Rubriche

Sentenza n. 223/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018  n. 49

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte costituzionale si confronta con questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione in ordine all’art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), ), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU.

Oggetto di attenzione sono previsioni che, nel procedere ad una depenalizzazione in riferimento ad una fattispecie precedentemente prevista come reato, ha riconfigurato come illecito amministrativo la stessa, disponendo l’applicazione retroattiva della nuova disciplina, che viene in rilievo dunque come legge applicabile in relazione ai fatti del giudizio a quo.

Sentenza n. 229/2018 – giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato

Deposito del 6/12/2018 – Pubblicazione in G.U. 12/12/2018 n. 49

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 229/2018 la Corte costituzionale si è pronunciata su un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari nei confronti del Governo. In particolare, le contestazioni del ricorrente avevano ad oggetto l’art. 18, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Stando a questa disposizione, il Capo della polizia-direttore generale di P.S. e i vertici delle altre Forze di polizia dovrebbero adottare apposite istruzioni affinché i responsabili di ciascun presidio di polizia trasmettano alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale. Ad avviso del ricorrente, questa disposizione sarebbe stata adottata in eccesso di delega – con conseguente lesione dell’art. 76 Cost. – e avrebbe violato le prerogative costituzionali dell’autorità giudiziaria requirente, con particolare riguardo ai principi desumibili dagli artt. 109 e 112 Cost. (dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria e obbligatorietà dell’azione penale).

Sentenza n. 239/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21 dicembre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 27/12/2018, n. 51

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 239 del 2018 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato e aventi ad oggetto l’articolo 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), e l’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), con riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione.

Ad avviso del Consiglio di Stato, la previsione della soglia di sbarramento del 4 per cento, fissata per l’accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, limiterebbe «in modo irragionevole e ingiustificato il presidio di democraticità» che trova espressione nell’elezione dei rappresentanti in Parlamento, senza che ciò trovi fondamento nel bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela. La presenza di una soglia di sbarramento violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza del voto, poiché determinerebbe la «sostanziale esclusione dalla rappresentanza politica di ampie fasce dell’elettorato», in nome della predicata esigenza di governabilità da parte delle istituzioni europee.

Ordinanza n. 243/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21 dicembre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 27/12/2018, n. 51

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza n. 243 del 2018 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea), sollevate dal Tribunale ordinario di Siracusa e dalla Corte di Cassazione, per violazione degli articoli 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma e 111 della Costituzione.

Ordinanza n. 17/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’8 febbraio 2019 – pubblicazione in GU del 13 febbraio 2019, n. 7.

Motivo della segnalazione

Con il ricorso in esame, trentasette senatori hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alle modalità con cui il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981), chiedendo alla Corte di ristabilire il corretto esercizio delle competenze costituzionalmente garantite e asseritamente violate dal Governo, dal Presidente della Commissione Bilancio, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dal Presidente e dall’Assemblea del Senato della Repubblica. 

Aggiornato al 16.04.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato due interessanti regolamenti[1]:

  • Regolamento del 06/03/2019 disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri;
  • Regolamento del 09/01/2019 in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Chiarimenti delibera n. 195 del 13/03/2019.

Aggiornato al 16.04.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha adottato atti di natura regolamentare, che, dunque, possano essere qualificati fonti del diritto in senso stretto.

Tuttavia, tenuto conto del quadro generale delle attività istituzionali dell’Antitrust, che spesso compie attività di grande rilievo anche al di fuori dello schema regolamentare, si ritiene opportuno fare un rapido cenno ad alcuni atti che hanno avuto una certa eco nel dibattito pubblico.

Aggiornato al 31/3/2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Miriam Viggiano

Nel periodo di riferimento considerato (Dicembre 2018-Marzo 2019) si registrano i seguenti provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)[1]:

1) Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[2].

2) Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[3];

3) Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[4];

4) Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[5];

Il nuovo Regolamento di Attuazione dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di adozione degli atti di regolazione: Documento per la consultazione

Lo scorso 4 febbraio, la Banca di Italia ha chiuso la fase di consultazione del procedimento che dovrebbe portare all’abrogazione del Regolamento del 24 marzo 2010 ed alla correlativa introduzione di un nuovo regolamento in materia di adozione degli atti normativi.

Come si apprende dalla relazione illustrativa contenuta nel relativo documento di consultazione, la ratio di questo intervento è quella di adeguare il sistema delle fonti normative in materia bancaria ad un contesto storico profondamente mutato, chd impone oggi un procedimento decisionale più snello, onde poter soddisfare un un triplice ordine di esigenze: quella connessa alla volontà di introdurre regolamentazioni più penetranti, quella di armonizzare gli ordinamenti bancari dei paesi europei e quella di realizzare l’Unione bancaria.

Fascicolo n. 2/2024

Seminario Tosi 2025

Scadenza domande: 8 novembre 2024
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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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