CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 569; CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 570; CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 571
La rappresentanza processuale del comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione. (Cass. n. 4583 del 15/02/2019; Cass. n. 13968 del 10/06/2010). Nel caso in questione il contribuente non ha provato e neppure dedotto che lo statuto del comune prevedesse la necessaria autorizzazione della giunta per il conferimento, da parte del sindaco, della procura alle liti.
CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2837; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2838; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2839; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2840
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della giunta è più necessaria salvo che lo statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.
CONS. STATO, sez. II, 21 febbraio 2020, n. 1313
Non può essere attribuito rilievo alle argomentazioni di parte appellante circa la tardività della produzione di tale delega da parte del Comune di Firenze o il difetto di deposito dello statuto comunale, poiché di tali atti, che concorrono a delineare il quadro dell’assetto normativo dell’organizzazione dei poteri comunali, il Collegio deve comunque tenere conto per effetto del principio iura novit curia.