Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 maggio 2019, M (Révocation du statut de réfugié), cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, ECLI:EU:C:2019:403
Nella sentenza M, la Corte di giustizia individua la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato e il suo protocollo come parametri di interpretazione e di validità della normativa derivata dell’Unione in materia di asilo, attraverso il rinvio espresso operato dagli artt. 78 par. 1 TFUE e 18 della Carta. La Corte è quindi competente a valutare il rispetto del livello di protezione previsto dalla suddetta Convenzione da parte della normativa dell’Unione, in particolare nel caso di revoca, cessazione o rifiuto dello status di rifugiato. Infatti, benché la direttiva 2011/95/UE stabilisca un sistema normativo che contiene nozioni e criteri comuni agli Stati membri e, pertanto, specifici dell’Unione, essa è nondimeno fondata sulla Convenzione di Ginevra. Partendo da tale premessa, la Corte ha quindi sottolineato che la qualità di “rifugiato”, ai sensi della direttiva e della Convenzione, non dipende dal riconoscimento formale di questa qualità mediante la concessione dello “status di rifugiato”, il quale può essere oggetto di revoca o diniego. Rispetto ai soggetti che rispondono alle condizioni materiali di “rifugiato” ma a cui è stato revocato tale status, la Corte chiarisce che, da un lato, essi non possono essere oggetto di respingimento o espulsione, in quanto il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 4 e 19 par. 2 della Carta, fornisce una tutela maggiore rispetto alla Convenzione di Ginevra. Dall’altro lato, le persone private dello status di rifugiato devono poter continuare a godere di un certo numero di diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra, in quanto essi non perdono la qualità di rifugiato ai sensi della detta Convenzione e non possono essere esclusi dalla protezione internazionale che l’art. 18 della Carta impone di garantirgli. Tale livello minimo di protezione prevede che gli Stati membri assicurino solo i diritti espressamente previsti dall’art. 14, par. 6, della direttiva 2011/95 nonché quelli, fra i diritti enunciati nella Convenzione di Ginevra, che sono garantiti a qualsiasi rifugiato che si trovi nel territorio di uno Stato contraente e il cui godimento non presupponga una residenza regolare.