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UPB, Lettera di non validazione del quadro macroeconomico programmatico 2019, 13 ottobre 2018UPB, Lettera di non validazione del quadro macroeconomico programmatico 2019, 13 ottobre 2018

Motivi della segnalazione

Con lettera del 13 ottobre 2018, l’Ufficio parlamentare di bilancio ha informato il Ministro dell’Economia e delle Finanze di non aver validato le previsioni programmatiche per il 2019 contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2018.
Una NADEF peraltro alquanto peculiare, quella del 2018, costituendo quest’ultima il primo documento di programmazione economica del nuovo Governo Conte, nato il 1° giugno 2018 a seguito delle elezioni politiche del 4 marzo. Una NADEF che dunque, come è stato notato, ha in pratica funto da DEF del Governo Conte, avendo essa costituito «il primo documento economico-finanziario ufficiale nel quale sono riportati i principali provvedimenti del programma di governo» (così L. BARTOLUCCI, Osservazioni sparse sulla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018, in www.forumcostituzionale.it, 16 ottobre 2018).
Gli elementi ostativi alla validazione delle previsioni programmatiche sono stati individuati dall’UPB, da un lato, nel fatto che nelle stime della NADEF la dinamica delle più rilevanti variabili dell’attività economica e dei prezzi appaia complessivamente poco prudente, se raffrontata con le stime dell’UPB; dall’altro, nel fatto la fase congiunturale dell’economia italiana si è progressivamente indebolita nella prima metà del 2018 e nelle stime dell’UPB la crescita dell’attività economica sia destinata a restare molto contenuta anche nel breve termine. A tutto ciò, l’UPB aggiunge la possibile moderazione degli effetti espansivi della manovra sulla crescita, a causa della reazione degli investitori finanziari sul piano dell’acquisto sul mercato dei titoli di Stato italiani, verificatasi a seguito dell’annuncio degli obiettivi di finanza pubblica a fine settembre.

XVII leg., A.C., res. sten., seduta n. 51, 27 settembre 2018

Motivi della segnalazione

Il 27 settembre 2018 la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1-00044 Molinari e D’Uva, con la quale si è impegnato il Governo ad assumere una posizione “cauta” circa l’eventuale attivazione nei confronti dell’Ungheria della procedura di cui all’art. 7, paragrafo 1, TUE a tutela dei valori fondanti dell’Unione europea di cui all’art. 2 TUE.
Come è noto, nella seduta plenaria del 12 settembre 2018, il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione su una proposta recante l’invito al Consiglio a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori fondanti dell’Unione europea di cui all’art. 2 TUE (tra cui il principio dello Stato di diritto) con riguardo al caso ungherese.
Nella medesima seduta la Camera dei deputati ha peraltro respinto in particolare due mozioni di segno opposto. L’una volta a sostenere in seno al Consiglio il voto espresso dal Parlamento europeo, nel senso quindi di attivare la procedura ex art. 7, paragrafo 1, TUE nei confronti dell’Ungheria (cfr. mozione 1-00036 Delrio ed altri); l’altra, volta a far assumere al Governo una netta posizione a favore del governo ungherese (cfr. mozione 1-00040 Lollobrigida ed altri).
La mozione approvata dalla Camera pare delineare invece una via più “cauta”. Essa impegna infatti il Governo ad attivarsi affinché il Consiglio «accerti che i motivi che si ritiene siano all’origine della procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea nei confronti dell’Ungheria non siano venuti meno e, nel caso non fossero più validi, affinché sia chiusa celermente la procedura stessa, in quanto infondata».

XVII leg., A.C., res. somm., V e XIV Commissioni riunite, 26 settembre 2018

Motivi della segnalazione

La V Commissione bilancio e la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera hanno iniziato l’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri COM (2018) 324. Con tale proposta, la Commissione europea intende predisporre una procedura (art. 5) e delle misure (art. 4) da adottare nei confronti di uno Stato membro qualora una «carenza generalizzata» (cioè una prassi o un’omissione diffusa e ricorrente, oppure una misura adottata dalle autorità pubbliche) riguardante lo «Stato di diritto» (cioè il valore dell’Unione sancito dall’art. 2 TUE) comprometta o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione (artt. 2 e 3). Tra le misure vi è in particolare la sospensione dei pagamenti allo Stato membro in sede di esecuzione del bilancio dell’Unione. L’idea di fondo della proposta, come si legge nella relazione illustrativa, è che la «fiducia che la spesa dell’UE sia sufficientemente tutelata» si può avere solo con la presenza effettiva dello Stato di diritto.
Come si diceva, l’esame da parte delle Commissioni riunite della Camera è appena iniziato. Si darà conto del suo esito nei prossimi di questa Rubrica, data la rilevanza (all’interno dell’attualissimo dibattito sul miglior modo di dare protezione al principio dello Stato di diritto ed ai valori ex art. 2 TUE) del meccanismo procedurale proposto dalla Commissione, sul quale peraltro si sono già appuntati in sede europea i rilievi della Corte dei conti, specie sulla indeterminatezza dei presupposti (cfr. Corte dei conti, parere n. 1/2018, 12 luglio 2018).
È però opportuno rilevare sin d’ora come il relatore per la XIV Commissione abbia fatto proprie le perplessità espresse nella relazione trasmessa il 29 maggio 2018 dal Governo (Gentiloni) ai sensi dell’art. 6 della legge n. 234/2012. La proposta, si legge nella relazione, restringerebbe il campo d’azione alla sola tutela degli interessi finanziari dell’Unione, lasciando impregiudicata la possibilità di sanzionare eventuali gravi scostamenti dagli altri principi fondamentali di cui all’articolo 2 del TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze) e soprattutto dagli obblighi di leale collaborazione e solidarietà tra Stati membri (in particolare in tema di migrazione). In definitiva, secondo la relazione, il rischio è che siano presi in considerazione fattori che non segnalano scostamenti importanti dai principi dello Stato di diritto, ma inefficienze di ordine amministrativo-gestionale, rispetto alle quali la sanzione del congelamento dei finanziamenti europei potrebbe risultare sproporzionata.

 

XVII leg., A.C., res. sten., seduta n. 64, 16 ottobre 2018

XVII leg., A.S., res. sten., 47ª seduta, 16 ottobre 2018

Motivi della segnalazione

Il 16 ottobre 2018 Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni (rispettivamente, 6-00025 Molinari e D’Uva; 6-00018 Lorefice ed altri) sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, al cui ordine del giorno figuravano, in particolare, temi quali la migrazione, lo stato dell’Unione economica e monetaria nonché quello delle trattative sulla Brexit.
Con riguardo alle principali questioni all’ordine del giorno, Camera e Senato hanno impegnato il Governo: (i) a trovare un consenso ampio per riformare il c.d. regolamento di Dublino, come peraltro convenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018 (sul punto cfr. Camera e Senato approvano le risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 in questa Rubrica, n. 2/2018), con la creazione di centri di protezione e identificazione europei nei Paesi di origine e transito; (ii) a garantire, nell’accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, una adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea a tutela anche dell’ampia comunità italiana residente nel Regno Unito, nonché a trovare soluzioni condivise per evitare un “confine rigido” tra Irlanda e Irlanda del Nord e per definire un quadro delle relazioni future Unione europea-Regno Unito ampio e ambizioso, senza compromettere il funzionamento del Mercato interno; (iii) ad approfondire il completamento dell’Unione bancaria, includendo anche la realizzazione di uno schema di garanzia dei depositi nonché una più adeguata e tempestiva azione di contrasto degli attacchi speculativi.

 

Nel primo numero di quest’anno abbiamo raccontato i contenuti principali della nuova disciplina dell’AIR e della VIR introdotti dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169 cui ha fatto seguito, il 16 febbraio 2018, l’approvazione di una Guida contenuta in una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di un testo di più di 100 pagine di cui riportiamo gli argomenti trattati, mentre riproduciamo integralmente le cheklist dell’AIR e della VIR che danno un’idea di quello che si dovrebbe fare prima e dopo l’approvazione di nuove normative di una certa importanza.


NUOVO MODELLO DI RELAZIONE AIR
Primo: individuazione delle criticità del contesto attuale che si vuole risolvere.
Secondo: individuazione degli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere: obiettivi generali (per esempio, la riduzione dell’inquinamento) e obiettivi specifici, strumentali rispetto al raggiungimento di quelli generali.
Terzo: confronto di una serie di alternative di intervento. Individuate le opzioni, va svolta una valutazione preliminare al fine di escludere meno vantaggiose o inattuabili.
Quarto: comparazione delle opzioni e motivazione dell’opzione preferita. L’individuazione dell’opzione preferita non è il frutto di un solo criterio di scelta.
Quinto: modalità di attuazione e monitoraggio.


NUOVO MODELLO DI RELAZIONE VIR
Primo: sintetica illustrazione del provvedimento (o dei provvedimenti) sottoposti a valutazione.
Secondo: situazione attuale e cioè descrizione del grado di attuazione della normativa in esame e verifica di conformità alla normativa.
Terzo: logica dell’intervento, da confrontare con quella che concretamente è andata configurandosi nell’attuazione dell’intervento.
Quarto: criteri e domande di valutazione: a) efficacia: in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti; b) efficienza: quali costi e benefici ha prodotto la regolamentazione; c) valutazione della perdurante utilità dell’intervento; d) valutazione della coerenza tra gli atti normativi utilizzati.
Quinto: valutazione
Sesto: considerazioni conclusive.


Un’utile sintesi della direttiva è stata fatta dall’Ufficio valutazione impatto del Senato, Esperienze n. 33, del giugno 2018, che riporta anche alcuni dati sulla qualità della normazione nel 2017. Le relazioni AIR sono state 113, contro le 101 del 2016, in larga maggioranza su decreti legislativi (70), 5 su decreti legge, 25 su disegni di legge, 12 su Decreti del presidente della Repubblica e 1 su un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I Ministeri della giustizia, dell’economia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno fatto più relazioni degli altri: 15 ciascuna.
Le relazioni VIR sono state molte meno, solo 23, ma in aumento rispetto al passato in cui sono state redatte solo 20 relazioni nel triennio 2013-2015.
Come sempre, le relazioni relative all’ATN sono state più numerose: 140, più 5 predisposte dalla stessa Presidenza del Consiglio.
La lettura delle cheklist, ciascuna di sette pagine, evidenzia come:
- si tratti di adempimenti complessi, anche perché richiedono la quantificazione degli oneri amministrativi i cui criteri sono contenuti nel DPCM 25 gennaio 2013 recante i criteri per l’effettuazione della stima dei costi amministrativi;
- non si tratta di una complessità di carattere giuridico e quindi pare senz’altro inopportuno affidare le valutazioni dell’AIR e della VIR agli Uffici legislativi dei ministeri.

Questa complessità spiega perché, alcune regioni, hanno adottato AIR semplificate e perché i numeri siano, dopo molti anni, ancora bassi, in particolare quelli della VIR, la più lontana dal richiedere competenze di carattere giuridico. Le quali sono invece richieste per l’ATN (Analisi tecnico normativa) che infatti ha numeri molto più alti, perché gli Uffici legislativi dei Ministeri hanno le professionalità richieste per la sua redazione.

Si vedano le checklist per la redazione dell’AIR e della VIR.

Sentenza n. 182/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 4 ottobre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 10/10/2018

Motivo della segnalazione

La pronuncia attiene all’attuazione della c.d. delega taglia-leggi: già per ciò solo astrattamente di interesse, risulta rilevante in tema di fonti perché colpisce con lo stigma dell’illegittimità costituzionale una disposizione del decreto legislativo n. 179/2009, c.d. salva-leggi, nella parte in cui esclude dall’abrogazione una disposizione del 1952 già implicitamente abrogata da anni (rectius: tacitamente abrogata nel 1958, dichiarata parzialmente incostituzionale ne. 1985 e implicitamente sostituita nei contenuti nel 1988).

Sentenza n. 115/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 31/05/2018 –  Pubblicazione in G. U. 06/06/2018,  n. 23

Motivo della segnalazione

La sentenza che qui si segnala è una decisione da inquadrare in un filone giurisprudenziale piuttosto noto: si tratta infatti dell’epilogo della “saga Taricco”.  

A dare il via alla vicenda Taricco è stata una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, promossa dal Tribunale di Cuneo e relativa all’interpretazione degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE nonché dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Alla questione pregiudiziale sollevata dai giudici piemontesi ha fatto seguito una prima sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sent. 8 settembre 2015, C-105/14), con cui si è affermato che le norme italiane in materia di prescrizione dovevano essere disapplicate giudizialmente in casi di frode finanziaria particolarmente grave.

Sentenza n. 142/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/07/2018 Pubblicazione in G. U. 11/07/2018

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è stata chiamata, in questa occasione, a decidere su una questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo in merito alledisposizioni del TFUE, cioè degli artt. 288 e 267, nella parte in cui sancirebbero, rispettivamente, la vincolatività anche per i giudici italiani delle decisioni, in tema di aiuti di Stato, di un’istituzione amministrativa come la Commissione e l’obbligo per i medesimi giudici di tenere conto, nell’attività interpretativa, di posizioni espresse da istituzioni europee di carattere non giurisdizionali.

Sentenza n. 152/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/7/2018 – Pubblicazione in G.U. 18/7/2018 n. 29

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 152/2018 la Corte costituzionale ha rigettato o dichiarato inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e aventi ad oggetto l’art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell’art. 23 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Le disposizioni impugnate disciplinano sanzioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, specificando altresì l’ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione del medesimo tributo. Questo, già istituita come tributo erariale con gettito interamente attribuito alle Regioni (art. 23 del d.lgs. n. 504/1992), è stato poi “regionalizzato” con la legge della Regione siciliana n. 16/2015. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate avrebbero violato gli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., oltre agli artt. 17 e 36 dello statuto regionale siciliano.

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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