Sintesi dei principali passaggi istituzionali, degli scenari giuridici aperti, e delle integrazioni all’art. 50 TUE derivanti dalla prassi
All’alba del 1° aprile 2019 il Regno Unito si è svegliato ancora Stato membro, a pieno titolo, dell’Unione europea. Il termine di due anni dalla notifica dell’intenzione di recedere
previsto dall’art. 50, par. 3, TUE
come spartiacque tra le opzioni dell’uscita con e senza accordo di recesso è stato infatti prorogato: non una, ma ormai due volte. Per effetto della seconda estensione il nuovo termine è il 31 ottobre 2019; al contempo, è stata prevista la possibilità di un’uscita “anticipata” del Regno Unito senza accordo (no deal) il 1° giugno 2019, laddove tale Stato non ratifichi l’accordo di recesso entro il 22 maggio 2019 né ottemperi all’obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo il 23-26 maggio prossimi.
La scheda ripercorre i principali passaggi istituzionali che si sono succeduti tra l’approvazione da parte del Consiglio europeo, il 25 novembre 2018, del progetto di accordo di recesso negoziato con il Regno Unito e la decisione della stessa istituzione, il 10 aprile 2019, di accordare una seconda proroga del termine ex art. 50, par. 3, TUE1. Vengono poi delineati gli scenari giuridici aperti in virtù della seconda estensione, in termini di uscita ovvero di permanenza del Regno Unito nell’Unione, nonché le principali integrazioni alla disciplina del recesso prevista dall’art. 50 TUE quali emergono da tali recenti passaggi istituzionali.
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Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs/ Lettonia, cause riunite C-202/18 e C-238/18, ECLI:EU:C:2019:139
Nella sentenza oggetto della segnalazione, la Corte di giustizia, nella composizione della Grande sezione, ha esercitato per la prima volta la competenza attribuitale dell’art. 14.2, secondo comma dello Statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea (d’ora in avanti, Statuto SEBC e BCE)1. In base a tale competenza, in presenza di determinate condizioni, il giudice dell’Unione può svolgere un controllo sulle decisioni nazionali che sollevano dall’incarico i governatori delle Banche centrali degli Stati membri2. Prima di procedere alla valutazione delle misure adottate dalla Repubblica di Lettonia nei confronti del sig. Rimšēvičs, governatore della Banca nazionale, la Corte ha chiarito la natura del ricorso di cui all’art. 14.2 dello Statuto, qualificandolo come ricorso di annullamento. Ciò comporta che il giudice dell’Unione, in presenza di determinate condizioni, ha il potere di annullare un atto adottato da un’autorità nazionale. Nel caso di specie, la Corte ha fatto uso di tale potere annullando la decisione nazionale in questione, adottata dall’Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione della Lettonia, nella parte in cui vietava al sig. Rimšēvičs di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.
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1. L’attività legislativa della Regione Siciliana degli ultimi sei mesi del 2018 è consistita nella approvazione di dodici leggi.
Di esse, alcune hanno contenuto specifico e piuttosto limitato: la legge 12 luglio 2018, n. 12 Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima e della Seconda guerra mondiale; la legge 12 luglio 2018, n. 13 Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); la legge 9 agosto 2018, n. 15 Istituzione della Giornata regionale del ricorso e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata; la legge 9 agosto 2018, n. 16 Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 6. Norma transitoria in materia di gestione e commissariale degli enti di area vasta (sulla disciplina “a regime” di questi ultimi si veda infra); la legge 12 ottobre 2018, n. 17 Vendita diretta dei prodotti agricoli; la legge 9 agosto 2018, n. 22 Modifiche all’art. 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi interscambio.
Altre intervengono in materia economico finanziaria: la legge 8 maggio 2018, n. 8 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale; la legge 10 luglio 2018, n. 10 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I ; la legge 28 novembre 2018, n. 19 Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Allegato 4/2, paragrafo 6.3.; la legge 29 novembre 2018, n. 20 Approvazione dei Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; la legge 29 novembre 2018, n. 21 Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.
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