Rubriche

T.A.R. LAZIO, Roma, 3 dicembre 2019, n. 13831

Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia sia del pericolo.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA sez. giurisd., 27 gennaio 2020, n. 64

Le ordinanze contingibili e urgenti contestate, nel disporre l'avvio dell'iter di una procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la durata di mesi sei (nelle more del suo formale riaffidamento per un arco di tempo pluriennale in applicazione delle procedure ordinarie), avevano inequivocabilmente stabilito, altresì, che all'uopo dovesse essere utilizzato, in deroga alla regola dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del prezzo più basso, in quanto l'applicazione di questo secondo avrebbe garantito tempi più brevi e, nel contempo, permesso di rispettare il principio della concorrenza tra le imprese.

T.A.R. VALLE D’AOSTA, 20 febbraio 2020, n. 7

Con ordinanza contingibile ed urgente il Sindaco del Comune di Valgrisenche aveva istituito una zona di divieto di esercizio dell’attività venatoria su una parte del territorio comunale.
Il TAR premette che la competenza in materia di caccia spetta, ai sensi della legge n. 157 del 1992, allo Stato e alle regioni, mentre nessuna competenza ordinaria è attribuita sul punto ai comuni (si veda anche la legge regionale n. 64 del 1994).
Tuttavia, in linea generale e astratta, pur a fronte di una disciplina settoriale che non riconosce in capo al comune alcuna competenza in materia di attività venatoria, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, come stabilita dall’art. 50, comma 5, e dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti.

Aggiornato al 28.02.2020

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

L’attività svolta dall’ANAC nel periodo preso in considerazione ai fini delle redazione della presente nota ha riguardato vari ambiti di intervento dell’Autorità.
Un preliminare cenno va fatto all’unico regolamento approvato, di sicuro interesse ai fini del presente scritto nonostante la valenza esclusivamente interna dell’atto: ci si riferisce al regolamento concernente lo svolgimento di missioni di cui alla Delibera 11 dicembre 2019, n. 1191.

Un maggiore approfondimento meritano alcune recenti sentenze dei giudici amministrativi emanate con riguardo ad atti dell’ANAC.

Aggiornato al 28.02.2020

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel periodo preso in considerazione ai fini della stesura di questa nota si segnala che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento in materia di rating di legalità avente ad oggetto l’art. 1, l’art. 2, commi 2, 3 e 5, l’art. 4, comma 2, l’art. 5, l’art. 6, l’art. 7, comma 1 e l’art. 8.
È interessante osservare che l’atto di avvio della consultazione appena ricordata è stato reso pubblico con il Bollettino settimanale n. 1/2020; tale consultazione è fondata sull’esigenza di procedere ad alcune modifiche del Regolamento in una ottica di valorizzazione della natura premiale dell’istituto, attraverso l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del Regolamento, anche grazie all’eliminazione di taluni dubbi interpretativi del Regolamento. Ulteriori finalità assunte dall’Autorità sono riconducibili all’adeguamento del Regolamento alla giurisprudenza intervenuta nel corso del tempo, oltre che alla semplificazione e chiarificazione del procedimento.

Aggiornato al 28.02.2020

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

1. Il nuovo regolamento sulla par condicio
Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, la n. 52/20/CONS, rubricata «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto per il giorno 29 marzo 2020» .
Come recita l’art. 1, volto a stabilire finalità e ambito di applicazione del Regolamento, le relative disposizioni sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, con specifico riferimento alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 relativa al testo di legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Aggiornato al 28.02.2020

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Maria Orefice

Nel periodo di riferimento considerato (ottobre 2019 – febbraio 2020) si registra, in particolare, la pubblicazione del Rapporto finale dell’indagine sugli effetti prodotti dai Big Data (di seguito, “BD”) in relazione al contesto economico politico e sociale e all’attuale cornice normativa.

Premessa
È indubbio il carattere informativo dell’Indagine conoscitiva citata, il cui scopo è approfondire aspetti tecnologici, economici e giuridici legati ai BD, ma è anche innegabile la natura paranormativa delle Raccomandazioni ivi contenute.

Da qualche tempo, spunti alla innovazione delle regole e delle procedure della Camera dei deputati giungono dal Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, organo interno all’Ufficio di Presidenza, previsto dall’art. 3 del Regolamento dei Servizi e del Personale appunto per la formulazione di «indirizzi generali» l’esercizio della «vigilanza sull’attività di documentazione svolta dai Servizi ed Uffici della Camera».

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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