Rubriche

In mancanza di significative novità con riferimento allo Stato, vediamo  quali regole le Regioni si sono date per garantire la buona qualità delle loro leggi. La ricerca è stata facilitata dall’Annuario 219 dell’Osservatorio AIR che, nel dicembre 2020, ha pubblicato uno studio su “L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione” curato da Gabriele Mazzantini e Laura Tafani, che ha dedicato il nono capitolo alla “Better regulation a livello regionale e locale”: autori, Giovanna Perniciari (dirigente di II fascia della Corte dei Conti e dottore di ricerca in diritto pubblico) e Simone Annaratone (collaboratore scientifico  dell’Osservatorio AIR dal 2019).

1. Con l’esito positivo del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 (e il dispiegarsi delle clausole presenti nel testo approvato) si è determinata l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, che riceverà applicazione a partire dalla XIX legislatura e comporterà una significativa riduzione del numero dei parlamentari elettivi (oltre a una precisazione circa il numero massimo dei senatori a vita di nomina presidenziale, già operante sin da inizio 2021).
Nonostante gli intendimenti più volte diffusi nel corso della campagna referendaria, non vi erano stati finora significativi “seguiti” alla riforma costituzionale, specialmente dal punto di vista dell’adeguamento dei regolamenti parlamentari alla nuova numerosità delle assemblee. La situazione di stasi è risultata poi accentuata dalla crisi interna alla maggioranza, sfociata nelle dimissioni del Governo Conte II.
Ora risulta essere stata presentata una prima proposta di modifica regolamentare al Senato, da parte del sen. Calderoli (DOC. II, n. 6), per il cui inquadramento è forse utile qualche elemento di ricostruzione del contesto.

In materia previdenziale il tema dell’affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici[1] viene generalmente in rilievo in una prospettiva ex post, ossia con riguardo ad un trattamento pensionistico in corso di svolgimento di cui si lamenta la modificazione in pejus da parte di una misura legislativa che blocca o rallenta la perequazione automatica, oppure introduce un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte.

Una recente decisione dell’organo di primo grado del sistema di autodichia del Senato consente, invece, di guardare al problema da un diverso angolo visuale, che è quello – ex ante – del (denegato) diritto ad accedere ad un trattamento pensionistico di cui non si sta ancora beneficiando, ma del quale si sono già definitivamente maturati i requisiti.   

Il 26 gennaio 2021 sono state presentate le dimissioni del Governo Conte II nelle mani del Presidente della Repubblica, il quale, come da prassi, ha invitato l’esecutivo «a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti», nelle more della risoluzione della crisi politica. Questa formula, che riflette il dato acquisito per cui si ritiene che un gabinetto dimissionario non sia legittimato, dal punto di vista politico-costituzionale, a eccedere l’ordinaria amministrazione, si ricollega a quella che è stata qualificata come una regola di correttezza (G. ROLLA, Il sistema costituzionale italiano, I, Milano, 2010) o come una “norma inespressa” (R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano, 2011), dal contenuto però troppo indeterminato perché possa esserle riconosciuto un carattere propriamente giuridico (A. VIGNUDELLI, Diritto costituzionale, Modena, 2010).

Sentenza n. 250/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26/11/2020 – Pubblicazione in G.U. 2/12/2020 n. 49

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 250/2020 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto varie disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1 e della successiva legge regionale 24 aprile 2019, n. 4, tutte promosse con due ricorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per i fini di questa segnalazione, risultano d’interesse le censure statali nei confronti dell’art. 6, comma 6, della legge regionale valdostana n. 4/2019. Tali disposizioni differiscono al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato la violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), attraverso il parametro interposto dell’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che per tutte le amministrazioni pubbliche fissa al 30 aprile il termine per l’approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio.

 

Sentenza 5/2021 – La decisione in epigrafe denota aspetti d’interesse sul sistema delle fonti in una duplice direzione, toccando, per un verso, il rapporto tra fonte statale e regionale e, per altro verso, quello tra fonte legislativa regionale e attribuzioni della Giunta. Proprio su quest’ultimo versante, come si vedrà, si appuntano in particolare le censu-re della Corte.
Nella sostanza, le disposizioni impugnate dallo Stato, contenute negli artt. 1 e 2, e 4 della L.R. Veneto 16 luglio 2019, n.15 (Norme per introdurre l’istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell’ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), prevedevano un regime di favore per gli autori di illeciti soggetti a sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva regionale.

Il 30 dicembre 2020, a seguito dell’iter negoziale iniziato nel febbraio del medesimo anno[1], è stato firmato l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’Energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (d’ora in avanti, «Accordo sugli scambi commerciali»)[2]. La presente scheda mira quindi a chiarire il regime applicabile alle relazioni tra Regno Unito e Unione europea, alla luce del rapporto tra il precedente l’Accordo di recesso del Regno Unito e Irlanda del Nord dall’Unione europea[3] e l’Accordo sugli scambi commerciali. Verranno inoltre brevemente ricostruiti i contenuti più rilevanti di quest’ultimo accordo[4].

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Causa C‑336/19, ECLI:EU:C:2020:1031

La Corte di Giustizia ha chiarito che gli Stati membri non hanno l’obbligo di garantire la deroga al principio del previo stordimento degli animali durante l’abbattimento prevista dal Regolamento 1099/2009 in relazione alla macellazione compiuta a fini religiosi. Pronunciandosi riguardo ad un decreto adottato dal governo delle Fiandre che, nell’ambito della macellazione rituale, impone l’uso di un procedimento basato sul previo stordimento reversibile la Corte, richiamando l’ampio “margine di discrezionalità” che deve essere riconosciuto alle autorità nazionali in materia, ha ritenuto che il decreto in questione consente di garantire un “giusto equilibrio” tra il benessere degli animali, quale “valore” riconosciuto dall’art. 13 TFUE, e il diritto di manifestare la propria religione, garantito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

(Decisione del Comitato sui diritti umani resa nel caso A.S., D.I., O.I. e G.D. c. Italia)

Con decisione depositata il 27 gennaio 2021 il Comitato sui diritti umani, l’organo di controllo del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha adottato le conclusioni relative alle comunicazioni presentate da tre cittadini siriani e uno palestinese sopravvissuti alla strage di Lampedusa del 2013, che denunciavano la violazione del diritto alla vita di oltre 200 migranti, tra le quali alcuni bambini, che viaggiavano a bordo di una imbarcazione naufragata nelle acque internazionali tra Lampedusa e Malta, nella zona Search and Rescue (SAR) maltese. Secondo la ricostruzione degli eventi, la capitaneria italiana era stata allertata nel naufragio ma aveva inoltrato la richiesta di soccorso a Malta, attendendone inutilmente l’intervento e ritardando così le operazioni di salvataggio. Nonostante la presenza di una nave italiana nelle vicinanze della imbarcazione in pericolo, le autorità italiane hanno temporeggiato a lungo prima di autorizzare l’intervento in soccorso, determinando la morte della maggior parte dei passeggieri.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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