Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e Disposizioni collegate
Le leggi regionali 24 aprile 2019, nn. 4 e 5 recano rispettivamente la prima variazione al bilancio regionale e disposizioni collegate. Tramite tali provvedimenti il Consiglio regionale ha approvato una manovra finanziaria complessiva di 32,9 milioni di euro per il 2019, 13,5 milioni di euro per il 2020 e 23,5 milioni di euro per il 2021. Le principali aree sulle quali si sono concentrati gli interventi legislativi sono: tutela della salute; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; istruzione e diritto allo studio; politiche giovanili, sport e tempo libero; relazione con altre autonomie territoriali e locali; sviluppo economico e competitività; politiche agroalimentari e pesca.
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CONS. STATO, sez. V, 17 giugno 2019, n. 4047
Le fonti primarie (in particolare l’art. 43, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000: "Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative") rimettono allo statuto di stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata: l'art. 13, comma 3, dello Statuto prevede, infatti, che "I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale", senza operare distinzioni tra sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.
Dette previsioni statutarie prevalgono sulle difformi e più restrittive previsioni regolamentari che attribuiscono rilievo al solo mancato intervento dei consiglieri alle sedute ordinarie: ciò non solo perché, in generale, i regolamenti comunali disciplinano i settori dell'attività amministrativa sulla base delle linee essenziali indicate dallo Statuto (le cui previsioni devono prevalere in caso di contrasto), ma, soprattutto, per ragioni sostanziali.
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Aggiornato al 14.07.2019
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
Un’attività istituzionale particolarmente rilevante tra quelle affidate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è disciplinata dall’art. 21 della legge 287/1990: il potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo, infatti, costituisce una delle principali modalità attraverso cui l’Antitrust è intervenuta, anche criticamente, su temi analizzati dai tecnici e discussi nell’opinione pubblica nel corso degli ultimi anni[1].
Non deve sorprendere, dunque, che, anche nel periodo di riferimento della presente nota, l’Autorità abbia fatto ricorso a questi importanti poteri per occuparsi di settori delicati dell’economia, non soltanto italiana. In particolare, l’Autorità lo ha fatto nella delicata materia dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, materia recentemente normata dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 settembre 2018 recante “Adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”[2].
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