Rubriche

Decreto T.A.R. VENETO, 21 aprile 2020, n. 205

Non ha sospeso l’ordinanza del Sindaco che dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la chiusura temporanea dei cimiteri, considerato che il pregiudizio lamentato (preclusione all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito, e da giustificare misure cautelari in mancanza di contraddittorio e di trattazione collegiale.

 

Decreto CONS. STATO, sez. III, 17 aprile 2020, n. 2028

Il Consiglio di Stato non sospende il decreto monocratico del giudice di primo grado (TAR Sardegna n. 122/2020) che ha respinto l’istanza di sospensione dell’ordinanza sindacale che ha disposto, per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, stringenti limitazioni alle uscite per fare acquisti di generi alimentari, in quanto non incidente su posizioni di interesse o diritto degli appellanti da ritenersi irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more della decisione cautelare collegiale fissata per il 6 maggio.

Decreto T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 14 aprile 2020, n. 779

Non sospende l’ordinanza del Sindaco di Castel Morrone, che ha disposto la chiusura temporanea di una casa di cura, nella quale, nonostante le procedure impartite dalla Azienda sanitaria per il contenimento di casi Covid-19, si sono verificati ulteriori casi di Covid-19, in quanto la funzione preventiva e precauzionale, sottesa a tutte le misure disposte, deve ritenersi prevalente trovando adeguato riscontro nei provvedimenti, in particolare, dell’autorità sanitaria.
Non può sicuramente apprezzarsi, in termini di estrema gravità ed urgenza, ‹‹il pregiudizio all’immagine che potrebbe subire la ricorrente›› nel mentre e con riguardo ai ‹‹quattro pazienti le cui condizioni di salute non ne consentono le immediate dimissioni››, i provvedimenti in questione non escludono che l’accreditato operi in coordinamento, ove di impellente ed ineludibile necessità, con le autorità sanitarie competenti a tutela della salute degli stessi.

Decreto T.A.R. SARDEGNA, 10 aprile 2020, n. 133

Il TAR sospende l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 21 del 3 aprile 2020 nella parte in cui ordina che siano “chiusi i distributori automatici cosiddetti h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via”, ritenuto che nell’attuale contesto di emergenza sanitaria l’ordinanza sindacale impugnata persegua, coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire l’attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dal Governo tra le quali è ricompresa anche quella di limitare gli spostamenti che non siano dovuti a imprescindibili esigenze di salute, lavorative o di assoluta urgenza;

Ord. n.  60/2020 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato
Deposito del 26 marzo 2020 – Pubblicazione in G.U. del 1/04/2020, n. 14.

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza n. 60 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentati dai Presidenti e componenti di alcuni gruppi parlamentari, nonché dai medesimi gruppi, avverso la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e il relativo iter parlamentare di approvazione, per violazione delle prerogative costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti.

Ord. n. 84/2020 – Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato
Deposito del 24 aprile 2020 – pubblicazione in G.U. del 29/04/2020 n. 18

Motivo della segnalazione

L’ordinanza in epigrafe scaturisce da un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’avviso di vendita dell’Agenzia del Demanio - Direzione regionale della Liguria 29 luglio 2019, n. prot. 7068, promosso dal Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione civile.
Il supposto conflitto riguardava un avviso di vendita di beni di una società esecutata da parte dell’Agenzia del Demanio che erano stati prima pignorati e poi attinti da confisca.

Ord. n. 86/2020 – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Deposito del 7 maggio 2020 – pubblicazione in G.U. del 13/05/2020 n. 20

Motivo della segnalazione

La questione affrontata dalla Corte riguarda un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senatore De Falco nei confronti di un provvedimento adottato dal Senato della Repubblica sulla base della deliberazione n. 31 del 26 giugno 2019 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

sent. n. 15/2020. Giudizio di costituzionalità in via incidentale.
Deposito del 11/02/2020; Pubblicazione in G. U. 12/02/2020 n. 7.

Motivo della segnalazione

La Consulta, sollecitata da un ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, III sezione penale, è stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’art. 135 del Codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., “nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, di 75 € per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare.”.

Sentenza n. 51/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 12/3/2020 – Pubblicazione in G.U. 18/3/2020 n. 12

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 51/2020 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 24/1991 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia) e dell’art. 1 del d.lgs. n. 239/2016 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio). I parametri invocati sono l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – in relazione all’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 (recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) – e gli artt. 8, primo comma, e 103 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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