Aggiornato al 17.11.2020
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
Nel periodo preso in considerazione ai fini della redazione della presente nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato alcune modifiche al Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020[1].
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Aggiornato al 05.03.2021
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
Come è noto, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, contiene una dettagliata disciplina del diritto di accesso civico e dei connessi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il c.d. Decreto trasparenza, in particolare, prevede vari istituti volti a sensibilizzare le amministrazioni alla adozione di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche proprio con l’obiettivo di promuovere e agevolare la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.
Il tema ha suscitato l’interesse dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che è già intervenuta con la determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 contenenti le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico.
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Aggiornato al 10.11.2020
- La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di riforma delle banche popolari.
La Corte di Giustizia UE, con decisione del 16 luglio 2020, in causa C-686/16, si è pronunziata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza della VI sezione del 26.10.2018, n. 6129, nell’ambito dei giudizi connessi alla riforma delle banche popolari, avviata con d.l. n. 3/2015 (conv. con l. n. 33/2015).
La riforma delle banche popolari, per il tramite dell’impugnativa delle disposizioni attuative della Banca d’Italia, è stata portata all’attenzione del Giudice amministrativo con tre ricorsi, che ne avversavano diversi profili e ne lamentavano la contrarietà a parametri unionali e costituzionali.
Il Consiglio di Stato, adito dopo la reiezione dei ricorsi da parte del TAR Lazio, ha dapprima sollevato questione di costituzionalità, decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2018.; dopodiché, ritenuti sussistenti comunque possibili profili di frizione con la normativa dell’Unione Europea, ha sollevato cinque questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE.
Per comodità espositiva, stanti la complessità della questione e l’estrema articolazione della vicenda, possiamo distinguere le questioni vagliate dalla Prima Sezione della Corte di Giustizia in due gruppi.
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