Rubriche

Aggiornato al 14.07.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                      

Un’attività istituzionale particolarmente rilevante tra quelle affidate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è disciplinata dall’art. 21 della legge 287/1990: il potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo, infatti, costituisce una delle principali modalità attraverso cui l’Antitrust è intervenuta, anche criticamente, su temi analizzati dai tecnici e discussi nell’opinione pubblica nel corso degli ultimi anni[1].

Non deve sorprendere, dunque, che, anche nel periodo di riferimento della presente nota, l’Autorità abbia fatto ricorso a questi importanti poteri per occuparsi di settori delicati dell’economia, non soltanto italiana. In particolare, l’Autorità lo ha fatto nella delicata materia dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, materia recentemente normata dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 settembre 2018 recante “Adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”[2].

CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3143; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3144; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3146

Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il regolamento comunale per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone: per tal via, è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2695

È jus receptum il principio (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) secondo il quale non sono legittimi gli atti o le misure comunali che limitino la localizzazione degli impianti di TLC in via generale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa, neppure per tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici, mentre il regolamento comunale può disciplinare il corretto insediamento degli impianti nel territorio, senza, tuttavia, porre limiti generalizzati se essi sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

Aggiornato al 14.07.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione non ha adottato regolamenti di interesse ai fini della stesura della presente scheda.

Tuttavia, si ritiene comunque di dover dar conto di una importante attività istituzionale che avrà innegabilmente ricadute sul piano operativo dell’ANAC.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (anche noto con l’acronimo IVASS) hanno aderito al Protocollo d’Intesa già sottoscritto a novembre 2018 tra la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)[1] per la gestione in comune delle procedure di appalto congiunto secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

CONS. STATO, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2572

L'atto su cui la modifica di cui si discute interviene, pur avente forma amministrativa, ha i caratteri di un regolamento provinciale, chiamato a norma dell'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 a disciplinare in termini generali il regime del Cosap: trattasi cioè di fonte normativa secondaria, ricondotta dallo stesso art. 63 alla generale potestà regolamentare degli enti locali in materia d'entrate di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997.
In ragione di ciò non può condividersi il richiamo all'annullamento in autotutela, disciplinato dall'art. 21-novies l. n. 241 del 1990, per inferirne l'effetto retroattivo della modifica apportata. Da un lato, infatti, l'istituto mal si attaglia, nei termini che la Provincia invoca, agli atti aventi natura regolamentare anziché provvedimentale; dall'altro non vale di per sé a incidere sull'effetto tendenzialmente non retroattivo delle fonti normative.

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696

Poiché il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone comunque situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la relativa sussistenza deve esser suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, perché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia di provvedimenti.

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696

Poiché il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone comunque situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la relativa sussistenza deve esser suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, perché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia di provvedimenti.

Aggiornato al luglio 2019 - Periodo di riferimento: maggio 2019 – luglio 2019 

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

1) L’indagine conoscitiva sui Big Data

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato le Linee Guida a seguito dell’Indagine Conoscitiva congiunta sui big data[1], nata per meglio comprendere le implicazioni per la privacy, la regolazione, la tutela del consumatore con particolare riferimento al fenomeno dei Big Data e i cambiamenti derivanti sui mercati.

CONS. STATO, sez. V, 22 maggio 2019, n. 3316
Con ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo ingiungeva all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di provvedere, "immediatamente entro e non oltre dieci giorni" dalla relativa notifica, allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica del sito in agro di Montalto Uffugo, località S. Antonello, via Lorica, sulle sponde del torrente Mavigliano, ove il Corpo di polizia provinciale di Cosenza aveva accertato, con verbale del 25 ottobre 2007, la presenza di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati ed aveva altresì disposto il sequestro dell'area per circa 1500 mq.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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