Rubriche

Aggiornato al luglio 2019 - Periodo di riferimento: maggio 2019 – luglio 2019 

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

1) L’indagine conoscitiva sui Big Data

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato le Linee Guida a seguito dell’Indagine Conoscitiva congiunta sui big data[1], nata per meglio comprendere le implicazioni per la privacy, la regolazione, la tutela del consumatore con particolare riferimento al fenomeno dei Big Data e i cambiamenti derivanti sui mercati.

CONS. STATO, sez. V, 22 maggio 2019, n. 3316
Con ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo ingiungeva all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di provvedere, "immediatamente entro e non oltre dieci giorni" dalla relativa notifica, allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica del sito in agro di Montalto Uffugo, località S. Antonello, via Lorica, sulle sponde del torrente Mavigliano, ove il Corpo di polizia provinciale di Cosenza aveva accertato, con verbale del 25 ottobre 2007, la presenza di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati ed aveva altresì disposto il sequestro dell'area per circa 1500 mq.

CONS. STATO, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580

L’appello aveva ad oggetto sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro il Sindaco del Comune di Frosolone, nonché contro lo stesso Comune e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Molise, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 27 giugno 2016. Con detta ordinanza, emessa per motivi igienico-sanitari e a salvaguardia della salute pubblica, il Sindaco aveva ordinato di provvedere ad eseguire i necessari interventi atti a convogliare direttamente nella pubblica fognatura i reflui domestici derivanti dalle abitazioni site nel centro urbano del Comune di Frosolone (IS), in via Vico Stella.

CONS. STATO, sez. V, 21 giugno 2019, n. 4268

Con la sent. in oggetto il Cons. Stato ha deciso l’appello avverso sentenza del Tar Lazio che accoglieva il ricorso proposto avverso l'ordinanza n. 185 del 2008, con cui il Sindaco del Comune di Viterbo aveva disciplinato gli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale, nonché avverso il provvedimento della Polizia locale del 25 giugno 2009, che aveva applicato la detta ordinanza all'esercizio commerciale della ricorrente.

T.A.R. SICILIA, Palermo, 7 maggio 2019, n. 1269

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, con il quale il Sindaco del Comune di Gela aveva ordinato alla ditta  affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti  la rimozione di tutti i rifiuti solidi urbani abbandonati e la riattivazione dei servizi accessori.
Il TAR osserva che, con il provvedimento gravato, il Comune ha ordinato alla ricorrente di effettuare prestazioni di servizi aggiuntivi, precedentemente ridotti dall'ente locale proprio per la carenza di risorse finanziarie.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. V, 5 aprile 2019, n. 1914

Il ricorso è manifestamente fondato in riferimento alla censura articolata nel secondo motivo, con il quale si deduce la violazione del disposto dell'art. 192 comma 3 T.U.A. e del disposto dell'art. 7 l. 241/90, norma generale applicabile a qualsivoglia tipo di procedimento amministrativo, con la sola eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 13 l. 241/90 (secondo cui "Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni") e con la possibilità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento solo ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, ove ricorra un'urgenza qualificata che va debitamente esternata dalla P.A.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. V, 24 aprile 2019, n. 2252

Con riferimento alla urgenza di provvedere non rileva che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente, essendo il Comune già a conoscenza dal 2004 della situazione su relazione dello stesso ricorrente, ma la necessità attuale di intervenire a prescindere dalla prevedibilità e dall'imputabilità: il decorso del tempo non consuma il potere dell'Amministrazione di provvedere (cfr. ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23.02.2018, n. 1214; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31.08.2019, n° 9106).

T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2242

Il ricorrente si duole dell'illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 7 del 10.07.2014 per sproporzione tra i mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio e alle circostanze di fatto.
Tale ordinanza avrebbe imposto l'esecuzione di una serie di operazioni non solo dispendiose ma sostanzialmente inutili, e, comunque, inidonee a risolvere i problemi strutturali dell'edificio. Invero, parte di prospetti e dei cornicioni erano in accettabile stato manutentivo, sicché illegittimamente l'Amministrazione comunale avrebbe consentito l'apposizione di ponteggi per l'intero perimetro dello stabile, sembrando invece sufficiente, secondo il criterio di proporzionalità e con minore sacrificio per il privato, l'apposizione di semplici reti paramassi, facendosi poi riferimento all'operatività di un cd. "ragnetto".
Per il TAR la censura è infondata. Premesso che tale ordinanza impone, in danno, l'attuazione delle opere di prima necessità, non può addursi alcuna sproporzione dei mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio in quanto tutte le facciate del complesso andavano messe in sicurezza e le mantovane/ponteggi installati non sono stati sicuramente sproporzionati rispetto ai rischi (ulteriore pericolo di caduta calcinacci, come già avvenuto, con possibili esiti fatali), con ineludibile recessione degli interessi patrimoniali individuali, propri delle abitazioni e delle attività commerciali presenti in loco. Si tratta di strutture provvisorie servite nell'immediatezza dell'evento, che potevano comunque essere utilizzate dai condomini stessi al fine di eseguire le opere di messa in sicurezza.

A) LEGGE 8 maggio 2019, n. 42 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. (19G00048) (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2019).

B) LEGGE 8 maggio 2019, n. 40, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. (19G00047) (GU Serie Generale n.117 del 21-05-2019).

C) LEGGE 3 maggio 2019, n. 39, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. (19G00046) (GU Serie Generale n.113 del 16-05-2019).

D) LEGGE 3 maggio 2019, n. 38, Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. (19G00045) (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2019).

E) DELIBERA 30 aprile 2019, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. (19A03008) (GU Serie Generale n.110 del 13-05-2019).

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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