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Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 5 novembre 2019, causa C-192/18, Commissione europea c. Polonia, ECLI:EU:C:2019:924
Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K., ECLI:EU:C:2019:982
Le sentenze oggetto di questa segnalazione, entrambe rese dalla Corte di giustizia nella composizione della Grande sezione, si inseriscono nell’ormai nutrito filone giurisprudenziale relativo alla tutela della rule of law negli Stati membri. Esse permettono, da un lato, di chiarire i fondamenti giuridici della competenza della Corte a pronunciarsi in casi relativi all’indipendenza dei giudici nazionali; dall’altro lato, di approfondire le modalità attraverso le quali tale intervento può avvenire.
In primo luogo, nella sentenza resa nell’ambito di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione nei confronti della Polonia (causa C-192/18), la Corte ha affermato, in particolare, la propria competenza a pronunciarsi sulla base dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE in relazione alle modifiche intervenute con la legge polacca del 12 luglio 2017, riguardante l’abbassamento dell’età pensionabile per i giudici dei tribunali ordinari, che ha altresì garantito al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare la proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei suddetti giudici oltre il nuovo limite di età. In questo caso, la Corte ha rilevato la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE da parte della Polonia, in quanto le condizioni e le modalità cui è soggetta una proroga come quella prevista dalla legge polacca non sono tali da garantire il principio dell’indipendenza dei giudici.
In secondo luogo, nel rinvio pregiudiziale, la Corte ha fondato invece la propria competenza a pronunciarsi sulla direttiva 2000/78 e, in congiunzione con quest’ultima, sull’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In questo caso, la Corte ha fornito al giudice del rinvio una serie di indicazioni interpretative utili ad accertare se le condizioni e modalità procedurali attraverso le quali deve avvenire la nomina dei componenti della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca siano tali da pregiudicare il principio dell’indipendenza dei giudici, chiarendo altresì che, ove questa circostanza fosse verificata, il giudice nazionale dovrebbe procedere alla loro disapplicazione. In questo caso, la Corte non ha ritenuto necessario procedere all’interpretazione dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE che non “potrebbe che corroborare” la medesima conclusione.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 19 novembre 2019, cause riunite C-609/17 e C-610/17, TSN, ECLI:EU:C:2019:981
La Corte di giustizia ha chiarito che le disposizioni nazionali che stabiliscono un regime di maggiore protezione rispetto a una direttiva di armonizzazione cd. minima non costituiscono misure di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a condizione che dette disposizioni non compromettano ovvero limitino la tutela minima garantita dalla direttiva, né siano tali da violare altre disposizioni di quest’ultima, ovvero pregiudicare la coerenza o gli obiettivi da essa perseguiti.

Negli ultimi sei mesi dell’attività legislativa il Consiglio regionale ha approvato otto leggi regionali.

La Legge Regionale 31 luglio 2019, n. 12, Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del"Mater Olbia", autorizza, in attesa della stabile definizione del quadro finanziario per l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati con il SSR, la spesa di 52.100.000 euro per gli anni 2020 e 20121, nonché una spesa pari a 8.500.000 per le funzioni assistenziali del centro di ricerca medica applicata.

L’attività legislativa della Regione Siciliana del periodo maggio - agosto del 2019 è consistita nella approvazione di otto leggi, tre delle quali sono state oggetto di impugnativa da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione. 

1. Merita di essere segnalata innanzitutto la legge 6 maggio 2019, n. 5 Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata con la quale la Regione Siciliana ha recepito nell’ordinamento regionale le disposizioni contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), introducendo tuttavia alcune modifiche. Buona parte di queste sono state oggetto di impugnazione da parte dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del l’11 luglio 2019. 

  • Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10

“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”

  • Legge provinciale 4 dicembre 2019, n. 13

“Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)” 

La legge europea 2019 detta, ai sensi della legge prov. 12 ottobre 2015, n. 14, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale agli obblighi derivanti dall’Unione europea. 

In particolare, la legge detta disposizioni in materia di rapporti della Provincia con l’UE, precisando meglio il ruolo e la funzione dell’Ufficio di Bruxelles (art. 1) e prevedendo esplicitamente la possibilità per la Provincia di ricorrere alla figura del cosiddetto "esperto nazionale distaccato” (art. 2).

Vengono anche modificate le leggi provinciali in materia di assistenza scolastica, agricoltura, acque e canoni idrici per l’utilizzo di acque pubbliche, per adeguarli al diritto europeo.

Dall’analisi condotta sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario, risulta che solo 8 Regioni hanno introdotto disposizioni finalizzate a garantire la parità di genere nei processi relativi alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
Nella maggior parte dei casi si tratta di disposizioni contenute nell’unica legge che disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale; in taluni casi (come in Lombardia) ci troviamo di fronte a due fonti normative: una che regola le nomine di competenza del Consiglio regionale, l’altra quelle di competenza della Giunta. In altri casi, invece, il principio relativo alla parità di genere viene espresso all’interno della normativa relativa alla disciplina del sistema organizzativo regionale, che contiene anche disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale (Lazio).
Come si può vedere dalla scheda qui sotto, le disposizioni relative alla parità di genere sono state perlopiù aggiunte in un momento successivo, anche sulla spinta dell’approvazione dei nuovi statuti regionali, i quali hanno inserito, tra i principi ispiratori, quello della parità di genere.

CASS. CIV., sez. III, 10 settembre 2019, n.22526

Con la sentenza la Corte di Cassazione ribadisce che, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, fonte primaria), competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è solo il sindaco, sicchè la Delib. della giunta comunale, quand'anche prevista dalla normativa secondaria rappresentata dallo statuto, resta un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., 23/03/2016, n. 5802, pag. 3, Cass., 21/06/2018, n. 16459, pagg. 4-5).

CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20961; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20962; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20963; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20964; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20965; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20966

Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 2, al Sindaco spetta la rappresentanza legale del Comune, anche processuale, e nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente di stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267) di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente. Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. sez. un. 12868/2005; Cass. n. 8083/2018). Di conseguenza non occorre che il Sindaco, se non vi sono deroghe alla generale previsione di legge, giustifichi i propri poteri depositando lo Statuto.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
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Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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