Rubriche

Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° marzo-30 giugno 2019) merita di essere in particolare segnalata la richiesta al Governo da parte della Commissione Finanze e Tesoro del Senato di attivare, ai fini del recepimento di una direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (attualmente ancora allo stato di proposta), l’art. 38, comma 1, della legge n. 234 del 2012: di presentare cioè un apposito disegno di legge di recepimento, data l’importanza politica, economica e sociale della direttiva stessa. Il caso appare di particolare interesse, inoltre, per la richiesta al Governo da parte della medesima Commissione di richiedere in sede europea una valutazione dell’impatto della proposta di tale direttiva (v. la scheda infra).

2. Meritano inoltre di essere segnalate in questo numero della Rubrica le risoluzioni con cui Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20-21 giugno 2019 (v. la scheda infra).

XVIII legislatura, A.S. Doc. XVIII n. 14, 11 aprile 2019

Motivi della segnalazione

La Commissione Finanze e Tesoro del Senato è stata chiamata ad esaminare la proposta Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali COM (2018) 135 def.
La proposta di direttiva si propone di «incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi a enti non creditizi, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei consumatori». Una siffatta proposta, ha sottolineato la Commissione Finanze e Tesoro, presenta in re ipsa il rischio di condurre ad un cosiddetto “mercato del compratore”, distorcendo al ribasso i prezzi, in contraddizione con il principale obiettivo esplicito della proposta di direttiva, quello di favorire un aumento dei prezzi di collocamento delle esposizioni deteriorate. Da qui, il sostegno da parte della Commissione Finanze e Tesoro, alla proposta, ventilata da più parti, di affidare ad un ente pubblico (nazionale o europeo) l’acquisto e la gestione dei crediti deteriorati; nonché, più in generale, la richiesta al Governo da parte della stessa Commissione di approfondire le valutazioni circa le possibili conseguenze di una simile proposta.
In particolare, la Commissione Finanze e Tesoro ha richiesto al Governo, da un lato (per quanto attiene alla fase ascendente attualmente in corso), di valutare «la necessità di richiedere in sede europea un’adeguata valutazione dell’impatto di questo apparato normativo sui debitori, con particolare riguardo alle dinamiche del mercato immobiliare»; dall’altro (in prospettiva dell’attuazione della direttiva, dunque nell’eventuale fase discendente), di attivare l’art. 38, comma 1, della l. n. 234 del 2012 e di presentare quindi un apposito disegno di legge di recepimento, data la particolare importanza politica, economica e sociale della materia da essa affrontata.

 

XVII leg., A.C. res. sten. n. 192, seduta del 19 giugno 2019
XVII leg., A.S., res. sten. 123ª, seduta del 19 giugno 2019

Motivi della segnalazione

Camera e Senato hanno approvato, rispettivamente, le risoluzioni Molinari-D’Uva 6-00076 e Patuanelli-Romeo 6-00065 sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019.

Sentenza n. 28/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 28/02/2019 – pubblicazione in G. U. 06/03/2019, n. 10

Motivo della segnalazione
La decisione in questione riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell’adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, in riferimento agli artt. 117, II comma, lettera s), e 118, I comma, della Costituzione. La parte ricorrente ritiene che l’Abruzzo, nel provvedere all’adeguamento del piano mediante legge anziché mediante atto amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nonché il principio generale di «primarietà dell’ambiente».

Sentenza n. 31/2019 – giudizio per conflitto di attribuzione fra enti
Deposito del 01/03/2019 – pubblicazione in G. U. 06/03/2019, n. 10

 

Motivo della segnalazione
La Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.m. economia e finanze, emanato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dip. della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’anno 2012) e al d.m. economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dip. della funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell’art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2013). Si tratta dell’ultimo atto della lunga vicenda della “vertenza entrate”.

Sentenza n. 33/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 04/03/2019 – pubblicazione in G. U. 06/03/2019, n. 10

Motivo della segnalazione
La decisione che qui si segnala riguarda le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio in riferimento all’art. 14, commi 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in l.122/2010, anche come modificato dall’art. 19, comma 1, del d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in l. 135/2012, e all’art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)».
Ad avviso del giudice rimettente, la normativa statale si porrebbe in contrasto, nel complesso, con gli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma – in relazione all’art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439– e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione. Stando alla ricostruzione del giudice rimettente, la normativa regionale contrasterebbe con gli artt. 3, 5, 95, 97, 114, 117, primo comma – in relazione all’art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale – e sesto comma, e 118 Cost., per aver pretermesso il necessario coinvolgimento degli enti locali nella individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali (punto 1 del considerato in diritto).

Sentenza n. 63/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 21/03/2019 – pubblicazione in G. U. 27/03/2019, n. 13

Motivo della segnalazione
La decisione ha ad oggetto questioni sollevate dal giudice a quo in ordine a previsioni introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 di attuazione di una direttiva dell’Unione europea in materia di attività finanziarie. A venire in rilievo è una modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate.
La disposizione impugnata, nello stabilire l’inapplicabilità di una disposizione precedente a determinate fattispecie, con conseguente attenuazione del trattamento sanzionatorio, prevedeva tuttavia, che le disposizioni nuove «si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive competenze […]».

Sentenza n. 77/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16 

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 77/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Provincia autonoma di Trento e avente ad oggetto l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010). La disposizione impugnata ha abrogato l’art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che conteneva una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per effetto di questa abrogazione, risultano senz’altro applicabili alla Provincia autonoma ricorrente i premi e le sanzioni attinenti al raggiungimento del saldo in equilibrio, disciplinate all’art. 1, commi 475 e 479, della medesima legge n. 232/2016 in attuazione dell’art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Sentenza n. 79/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 79/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 recante Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Mentre sono state dichiarate inammissibili le questioni sollevate con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le altre censure – formulate con riguardo agli artt. 1, 3, 76 e 97 Cost. – sono state dichiarate infondate.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
Vai al programma

La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
Scarica la locandina

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633