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CASS. CIV., sez. trib., 06 febbraio 2020, n. 2809

In base al Decreto n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, vigente ratione temporis, la competenza del consiglio comunale è limitata ad alcuni atti fondamentali indicati dalla norma, tra i quali l'istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote con esclusione della determinazione delle aliquote che costituisce attività di dettaglio che spetta proprio alla Giunta.

CONS. STATO, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 219

La disapplicazione, da parte del giudice amministrativo, della norma secondaria di regolamento ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato è uno strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone, come già chiarito dallo stesso Consiglio (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n.1), che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado superiore.

T.A.R. LAZIO, Roma, 28 febbraio 2020, n. 2644; T.A.R. LAZIO, Roma, 28 febbraio 2020, n. 2645; T.A.R. LAZIO, Roma, 28 febbraio 2020, n. 2646

Il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti medesimi se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (Cons. Stato n. 723/2014).

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 18 febbraio 2020, n. 238

L’art. 8 co. 6 l. n. 36/01 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) stabilisce che: “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.

CONS. STATO, sez. V, 8 gennaio 2020, n. 139

Il Consiglio di Stato decide sull’appello proposto contro la sentenza del TAR Lazio n. 7621 del 2019, che ha accolto solo in parte il ricorso di primo grado, annullando parzialmente il Regolamento sul commercio di Roma Capitale con riferimento all'art. 8, nella parte in cui prevedeva tre anni di anzianità all'albo artigiani o alla Camera di Commercio per esercitare le attività tutelate, ed in parte all'art. 12, comma 4, nella parte in cui limitava la cessione e l’affitto di attività non tutelata, confermandone, invece, la legittimità con riferimento a quella vietata.

CONS. STATO, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536

In materia di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, d.lgs. n. 267/2000, con riguardo all'individuazione del destinatario dell'ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la disponibilità del bene in capo a tale soggetto, che costituisce condizione logica e materiale indispensabile per l'esecuzione dell'ordine impartito (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 ottobre 2018, n. 817; id., sez. II, 5 giugno 2017, n. 375; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 aprile 2013, n. 702; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 17 ottobre 2016, n. 10344).
Pertanto, in presenza di una conclamata condizione di pericolo per l'incolumità pubblica, per la legittimità dell'ordine è sufficiente che il comune provveda ad individuarne i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenta nell'immediato, indipendentemente da ogni laboriosa e puntuale ripartizione, di fronte a più soggetti eventualmente obbligati, dei rispettivi oneri di concorso all'eliminazione dell'accertata situazione di pericolo.

CONS. STATO, Stato sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8912

Relativamente alla contestazione relativa alla mancanza di provvisorietà degli interventi disposti con l'ordinanza impugnata, il Consiglio di Stato richiama il suo precedente n. 6186 del 2003, secondo cui "le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco non debbono necessariamente avere sempre il carattere della provvisorietà. Loro connotato essenziale è l'idoneità della misura in relazione al rischio che si intende fronteggiare, in quanto la requisizione è preordinata a ovviare situazioni per le quali non sia altrimenti possibile provvedere con le misure ordinarie, per cui la durata del provvedimento è collegata al permanere, appunto, dello stato di necessità".

CONS. STATO, Stato sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8720

L'ordinanza contingibile e urgente, con cui il Sindaco impone al proprietario di un'area di risolvere una situazione di degrado che attenti alla salute pubblica, non ha carattere sanzionatorio, di tal che non è dipendente dall'individuazione della responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante, ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica.

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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