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CASS. CIV., sez. trib., 01 agosto 2019, n.20769
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "ex" art. 6, comma 2) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della Giunta non è più necessaria salvo che lo Statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.

CONS. STATO, sez. III, 15 ottobre 2019, n.6998
Il Collegio rigetta l'eccezione sollevata dall'appellante di difetto di legittimazione a resistere in capo al Comune per mancanza della necessaria autorizzazione, osservando che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui al D. Lgs. 18/8/2000 n. 267  salva diversa previsione dello statuto comunale o dei regolamenti a cui il medesimo faccia espresso rinvio  la rappresentanza legale dell'ente compete al Sindaco, il quale non necessita di preventiva autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 21/09/2015, n. 4395; Sez. VI, 9/6/2006 n. 3452; Cass. Civ. SS. UU. 27/6/2005 n. 13710).

Ord. CONS. STATO, sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2033

La Sesta sezione, in via preliminare, ha ritenuto opportuno verificare le questioni sollevate dalle parti appellanti, in particolare con riferimento alla compatibilità della disciplina nazionale applicata con il regolamento impugnato, rispetto alla regolamentazione europea di cui alle direttive invocate dalle parti appellanti, con particolare riferimento agli artt. 1 comma 3 bis, 3, e 8 direttiva 2002\21\CE ed agli artt. 3 e 8 direttiva 2002\22\CE.
Con l’ordinanza in commento ha, quindi, disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE, con la formulazione del seguente quesito: “se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia”.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA sez. giurisd., 23 luglio 2019, n. 692

Il CGA ha ritenuto di verificare, alla luce della disamina compiuta dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2033/2019, la compatibilità tra la normativa nazionale e quella europea.
Alla luce delle richiamate considerazioni, in applicazione dell'art. 79 cod. proc. amm.m ha disposto la sospensione del giudizio nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio, riservando ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, alla pronuncia definitiva.

CONS. STATO, sez. III, 24 ottobre 2019, n.7214

Il Consiglio di Stato ritiene infondato il secondo motivo di appello col quale si lamenta la grave limitazione imposta dalla disciplina regolamentare del Comune di Rodengo Saiano (BS), ai fini dell'installazione di stazioni radio base, in quanto, come rilevato dallo stesso Consiglio (ordinanza n. 2033 del 27 marzo 2019), “La disciplina in oggetto è stata intesa dalla prevalente giurisprudenza, anche recente (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 13 marzo 2018 n. 1592) nel senso che alle Regioni ed ai Comuni è consentito  nell'ambito delle proprie e rispettive competenze  individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)".

CASS. CIV., sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24936

I ricorrenti avevano proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva ritenuto non discriminatoria la condotta posta in essere dal Comune di Torino che, nella Delib. Giunta Comunale 4 giugno 2003, n. 03663/006, aveva previsto solo a favore degli invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino (ove i posti riservati agli invalidi siano occupati) senza alcun tipo di limitazione, che era stata, invece, introdotta per i titolari di contrassegno invalidi non muniti di patente né proprietari di autoveicolo, i quali avrebbe potuto fruire di analogo permesso solo se in grado di documentare esigenze di spostamento per raggiungere con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese) il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative o altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali.

CONS. STATO, sez. V, 4 luglio 2019, n. 4585

L’oggetto principale della controversia non consiste nell’individuazione dei soggetti ai quali è imputabile lo stato di dissesto dell’edificio e su cui deve ricadere l’obbligo di eseguire i lavori - ciò che costituisce il fulcro dell'accertamento del giudice civile – bensì nella sussistenza o meno del pericolo per la pubblica incolumità, che costituisce il presupposto per il provvedimento emanato ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
E senza dubbio tale pericolo sussiste, anche in considerazione dell’adiacenza del fabbricato ad una strada pubblica.

CONS. STATO, sez. IV, 9 novembre, n. 7665.

La Società appellante censurava l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il difetto di istruttoria di cui sarebbe stata affetta l'ordinanza sindacale impugnata.
In particolare, asseriva che non era mai stata verificata, in concreto, l'eventuale presenza nell'aria o nel suolo di fibre d'amianto e che, di converso, l'ordinanza sindacale si basava su una serie di indici 'convenzionali' di stima del rischio tratti dall'Allegato A della delibera G.R. n. 40-5094/2012, che avrebbero portato soltanto a presumere l'esistenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica.
Il motivo di appello è infondato, posto che è condivisibile il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, e cioè che l'ordinanza sindacale n. 27/2017 si fonda su una adeguata e puntuale istruttoria espletata dall'A.R.P.A. e su una congrua motivazione; inoltre, in materia ambientale il principio di precauzione, che nasce a tutela della incolumità pubblica, impone l'adozione delle azioni che meglio garantiscono la stessa, ancorché meno economiche.
Con specifico riferimento all'asserita mancata verifica del rischio ambientale, va rilevato che - contrariamente a quanto affermato dall'appellante - tale verifica è stata eseguita, come emerge dalla nota dell'ASL VC del 21.2.2017, riprodotta nella nota ARPA del 7.3.2017 prot. 4091, citata nel provvedimento impugnato.

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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