Rubriche

Rapporto sulle “minacce alla libertà di stampa e sicurezza dei giornalisti in Europa” presentato il 3 gennaio 2020 e redatto da George Foulkes, del Comitato sulla cultura, la scienza, l'educazione e i media dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Doc. 15021

Nel rapporto sulle minacce alla libertà di stampa e sulla sicurezza dei giornalisti, e in particolare nella nota esplicativa, George Folkes, relatore del Comitato sulla cultura, la scienza, l'educazione e i media dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, analizza gli sviluppi e le tendenze in materia di limitazione della libertà di stampa e di sicurezza dei giornalisti dal 2017 ad oggi. In particolare, come espressamente sottolineato dal relatore[i], nel rapporto è stato rielaborato l'insieme di dati resi pubblici dalla Piattaforma per la protezione dei giornalisti, istituita nel 2015 dal Consiglio d'Europa[ii], e quelli desumibili da altri sistemi di allarme preventiva. Inoltre, sono state effettuate valutazioni che tengono conto, in generale, della particolare situazione politico-economica di certi Paesi, in cui le pressioni politiche ed economiche sulla stampa inducono, seppur in modo meno evidente, i giornalisti ad auto-censurarsi.

Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 7 maggio 2020, Rina, Causa C‑641/18, ECLI:EU:C:2020:349

La Corte ha affermato che il ricorso proposto nei confronti di una persona giuridica di diritto privato che ha svolto operazioni di classificazione e certificazione di una nave su delega di uno Stato terzo rientra nella nozione di “materia civile e commerciale” di cui al regolamento 44/2001 (c.d. regolamento Bruxelles I) e, dunque, nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, qualora la suddetta attività non risulti esercitata attraverso prerogative proprie dei poteri pubblici, valutazione questa che spetta al giudice nazionale. In tale ipotesi, la circostanza che le attività siano state poste in essere su delega di uno Stato, non osta alla competenza del giudice nazionale adito conformemente alle norme del regolamento. La Corte ha altresì precisato che, qualora il giudice nazionale ritenga che, ai sensi del diritto internazionale, le attività di classificazione e certificazione non siano state realizzate attraverso prerogative proprie dei pubblici poteri, la norma di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale non osta alla competenza del giudice nazionale, ai sensi del regolamento. Allo stesso tempo, la Corte ha precisato che il giudice nazionale, quando dà applicazione al regolamento 44/2001, deve assicurarsi che l’accoglimento dell’eccezione di immunità giurisdizionale non comporti una lesione del diritto di avere accesso al giudice, in quanto elemento del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

Aggiornato al 30.06.2020

Rubrica a cura di Giusto Puccini

Scheda di Michele Cossa

 

  1. La Pandemia da COVID-19 e gli interventi a livello sovranazionale e nazionale delle Autorità del settore bancario

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da numerosi interventi delle Autorità del settore bancario – ai vari livelli, sovranazionale e nazionale, in cui si articola ormai la regolazione e la vigilanza del settore – destinati a fronteggiare tempestivamente ed efficacemente le conseguenze della pandemia da COVID-19. Il progressivo diffondersi del contagio, infatti, unito a misure pubbliche di rigore senza precedenti, adottate dalla gran parte degli Stati, ha evidenziato sin da subito la necessità di agire senza ritardo al fine di contenere le refluenze negative sull’economia e, nello specifico, sul sistema bancario e finanziario.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz, Cause riunite C-558/18 e 563/18, ECLI:EU:C:2020:234

Nela sentenza Łowicz, la Grande sezione ha chiarito il diverso compito affidato alla Corte dai Trattati a seconda che essa sia investita di un rinvio pregiudiziale o di un ricorso per inadempimento, nel contesto di crisi dello stato di diritto negli Stati membri. In linea con la sua giurisprudenza precedente, la Corte ha innanzitutto riaffermato la sua competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale, sulla base dell’art. 19 par. 1 comma secondo TUE, riguardo a misure adottate da uno Stato membro a riforma del proprio sistema giudiziario nazionale e tali da rimettere in questione l’indipendenza dei giudici nazionali. Tuttavia, ha contestualmente chiarito che mentre nell’ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte deve verificare se la misura o la prassi nazionale sia – in linea generale – contraria al diritto dell’Unione, il compito della Corte, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, è quello di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente. Nel caso di specie, la Corte ha quindi ritenuto che le domande pregiudiziali sollevate dai giudici del rinvio e volte a verificare la compatibilità con l’art. 19 par. 1 comma secondo TUE della riforma nazionale sul procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti alla magistratura, dovevano considerarsi irricevibili in quanto non vertevano su un’interpretazione del diritto dell’Unione rispondente ad una necessità oggettiva ai fini della soluzione delle controversie, ma avevano piuttosto un carattere generale. La Corte non ha mancato però di sottolineare come una misura di diritto interno, come quella in questione, non possa in ogni caso impedire a un organo giurisdizionale nazionale di avvalersi della facoltà, conferita dall’art. 267 TFUE, di adire la Corte di giustizia.

Aggiornato al 30.06.2020

Rubrica a cura di Giusto Puccini

Scheda di Luca Astorri

 

  1. Il rapporto finale avente ad oggetto “Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività”

La Consob ha pubblicato in data 2 gennaio 2020 il rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività

(http://www.consob.it/documents/46180/46181/ICOs_rapp_fin_20200102.pdf/70466207-edb2-4b0f-ac35-dd8449a4baf1).

Si tratta di un documento tramite il quale la Commissione ha inteso fornire un contributo al dibattito in vista dell’eventuale definizione di un regime normativo in ambito nazionale che disciplini lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività e le relative negoziazioni.

BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020 - 2 BvR 859/15 -, Rn. 1-237

(Corte costituzionale federale tedesca, sentenza del Secondo Senato del 5 maggio 2020, 2 BvR 859/15 -, paras. 1-237)

ECLI:DE:BVerfG:2020:rs20200505.2bvr085915

Nella sentenza oggetto della segnalazione, il Secondo Senato del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca) ha ritenuto che il modo in cui la Corte di giustizia ha valutato la proporzionalità delle decisioni della BCE sul PSPP – nell’ambito del rinvio pregiudiziale di validità nella causa C-493/17 Weiss e a., precedentemente sollevato dal medesimo giudice nazionale – non sia metodologicamente “comprensibile” e, nella sostanza, non assicuri il rispetto del fondamentale riparto delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri. Pertanto, il Secondo Senato ha ritenuto di non essere vincolato – sotto questo profilo – dalla sentenza Weiss e di dover procedere a verificare esso stesso se la BCE ha agito nel rispetto del proprio mandato adottando e attuando il PSPP. A tal riguardo, il giudice tedesco ha constatato che dalla documentazione a disposizione non emerge che la BCE abbia considerato adeguatamente – alla luce del principio di proporzionalità – i prevedibili effetti di politica economica del PSPP e provveduto al bilanciamento tra gli stessi e l’obiettivo di politica monetaria del programma. Allo stesso tempo, però, il Secondo Senato ha lasciato aperta la possibilità di “sanare” la lacuna riscontrata, assumendo, quindi, che possa trattarsi di un difetto motivazionale da parte della BCE, piuttosto che della omissione tout court, da parte della stessa, della valutazione di cui sopra. Il giudice tedesco ha infatti affermato che, in forza delle rispettive responsabilità con riguardo all’integrazione europea (Integrationsverantwortung) - il Governo federale e il Bundestag devono intraprendere le iniziative necessarie ad assicurare che la BCE conduca una valutazione della proporzionalità del programma. In mancanza, decorso un termine transitorio di tre mesi, le istituzioni e organi costituzionali, autorità amministrative e corti tedesche, nonché la Bundesbank, dovranno porre termine alla propria partecipazione al PSPP, in quanto basato su atti ultra vires. Al contrario, il Secondo Senato ha subito escluso, con riguardo all’asserita violazione dell’identità costituzionale, che il PSPP violi quest’ultima, in generale, e la responsabilità del Bundestag in materia di bilancio, in particolare.

Aggiornato al 30.06.2020

Rubrica a cura di Giusto Puccini

Scheda di Nicola Gentile

 

Nel periodo di riferimento considerato, l’Istituto ha adottato due atti, di diversa natura e forma normativa, di particolare rilievo:

  1. Il provvedimento IVASS n. 95 del 14 febbraio 2020, recante modifiche e integrazioni al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all’attestazione sullo stato del rischio, nonché all’allegato 1 al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novità introdotte all’art. 134, comma 4-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dal c.d. dl fiscale (decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019) (https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_95/PROVVEDIMENTO_N-95_DEL_14_FEBBRAIO_2020.pdf)
  2. La lettera al mercato del 17 marzo 2020 Comunicazione congiunta IVASS - Banca d'Italia: offerta di prodotti abbinati a finanziamenti (https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2020/17-03/Comunicazione_BI_IVASS_Polizze_abbinate_17.3.20.pdf)

Alla data del 3 luglio 2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio risultano pubblicati più di cento atti relativi all’emergenza pandemica tuttora in corso. Fra di essi, si annoverano ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, decreti presidenziali emanati dallo stesso Presidente in qualità di Commissario ad acta nominato dal Consiglio dei Ministri per il risanamento finanziario della sanità regionale (delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018), delibere della Giunta Regionale (fra cui tre che intervengono in materia regolamentare) e leggi. Di tali atti, si concentra l’attenzione sugli esemplari aventi carattere (formalmente e/o sostanzialmente) normativo, ovvero le ordinanze presidenziali, le leggi e i regolamenti regionali. Verrà fatto poi cenno anche ad una recente modifica del regolamento dei lavori del Consiglio Regionale.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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