Aggiornato al 14.07.2019
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
Un’attività istituzionale particolarmente rilevante tra quelle affidate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è disciplinata dall’art. 21 della legge 287/1990: il potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo, infatti, costituisce una delle principali modalità attraverso cui l’Antitrust è intervenuta, anche criticamente, su temi analizzati dai tecnici e discussi nell’opinione pubblica nel corso degli ultimi anni[1].
Non deve sorprendere, dunque, che, anche nel periodo di riferimento della presente nota, l’Autorità abbia fatto ricorso a questi importanti poteri per occuparsi di settori delicati dell’economia, non soltanto italiana. In particolare, l’Autorità lo ha fatto nella delicata materia dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, materia recentemente normata dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 settembre 2018 recante “Adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”[2].
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CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3143; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3144; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3146
Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il regolamento comunale per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone: per tal via, è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).
CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2695
È jus receptum il principio (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) secondo il quale non sono legittimi gli atti o le misure comunali che limitino la localizzazione degli impianti di TLC in via generale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa, neppure per tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici, mentre il regolamento comunale può disciplinare il corretto insediamento degli impianti nel territorio, senza, tuttavia, porre limiti generalizzati se essi sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.
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