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Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 maggio 2019, M (Révocation du statut de réfugié), cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, ECLI:EU:C:2019:403


Nella sentenza M, la Corte di giustizia individua la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato e il suo protocollo come parametri di interpretazione e di validità della normativa derivata dell’Unione in materia di asilo, attraverso il rinvio espresso operato dagli artt. 78 par. 1 TFUE e 18 della Carta. La Corte è quindi competente a valutare il rispetto del livello di protezione previsto dalla suddetta Convenzione da parte della normativa dell’Unione, in particolare nel caso di revoca, cessazione o rifiuto dello status di rifugiato. Infatti, benché la direttiva 2011/95/UE stabilisca un sistema normativo che contiene nozioni e criteri comuni agli Stati membri e, pertanto, specifici dell’Unione, essa è nondimeno fondata sulla Convenzione di Ginevra. Partendo da tale premessa, la Corte ha quindi sottolineato che la qualità di “rifugiato”, ai sensi della direttiva e della Convenzione, non dipende dal riconoscimento formale di questa qualità mediante la concessione dello “status di rifugiato”, il quale può essere oggetto di revoca o diniego. Rispetto ai soggetti che rispondono alle condizioni materiali di “rifugiato” ma a cui è stato revocato tale status, la Corte chiarisce che, da un lato, essi non possono essere oggetto di respingimento o espulsione, in quanto il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 4 e 19 par. 2 della Carta, fornisce una tutela maggiore rispetto alla Convenzione di Ginevra. Dall’altro lato, le persone private dello status di rifugiato devono poter continuare a godere di un certo numero di diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra, in quanto essi non perdono la qualità di rifugiato ai sensi della detta Convenzione e non possono essere esclusi dalla protezione internazionale che l’art. 18 della Carta impone di garantirgli. Tale livello minimo di protezione prevede che gli Stati membri assicurino solo i diritti espressamente previsti dall’art. 14, par. 6, della direttiva 2011/95 nonché quelli, fra i diritti enunciati nella Convenzione di Ginevra, che sono garantiti a qualsiasi rifugiato che si trovi nel territorio di uno Stato contraente e il cui godimento non presupponga una residenza regolare.

Lo scorso 30 aprile – su iniziativa del deputato Maniero – è stata presentata una proposta di modifica del Regolamento della Camera finalizzata a disciplinare le procedure di dialogo (c.d. Banking Dialogue) con i due organi di vertice dell’Unione bancaria: la Banca centrale europea (BCE) ed il Single Resolution Board (SRB).
Attraverso i Regolamenti istitutivi della Banking Union (Reg. 1024/2013 e 806/2014), l’UE ha riconosciuto ai Parlamenti nazionali una serie di strumenti procedurali finalizzati a consentire un controllo sull’operato di queste autorità (si perdoni il rinvio a R. IBRIDO, L’Unione bancaria europea. Profili costituzionali, Torino, Giappichelli, 2017, spec. 221 ss.). In particolare, i Parlamenti nazionali, possono: (i) presentare osservazioni relative alle relazioni annuali dei due organi; (ii) chiedere la convocazione di scambi di opinione; (iii) formulare quesiti.

Il 7 marzo 2019 sono state presentate presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica due proposte di modificazione dei rispettivi regolamenti – incidenti sull’art. 22 r.C. e sull’art. 22 r.S. – tra loro perfettamente coincidenti nell’obiettivo: l’istituzione di una quindicesima Commissione permanente, con denominazione quasi identica, “Infrastrutture e innovazioni [plurale] digitali” alla Camera (Doc. II, n. 8, XVIII leg.) e “Infrastrutture e innovazione [singolare] digitali” al Senato (Doc. II, n. 3, XVIII leg.). Alla Camera, la proposta è sottoscritta da 142 deputati, provenienti principalmente dalle fila del M5S e dalla Lega-Salvini Premier, ma con il supporto anche di deputati del Gruppo di Forza-Berlusconi Presidente, del Gruppo Misto e del gruppo del PD. Al Senato, invece, la proposta di modificazione ha ricevuto 119 sottoscrizioni, quasi esclusivamente dal M5S e dalla Lega-Salvini Premier-Partito sardo d’azione, ad eccezione di un senatore del Gruppo Misto, sen. Saverio De Bonis, che fino a due mesi prima, però, era iscritto al Gruppo del M5S.

Il Presidente della Corte costituzionale, con proprio decreto del 10 giugno 2019, ha stabilito il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e apparati similari a fini di comunicazione e acquisizione di immagini, suoni e video nelle udienze pubbliche.
Nell’articolo unico del decreto, è previsto che «al fine di assicurare il regolare svolgimento delle udienze pubbliche» è disposto che «nel corso delle stesse è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari o altri apparati analoghi, in qualsiasi forma, per l’acquisizione di immagini, suoni e video». Fa eccezione l’utilizzo di strumenti elettronici in udienza al solo scopo di scrivere appunti e consultare elaborati in formato elettronico. I commessi sono chiamati ad assicurare il rispetto del decreto presidenziale.

Il decreto presidenziale pare rientrare nell’ambito delle attribuzioni di polizia spettanti al Presidente della Corte costituzionale ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento generale della Corte costituzionale. Si tratta di un decreto presidenziale, adottato ai sensi dell’articolo 18, comma secondo della legge n. 87 del 1953, che svolge una funzione integrativa del regolamento generale della Corte costituzionale.

Il 12 marzo 2019 è stata presentata presso la Camera dei Deputati una proposta di modificazione “organica” del regolamento sugli affari europei, in particolare sull’art. 25 e sul Capo XXVIII del regolamento: modifiche alle disposizioni relative alle procedure di collegamento con l’Unione europea (Doc. II, n. 9, XVIII leg.), a prima firma dell’on. Sergio Battelli (M5S), presidente della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, e sottoscritta trasversalmente da numerosi deputati di tutti i gruppi costituiti presso questo ramo del Parlamento e componenti della XIV Commissione al momento della presentazione della proposta.

Sentenza n. 194/2018 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018 n. 45

Motivo della segnalazione

Come già accaduto nella sentenza 120/2018, la Corte costituzionale rinvia, nel proprio iter logico-argomentativo, alla Carta europea dei diritti sociali, segnando così un sensibile passo in avanti nella relazione dei diritti sociali, (anche) con riferimento a fonti sovranazionali sino a tempi recenti trascurate.

Con la decisione qui segnalata, la Corte costituzionale si è pronunciata sull’incompatibilità con la Costituzione dell’art. 1, comma VII, lett. c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Roma. La disciplina de qua prevede, in riferimento ai casi di licenziamento illegittimo, che al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 spetti un’indennità «in misura [...] modesta», stabilita in modo «automati[co]» con esclusione, quindi, di «qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice» e, in particolare, «crescente solo in base alla anzianità di servizio»; secondo il giudice a quo, ciò si pone in contrasto «con gli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, I comma, della Costituzione.».

Sentenza n. 212/2018 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 22/11/2018 – Pubblicazione in G.U. 28/11/2018, n. 47

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del d. lgs. n. 5/2017, recante “Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Sentenza n. 223/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018  n. 49

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte costituzionale si confronta con questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione in ordine all’art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), ), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU.

Oggetto di attenzione sono previsioni che, nel procedere ad una depenalizzazione in riferimento ad una fattispecie precedentemente prevista come reato, ha riconfigurato come illecito amministrativo la stessa, disponendo l’applicazione retroattiva della nuova disciplina, che viene in rilievo dunque come legge applicabile in relazione ai fatti del giudizio a quo.

Sentenza n. 229/2018 – giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato

Deposito del 6/12/2018 – Pubblicazione in G.U. 12/12/2018 n. 49

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 229/2018 la Corte costituzionale si è pronunciata su un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari nei confronti del Governo. In particolare, le contestazioni del ricorrente avevano ad oggetto l’art. 18, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Stando a questa disposizione, il Capo della polizia-direttore generale di P.S. e i vertici delle altre Forze di polizia dovrebbero adottare apposite istruzioni affinché i responsabili di ciascun presidio di polizia trasmettano alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale. Ad avviso del ricorrente, questa disposizione sarebbe stata adottata in eccesso di delega – con conseguente lesione dell’art. 76 Cost. – e avrebbe violato le prerogative costituzionali dell’autorità giudiziaria requirente, con particolare riguardo ai principi desumibili dagli artt. 109 e 112 Cost. (dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria e obbligatorietà dell’azione penale).

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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