Rubriche

Sentenza n. 160/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25/6/2019 – pubblicazione in G.U. 3/7/2019, n. 27

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 160/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nel d.l. n. 220/2003 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella l. n. 280/2003, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost.

Sentenza n. 173/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 17/7/2019 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 173/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) e dell’art. 11-quinquies del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, inserito in sede di conversione dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le questioni erano state sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost. In estrema sintesi, le disposizioni impugnate prevedono che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi e che tale divieto operi anche per i mandati iniziati anteriormente all’entrata in vigore della n. 113/2017.

Sentenza n. 174/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 12/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 17/7/2019 n. 29 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 174/2019 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi da 28 a 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). La disposizione impugnata offre l’interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della l. reg. Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e nega così rilievo, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al servizio prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato.

Sentenza n. 178/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 24/7/2019 n. 30

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 178/2019, accogliendo parzialmente un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali varie disposizioni della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene).

Sentenza n. 179/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 16/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 24/7/2019, n. 30

 Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 179/2019 la Corte costituzionale ha esaminato, accogliendole parzialmente, questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto l’art. 5, comma 4, ultimo periodo, e comma 9, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato).
La l. reg. Lombardia n. 31/2014, ad avviso della Corte, è caratterizzata da un’ispirazione innovativa, in cui spicca lo scopo di orientare gli interventi edilizi in via prioritaria verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse; il consumo di suolo, risulta allora ammesso soltanto se la riqualificazione e la rigenerazione di aree già edificate si dimostrino tecnicamente ed economicamente insostenibili.

Sentenza n. 189/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18 luglio 2019 – Pubblicazione in G.U. del 24/07/2019, n. 30

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 189 del 2019 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 570-bis del codice penale e degli articoli 2, comma 1, lett. c) e 7, comma 1, lett. b) e o), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, promosse dal Tribunale ordinario di Nocera inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con riferimento agli articoli 3, 25, 30 e 76 della Costituzione.

LEGGE 24 luglio 2019, n. 87, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. (19G00094) (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2019). LEGGE 24 luglio 2019, n. 88, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. (19G00095) (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2019). LEGGE 24 luglio 2019, n. 90, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. (19G00100) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2019). LEGGE 24 luglio 2019, n. 91, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. (19G00101) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2019). LEGGE 29 luglio 2019, n. 79, Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. (19G00092) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). LEGGE 29 luglio 2019, n. 80, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. (19G00091) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). LEGGE 25 settembre 2019, n. 113, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. (19G00120) (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2019). LEGGE 25 settembre 2019, n. 120, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. (19G00128) (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2019).

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 5 novembre 2019, causa C-192/18, Commissione europea c. Polonia, ECLI:EU:C:2019:924
Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K., ECLI:EU:C:2019:982
Le sentenze oggetto di questa segnalazione, entrambe rese dalla Corte di giustizia nella composizione della Grande sezione, si inseriscono nell’ormai nutrito filone giurisprudenziale relativo alla tutela della rule of law negli Stati membri. Esse permettono, da un lato, di chiarire i fondamenti giuridici della competenza della Corte a pronunciarsi in casi relativi all’indipendenza dei giudici nazionali; dall’altro lato, di approfondire le modalità attraverso le quali tale intervento può avvenire.
In primo luogo, nella sentenza resa nell’ambito di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione nei confronti della Polonia (causa C-192/18), la Corte ha affermato, in particolare, la propria competenza a pronunciarsi sulla base dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE in relazione alle modifiche intervenute con la legge polacca del 12 luglio 2017, riguardante l’abbassamento dell’età pensionabile per i giudici dei tribunali ordinari, che ha altresì garantito al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare la proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei suddetti giudici oltre il nuovo limite di età. In questo caso, la Corte ha rilevato la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE da parte della Polonia, in quanto le condizioni e le modalità cui è soggetta una proroga come quella prevista dalla legge polacca non sono tali da garantire il principio dell’indipendenza dei giudici.
In secondo luogo, nel rinvio pregiudiziale, la Corte ha fondato invece la propria competenza a pronunciarsi sulla direttiva 2000/78 e, in congiunzione con quest’ultima, sull’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In questo caso, la Corte ha fornito al giudice del rinvio una serie di indicazioni interpretative utili ad accertare se le condizioni e modalità procedurali attraverso le quali deve avvenire la nomina dei componenti della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca siano tali da pregiudicare il principio dell’indipendenza dei giudici, chiarendo altresì che, ove questa circostanza fosse verificata, il giudice nazionale dovrebbe procedere alla loro disapplicazione. In questo caso, la Corte non ha ritenuto necessario procedere all’interpretazione dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE che non “potrebbe che corroborare” la medesima conclusione.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 19 novembre 2019, cause riunite C-609/17 e C-610/17, TSN, ECLI:EU:C:2019:981
La Corte di giustizia ha chiarito che le disposizioni nazionali che stabiliscono un regime di maggiore protezione rispetto a una direttiva di armonizzazione cd. minima non costituiscono misure di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a condizione che dette disposizioni non compromettano ovvero limitino la tutela minima garantita dalla direttiva, né siano tali da violare altre disposizioni di quest’ultima, ovvero pregiudicare la coerenza o gli obiettivi da essa perseguiti.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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