T.A.R. VALLE D’AOSTA, 20 febbraio 2020, n. 7
Con ordinanza contingibile ed urgente il Sindaco del Comune di Valgrisenche aveva istituito una zona di divieto di esercizio dell’attività venatoria su una parte del territorio comunale.
Il TAR premette che la competenza in materia di caccia spetta, ai sensi della legge n. 157 del 1992, allo Stato e alle regioni, mentre nessuna competenza ordinaria è attribuita sul punto ai comuni (si veda anche la legge regionale n. 64 del 1994).
Tuttavia, in linea generale e astratta, pur a fronte di una disciplina settoriale che non riconosce in capo al comune alcuna competenza in materia di attività venatoria, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, come stabilita dall’art. 50, comma 5, e dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti.