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Titolo completo della segnalazione "Rimessa alla Corte di giustizia la decisione sulla legittimità della previsione dell’ulteriore presupposto del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per il riconoscimento degli assegni di maternità e di natalità a stranieri titolari del permesso unico di lavoro"

Ordinanza n. 182/2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 30/07/2020 – Pubblicazione in G.U. del 05/08/2020 n. 32

Motivo della segnalazione

La questione di legittimità è stata sollevata con riferimento ad una norma della legge di bilancio 2015 (l. 23 dicembre 2014 n.190) e all’art. 74 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di “tutela e sostegno della maternità e paternità”, da parte della Corte di Cassazione. I parametri evocati erano costituiti dagli art. 3 e 31 della Carta di Nizza, e dagli art. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, in ordine alla presunta illegittimità costituzionale, prevista nelle norme indubbiate, del prerequisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per l’erogazione, a stranieri, di prestazioni sociali quali l’assegno di maternità e l’assegno di natalità.

Sentenza n. 169 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 28/07/2020 – Pubblicazione in G. U. 29/07/2020

Motivo della segnalazione

La decisione è stata originata dall’impugnazione in via incidentale dell’art. 10, l. n. 124/2015, contenente delega al governo per la riforma delle camere di commercio, nonché della disposizione del decreto legislativo delegato che, al fine di dare piena attuazione ai pruncipi della delega, aveva previsto l’adozione di un atto sublegislativo e disciplinato il relativo procedimento di adozione (art. 3, d.lgs. n. 219/2016). Ad avviso del rimettente TAR Lazio, la legge di delegazione sarebbe stata illegittima per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto essa non avrebbe assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni nella fase di approvazione del decreto legislativo concernente la riforma delle camere di commercio: in particolare, per aver previsto un mero parere e non l’intesa tra Stato e Regioni sullo schema dell’atto legislativo.

Sentenza n. 168 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 27/07/2020 – Pubblicazione in G. U. 29/07/2020

Motivo della segnalazione

La decisione merita di essere segnalata per via di alcune precisazioni in essa contenute, relative alle modalità con cui deve svolgersi il sindacato di costituzionalità sulle norme provvedimentali, e per le implicazioni che ne discendono nel caso di specie. L’occasione per esprimere tali precisazioni è data da alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti il  d.l. n. 109 del 2018 (c.d. “decreto Genova”): nel loro esame, la Corte muove infatti dall’assunto, espresso dai giudici rimettenti (TAR Liguria, con diverse ordinanze), che l’atto impugnato ha carattere provvedimentale, in quanto contiene previsioni «di contenuto particolare e concreto» che incidono «su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato all’autorità amministrativa» (sentenza n. 114 del 2017). 

Sentenza n. 152 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 20/07/2020 – Pubblicazione in G.U. del 22/07/2020, n. 30

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, in tema di prestazioni assistenziali connesse all’invalidità civile, sollevate dalla Corte di appello di Torino, sez. lavoro, per violazione degli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
In particolare, ad avviso del giudice rimettente, l’art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 lederebbe i parametri evocati nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali; la seconda disposizione è, invece, censurata nella parte in cui subordina il diritto all’incremento dei benefici assistenziali per gli invalidi civili totali al raggiungimento del requisito anagrafico del sessantesimo anno di età, anziché al superamento del diciottesimo anno di età.

Sentenza n. 149 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 13/07/2020 – Pubblicazione in G.U. 15/7/2020 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 149/2020 ha rigettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie), convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172. Secondo il giudice rimettente, tale disposizione si sarebbe posta in contrasto con l’art. 77 Cost., con particolare riguardo all’insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti per l’adozione di un decreto-legge.

Sentenza n. 143 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito dell’8/07/2020 – Pubblicazione in G.U. 15/7/2020 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 143/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili oppure rigettato, “nei sensi di cui in motivazione”, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La legge regionale impugnata restringe l’efficacia delle misure di contenimento della spesa introdotte dalla l.reg. Calabria n. 3/2015. La difesa erariale dubita, fra l’altro, dell’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dall’art. 2 della l.reg. Calabria n. 30/2019 a prevenire un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata. Ciò darebbe luogo a una violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost.

Sentenza n. 133 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 06/07/2020 – Pubblicazione in G.U. 08/07/2020, n. 28

Motivo della segnalazione

Oggetto della sentenza segnalata sono questioni di costituzionalità in via principale sollevate dal Governo in ordine a una disposizione contenuta da una legge della Regione Calabria in  materia di “stabilizzazione” del personale assunto a tempo determinato come addetto stampa, per il quale tanto la legislazione statale (del 2000) quanto quella regionale, derogatoriamente rispetto a quanto previsto con riguardo ad altri settori, stabiliscono che si possa ricorrere a personale esterno all’amministrazione anche ove non sussista impossibilità oggettiva di ricorrere a personale interno.

Ordinanza n. 132 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 26/06/2020 - Pubblicazione in G.U. 01/07/2020 n. 27

Motivo della segnalazione

Nel caso che ha dato origine all’ordinanza qui segnalata, la Corte costituzionale è stata chiamata in via incidentale a giudicare sulla compatibilità con l’art. 21 Cost. e con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché con la CEDU, e in particolare con il suo art. 10, quale norma interposta ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. (parametri a cui una delle ordinanze di rinvio aggiunge i principi di offensività del reato, di cui all’art. 25 Cost., e quello di rieducatività della pena, di cui all’art. 27, comma 3, Cost.), della disciplina sanzionatoria in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La decisione è interessante, in primo luogo, per l’ampia trattazione in essa contenuta dei temi relativi alla rilevanza costituzionale (e convenzionale) della libertà di manifestazione del pensiero (e, al suo interno, della libertà di stampa), di cui si sottolinea la valenza fondamentale ai fini del funzionamento di un sistema democratico e la sua bilanciabilità con altri beni di rilevanza costituzionale.

Sentenza n. 130/2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 26/06/2020 – Pubblicazione in G.U. 01/07/2020, n. 27

Motivo della segnalazione

La sentenza, emessa dalla Corte costituzionale in ordine a questioni di costituzionalità in via principale, concerne disposizioni della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie). Ad essere impugnate dal Governo sono diverse disposizioni della legge, attinenti a profili e materie diverse. A risultare particolarmente rilevanti, ai fini della presente segnalazione, sono le argomentazioni adoperate dalla Corte per risolvere, nel senso della dichiarazione di incostituzionalità, una questione di legittimità costituzionale che investe profili relativi alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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