Rubriche

I. L'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel prosieguo anche PNRR) e la recente revisione degli articoli 9 e 41 Cost. rappresentano l’occasione per riproporre all’attenzione del dibattito giuspubblicistico il fenomeno della rigenerazione urbana, nelle sue finalità e negli strumenti a questo riconducibili. Una importante prospettiva d’indagine, attraverso cui è possibile tracciare le linee di tendenza dell’anzidetto fenomeno, è rappresentata dalla produzione normativa primaria delle Regioni. 

Negli ultimi mesi, complici anche la necessità di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR e colmare i numerosi gap evidenziati durante il periodo di emergenza pandemica, si sono registrate significative novità in tema di telemedicina e di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha infatti espresso parere favorevole allo schema di decreto interministeriale contenente le linee guida per l’attuazione del FSE. In particolare, l’accelerazione sul tema è dovuta anche allo stanziamento previsto dal PNRR all’investimento 1.3.1 della Missione 6 Componente 2 di 1,38 miliardi di euro per il potenziamento del FSE.

CASS. CIVILE, sez. lav., 14 giugno 2022, n. 19192

Il regolamento comunale degli uffici e dei servizi non può intervenire sulla materia delle posizioni organizzative, disciplinata dal contratto collettivo. Invero, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 ̶ il cui testo non è stato interessato dagli interventi normativi di riforma del pubblico impiego privatizzato ̶ ha riservato agli atti unilaterali della amministrazione pubblica ̶ adottati sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di legge e secondo i rispettivi ordinamenti ̶ le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, la individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche complessive.

CONS. STATO, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4713
Il Regolamento uffici e servizi, ex art. 89 d.lgs. n. 267 del 2000, è un Regolamento sui generis, di competenza della Giunta (art. 48, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000; cfr., nella specie, anche l’art. 36 dello Statuto del Comune di Fabriano) “proprio per porre in evidenza che la organizzazione degli uffici degli enti locali è vicenda intrinsecamente collegata con il potere operativo” (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5143).

CASS. CIVILE, sez. 13 aprile 2022, n. 12106
La modifica costituzionale dell'art. 114 Cost., e la L. n. 131 del 2003, che alla stessa ha dato attuazione, hanno riconosciuto ai Comuni autonomia statutaria e regolamentare e pertanto gli stessi, seppure tenuti in relazione ai poteri organizzativi al rispetto dei principi fondamentali sui quali si fonda la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, (primo fra tutti quello della necessaria distinzione fra attività di indirizzo politico ed attività di gestione), ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 89, "disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi...." ed esercitano la potestà regolamentare in tema di "b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;....c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;... e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva " (art. 89 T.U.E.L., comma 2), con i soli limiti che derivano, una volta assicurato il rispetto dei principi generali già richiamati e delle disposizioni dettate dal T.U.E.L., "dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti" (art. 89 T.U.E.L., comma 5).

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 11 aprile 2022, n. 2445
Il TAR ricorda che il regime di impugnazione e, di conseguenza, il dies a quo del termine per impugnare i regolamenti e le deliberazioni della giunta o del consiglio comunali dipendono dalla natura sostanziale di tali atti, dovendo in via preliminare distinguersi a seconda che le prescrizioni negli stessi contenute abbiano carattere meramente programmatico, generale e astratto oppure concreto ed immediatamente lesivo.

LOMBARDIA, Milano, 9 maggio 2022, n. 1064
La ricorrente non è legittimata a contestare la violazione di norme regolamentari relative alle modalità di svolgimento dei lavori del consiglio comunale in quanto si tratta al più di regole poste a tutela del munus publicum esercitato dai consiglieri comunali e non a favore dei terzi.
In ogni caso la scelta in merito all’urgenza della trattazione di una materia così come la dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione costituiscono scelte politiche che rientrano nel merito della decisione amministrative e quindi sono insindacabili dal giudice amministrativo.

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 11 aprile 2022, n. 1064

Con la seconda censura si assume la violazione dello Statuto comunale di Gallarate nella parte in cui prevede che il Consiglio comunale si riunisce in seduta d’urgenza soltanto per deliberare su argomenti indifferibili, nell’ambito dei quali non si potrebbe far rientrare la deliberazione impugnata.
Il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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