Rubriche

Aggiornato al 17.11.2020 

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

 

Nel periodo preso in considerazione ai fini della redazione della presente nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato alcune modifiche al Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020[1].

Aggiornato al 05.03.2021

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

 

Come è noto, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, contiene una dettagliata disciplina del diritto di accesso civico e dei connessi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il c.d. Decreto trasparenza, in particolare, prevede vari istituti volti a sensibilizzare le amministrazioni alla adozione di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche proprio con l’obiettivo di promuovere e agevolare la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.

Il tema ha suscitato l’interesse dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che è già intervenuta con la determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 contenenti le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico.

Aggiornato al 10.11.2020

  1. La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di riforma delle banche popolari.

La Corte di Giustizia UE, con decisione del 16 luglio 2020, in causa C-686/16, si è pronunziata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza della VI sezione del 26.10.2018, n. 6129, nell’ambito dei giudizi connessi alla riforma delle banche popolari, avviata con d.l. n. 3/2015 (conv. con l. n. 33/2015).

La riforma delle banche popolari, per il tramite dell’impugnativa delle disposizioni attuative della Banca d’Italia, è stata portata all’attenzione del Giudice amministrativo con tre ricorsi, che ne avversavano diversi profili e ne lamentavano la contrarietà a parametri unionali e costituzionali.

Il Consiglio di Stato, adito dopo la reiezione dei ricorsi da parte del TAR Lazio, ha dapprima sollevato questione di costituzionalità, decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2018.; dopodiché, ritenuti sussistenti comunque possibili profili di frizione con la normativa dell’Unione Europea, ha sollevato cinque questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE.

Per comodità espositiva, stanti la complessità della questione e l’estrema articolazione della vicenda, possiamo distinguere le questioni vagliate dalla Prima Sezione della Corte di Giustizia in due gruppi.

Aggiornato al 30.09.2020

  1. Modifiche al Regolamento intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)

In data 29 luglio 2020, la Consob ha approvato la delibera n. 21466 con la quale ha apportato al Regolamento intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, le modifiche necessarie ai fini del recepimento a livello domestico alla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (“IDD”) (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione, svoltasi tra il 23 settembre e il 15 novembre 2019, è disponibile nella sezione del sito della Consob dedicata alle consultazioni concluse, mentre la delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 201, del 12 agosto 2020).

L’IDD è una direttiva di armonizzazione minima, volta a ravvicinare le disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti l’avvio e lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa dei prodotti assicurativi. La direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere requisiti più rigorosi, sia con riguardo alla disciplina applicabile alla distribuzione della generalità dei prodotti assicurativi, sia in relazione alla disciplina specifica della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (“IBIP”).

In ambito domestico, l’attuazione dell’IDD sul piano della normativa primaria è avvenuta tramite il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato e integrato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, “CAP”).

Aggiornato al 10.11.2020

  1. Regolamento POG

E’ stato adottato dall’Istituto il Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020[1], recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - e successive modifiche e integrazioni.

La disciplina normativa della materia nasce dalla direttiva (UE) 2016/97 (Insurance Distribution Directive, cd. IDD) che, nell’ambito di un ampio intervento di refusione (quindi di modifica, integrazione e sostituzione) della precedente direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa (Insurance Mediation Directive, cd IMD), ha, fra l’altro, ritenuto opportuno introdurre la necessità di adottare un “processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti” (art. 25).

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gestione dell’emergenza e produzione normativa nella Regione Campania: cenni generali. – 3. Gestione dell’emergenza e produzione normativa nella Regione Campania: gli atti presidenziali. – 3.1. Un tentativo di classificazione. – 3.2. Alcune riflessioni sui profili contenutistici: i limiti del potere di ordinanza regionale alla prova della garanzia delle libertà costituzionali. – 4. Gestione dell’emergenza e produzione normativa nella Regione Campania: le deliberazioni della Giunta regionale.

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CASS. CIV., sez. lavoro, 28.05.2020, n. 10211

Ribadisce l’orientamento (Cass. civ sez. tributaria 20 luglio 2018 n. 19360; sez. lav. 17 ottobre 2016 n. 20966; sez. VI 23 gennaio 2014 n. 1391; Cassazione civile sez. I, 29/08/2006, n. 18661Cass., n. 22648 del 2004; n. 1865 del 2000) per cui qualora con il ricorso per Cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale è necessario che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie  rispetto al quale va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale  il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del Giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

Parere CONS. STATO, sez. I, 7 aprile 2020, n. 735

Secondo il Consiglio di Stato va disposto l‘annullamento straordinario a tutela dell’unità dell'ordinamento, ai sensi degli artt. 138, t.u. enti locali e 2, comma 3, lett. p), l. n. 400 del 1988, dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, che ha imposto a “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, “nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune. messina.it, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali”, e di “Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del Nulla Osta allo spostamento, e per esso della Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, del Nulla Osta allo spostamento”.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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