre un Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026[1].

CASS. CIV., sez. trib., 19 marzo 2021, n. 8200
Qualora con il ricorso per cassazione siano dedotti vizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso rispetta il requisito di autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., in quanto rechi la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate o abbia il testo delle norme in allegato. Per i regolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), non vale il principio "iura novit curia" (Cass. n. 5298/2019; n. 19360/2018; n. 18661/2006 e Cass. n. 12786/2006). Nel caso di specie, i motivi di ricorso non contengono la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate né richiamano ad un allegato del ricorso recante quelle norme.

CONS. STATO, sez. II, 16 giugno 2021, n. 4657

Il regime di pubblicazione delle delibere aventi ad oggetto l'approvazione di un regolamento è interamente ed esaustivamente assorbita nelle regole generali di cui agli artt. 124 e 134 del T.U.E.L. (affissione per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entrata in vigore dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione). Si è di recente affermato che detta fase di pubblicazione della deliberazione è un istituto di partecipazione popolare (di antichissima origine) che insieme alla necessità di apprestare un meccanismo legale di presunzione di conoscenza nei confronti dei terzi (non direttamente incisi dai provvedimenti, mentre ai destinatari l'atto va comunque notificato) è rivolto anche a rendere possibile la presentazione di osservazioni oppure opposizioni da parte di chiunque vi abbia interesse; opposizioni che, una volta presentate, generano l'obbligo per l'organo emanante di provvedere su di esse e che dunque potrebbero condurre anche ad una modifica della deliberazione stessa prima della sua entrata in vigore (v. sul punto T.A.R. per il Lazio, sez. II ter, 11 marzo 2020, n. 3179).

Fascicolo n. 3/2023

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Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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