Rubriche

T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, 26 luglio 2019, n. 204

In assenza di puntuali allegazioni da parte dell’Amministrazione circa le ragioni che determinavano l’urgenza di provvedere mediante l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, la definizione della controversia muove dal consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “l'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 del medesimo T.U.E.L. (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione - non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento; condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi”.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 1 agosto 2019, n. 4231

L'ordinanza prevista dagli artt. 50 e 54, T.U. n. 267/2000 è uno strumento che va utilizzato solo in casi eccezionali, dovuti alla necessità di intervenire senza indugio per fronteggiare situazioni contingibili e urgenti a tutela dell'interesse pubblico. Presupposti per l'esercizio della potestà in argomento sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile coi mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti. Non è, quindi, legittimo adottare siffatte ordinanze per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
Infatti, ai sensi della normativa richiamata, per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: a) un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; b) la contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata coi mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; c) l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.

T.A.R. VENETO, Venezia, 24 luglio 2019, n. 872

Con il provvedimento oggetto del ricorso il Sindaco del Comune di Bovolone ha disposto ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 la limitazione degli orari di apertura della sala giochi gestita dalla ricorrente, imponendo la chiusura dell’esercizio e la cessazione di tutte le attività alle ore 22.00 di tutti i giorni della settimana, nonché il rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco così come stabiliti dall’ordinanza sindacale n. 57 del 15.4.2016.
Il ricorso è accolto per la mancata individuazione di un termine finale di durata degli effetti del provvedimento assunto dal Sindaco al fine di far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare in relazione all’attività svolta dalla ricorrente.
Invero, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento. Il presupposto indefettibile per l'adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere "provvisorio" e a condizione della "temporaneità dei loro effetti".

CONS. STATO, sez. IV, 9 novembre, n. 7665.
La giurisprudenza ha affermato che non sussiste "l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione e di conseguente la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute" (Cons. St., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 2442)" (v. Cons. St., Sez. V, 27/10/2014, n. 5308).

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 25 luglio 2019, n. 837
Come ritenuto da giurisprudenza consolidata, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco e il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7, l. n. 241 del 1990, non sono necessarie essendo di pregiudizio all'urgenza di provvedere in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che può aggravarsi con il trascorrere del tempo.

T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, sez. I, 2 luglio 2019, n. 437

Ai sensi dell'art. 191 d.lg. n. 152/2006, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, il sindaco ha il potere di “emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”.
Per effetto di tale previsione normativa, il Comune è quindi autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, come stabilito dall’art. 178 del D.lgs. n. 152/2006.

Aggiornato al 30.11.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

L’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel periodo compreso tra luglio e novembre 2019 è stata intensa, come dimostra l’approvazione dei seguenti regolamenti[1]:

  • Regolamento del 16 ottobre 2019 concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  • Regolamento del 16 ottobre 2019 sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  • Regolamento del 2 ottobre 2019 in materia di gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, decimo comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nelle seguenti riflessioni ci soffermeremo sugli ultimi due regolamenti citati, pur consapevoli dell’importanza che hanno le norme organizzative interne sulle attività istituzionali dell’Autorità.

Aggiornato al 30.11.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                               

Nel periodo preso in considerazione ai fini della stesura di questa nota si segnalano due atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, a ben vedere, sono strettamente collegati tra loro.

In primo luogo, pare interessante menzionare l’audizione del Segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Avv. Filippo Arena, alla IX Commissione della Camera dei Deputati in merito all’indagine conoscitiva “Sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e alla gestione dei big data”, del 18 settembre 2019[1].

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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