Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnala, in particolare, una decisione della Corte costituzionale:
Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio-18 aprile 2019, n. 93, G.U. 24 aprile 2019, I serie speciale, n. 17
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5, della legge provinciale n. 17 del 2017 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017).
La disposizione impugnata inserisce un comma nell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 settembre 2013, n. 19, recante «Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)», il quale stabilisce che – in attesa dell’esito dell’impugnativa dell’art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114), promossa dalla Provincia autonoma di Trento – «i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti [nel medesimo art. 3] s’intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017».
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