Rubriche

Aggiornato al 30.11.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

L’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel periodo compreso tra luglio e novembre 2019 è stata intensa, come dimostra l’approvazione dei seguenti regolamenti[1]:

  • Regolamento del 16 ottobre 2019 concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  • Regolamento del 16 ottobre 2019 sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  • Regolamento del 2 ottobre 2019 in materia di gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, decimo comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nelle seguenti riflessioni ci soffermeremo sugli ultimi due regolamenti citati, pur consapevoli dell’importanza che hanno le norme organizzative interne sulle attività istituzionali dell’Autorità.

Aggiornato al 30.11.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                               

Nel periodo preso in considerazione ai fini della stesura di questa nota si segnalano due atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, a ben vedere, sono strettamente collegati tra loro.

In primo luogo, pare interessante menzionare l’audizione del Segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Avv. Filippo Arena, alla IX Commissione della Camera dei Deputati in merito all’indagine conoscitiva “Sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e alla gestione dei big data”, del 18 settembre 2019[1].

Aggiornato al 30/9/2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Miriam Viggiano

Nel periodo di riferimento considerato (Aprile 2019-Settembre 2019) si registrano due provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)[1].

Nell’economia delle presenti note, la cui funzione è dare conto dell’attività svolta dalla predetta Autorità di protezione dei dati nel periodo considerato, si descrivono in ordine cronologico i principali contenuti dei predetti provvedimenti, rinviando – anche considerando la particolare complessità degli argomenti affrontati – al testo integrale e ai riferimenti normativi ivi presenti, per i dovuti ulteriori approfondimenti.

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 8 ottobre 2018, n. 2226, ha annullato parzialmente una decisione giustiziale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA), che, accogliendo un reclamo proposto da un venditore al dettaglio di gas naturale contro un distributore di gas naturale, aveva statuito di porre a carico del distributore parte della penale che il venditore al dettaglio avrebbe dovuto corrispondere al proprio fornitore all’ingrosso (c.d. “shipper”) per il superamento della capacità contrattualmente impegnata con quest’ultimo. Nel caso oggetto di reclamo, l’applicazione della penale per il superamento dei limiti contrattuali derivava da un errore del distributore, consistente nella mancata comunicazione al responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas S.p.A.) dei dati di prelievo per il mese di settembre 2016, relativi all’impianto di distribuzione identificato dal codice ReMi 34502203, funzionali alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di bilanciamento.

Nel contratto di governo fra Lega e Cinque stelle, al numero 20, leggiamo che occorre diminuire drasticamente il numero delle norme in vigore e fare in modo che le leggi siano attuate. Inoltre, continua il contratto, è necessario verificare lo stato di attuazione delle singole disposizioni e la relativa efficacia anche con un bilancio dei risultati concreti della loro attuazione. In particolare, continua il contratto, occorre fare il “tagliando delle leggi” per valutare se gli effetti ottenuti nel lungo periodo siano quelli originariamente proposti e, nel caso, se siano necessarie modifiche, integrazioni o sia addirittura opportuno procedere alla loro abrogazione.
Nulla di tutto questo è stato fatto. La relazione sull’AIR del 2017 (quella del 2018, per la quale è prevista la scadenza di aprile, non è stata ancora trasmessa alle Camere) confermava “l’andamento non positivo” che ha sempre contraddistinto l’utilizzo della VIR (Valutazione di impatto della regolazione) da parte delle Amministrazioni.

Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1, recante “Legge di semplificazione 2018, di cui si segnala:
Titolo I - Riduzione del numero delle leggi regionali – art. 1 “1. In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l'allegato A alla presente legge reca l'elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa. 2.Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. 3. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A”.

Legge provinciale 23 aprile 2019, n. 1, “Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, “Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale” e altre disposizioni”
Corte cost., ord. 3 luglio 2019, n. 190

La legge prov. 23 aprile 2019, n. 2 abroga la legge prov. 20 settembre 2012, n. 15 (“Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale”), ponendo fine ad un lungo contenzioso con lo Stato.
Con ricorso n. 182/2012 il Governo aveva, infatti, impugnato alcune previsioni della legge n. 15/2012 in tema di toponomastica. In particolare, l’art. 1, co. 4 che, prevedendo che “ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensioriale” consentiva che “in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui e, in particolare, che quelli in lingua italiana già previsti dalla legislazione statale in vigore possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale” sulla base del criterio dell’uso a livello di comunità comprensioriale. Tale previsione si sarebbe posta in contrasto con il principio del separatismo linguistico previsto dallo statuto speciale e riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 159/2009 e 188 del 1987), nonché con l’art. 117, co. 1, Cost. e art. 1, co. 2, lett. b) dell’Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 (Accordo Degasperi-Gruber).

Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnala, in particolare, una decisione della Corte costituzionale:

Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio-18 aprile 2019, n. 93, G.U. 24 aprile 2019, I serie speciale, n. 17

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5, della legge provinciale n. 17 del 2017 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017).
La disposizione impugnata inserisce un comma nell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 settembre 2013, n. 19, recante «Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)», il quale stabilisce che – in attesa dell’esito dell’impugnativa dell’art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114), promossa dalla Provincia autonoma di Trento – «i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti [nel medesimo art. 3] s’intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017».

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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