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CONS. STATO, sez. IV, 3 agosto 2018, n. 4794

È fermo ormai in giurisprudenza (cfr., per tutti, Cons. St., III, 3 luglio 2013 n. 3575; id., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) l'avviso per cui l'assimilazione, per effetto dell'art. 86, del D.lgs. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere d'urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse, donde, per un verso, esse sono in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (anzi, la norma ha così evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti) e, per altro verso, i criteri per la localizzazione devono seguire tali principi e non possono esser adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche che l'art. 4 della l. 36/2001 riserva allo Stato.

CONS. STATO, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4199; 10 luglio 2018, n. 4200

Il Consiglio di stato accoglie l’appello proposto dal comune di Vicenza avverso la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. III, n. 576/2013, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.
Infatti, la sentenza n. 220/2014 ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, co. 7 d.lgs. 267/2000, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., concernente la configurabilità o meno di una competenza in ordine all'adozione di provvedimenti da parte degli enti locali in materia di gioco e scommessa in base al suddetto art. 50, 7° comma.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 1 ottobre 2018, n. 930

Il TAR accoglie il ricorso avverso l’ordinanza n. 4 del 2018 con la quale il sindaco del Comune di Flero ha ordinato che "gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimenti e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS R.D. 773/1931, sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS in qualunque esercizio collocati, vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30 - 9.30 - 12.00 - 14.00- 19.00 - 21.00". Il giudice amministrativo conviene con la ricorrente nel ritenere del tutto generiche e disancorate da qualsivoglia accertamento istruttorio le premesse dell'ordinanza laddove riferiscono: i) della Sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico che costituisce un importante problema di salute pubblica; ii) che la sindrome da dipendenza da gioco d'azzardo sarebbe stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come vera e propria patologia in senso clinico; iii) che nel nostro paese tale sindrome patologica risulta in aumento tanto da avere indotto il Governo ad emanare il D.L. 158/2012 inserendo i malati da GAP all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza.

C.G.A. SICILIA, sez. giurisd., 24 ottobre 2018, n. 574

L'ordinanza impugnata, n. 18 del 2012, è stata adottata dal Sindaco del Comune di Patti ai sensi dell'art. 69 1.r. n. 16/1963, recante l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, nonché ai sensi degli artt. 381. n. 142/1990 e 54 d.lgs. n. 267/2000, così come recepiti nella Regione Siciliana, i quali, anche se con espressioni in parte modificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Il provvedimento qui impugnato si fonda su una doppia motivazione, l'esistenza di un uso pubblico e la necessità di usare la strada come via di fuga, se anche non fosse provato il primo presupposto, il secondo sarebbe da solo sufficiente a fondare l'atto.

CONS. STATO, sez. V, 27 settembre 2018, n. 5546

Il Cons. Stato non ritiene censurabili le affermazioni della sentenza gravata concernenti la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente riconducibile alla tipologia di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in riferimento alla situazione descritta nell'atto impugnato, dovuta alla presenza, nel deposito cimiteriale, di un elevato numero di resti mortali mummificati, la cui permanenza determina, in effetti, una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.
Le affermazioni censurabili sono invece quelle riguardanti l'imputabilità all'amministrazione comunale della situazione di pericolo come venutasi a determinare nel corso del tempo e l'obbligo di provvedere in capo alla stessa Città di Guidonia Montecelio, sicché l'ordinanza impugnata è illegittima non nell'an ma nel quomodo, o meglio nell'individuazione del soggetto tenuto a provvedere all'ordine di sgombero del deposito cimiteriale ed (eventuale) avvio a cremazione dei cadaveri mummificati, ivi contenuto.

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 26 luglio 2018, n. 903

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Sindaco di Trana in espressa applicazione dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ".
Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.

Parere CONS. STATO, sez. I, 7 marzo 2018, n. 812

Il parere è reso in riferimento al ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto il provvedimento contingibile e urgente n. 35 del 9 novembre 2016, con cui il sindaco del Comune di Carmagnola ha ordinato il divieto di accattonaggio nelle aree prospicienti i luoghi di culto e nei pressi degli esercizi commerciali, all’interno degli stessi, nelle aree prospicienti gli ospedali e case di cura, nelle intersezioni stradali e nel restante territorio comunale, prevedendo altresì, in caso di violazione di quanto ordinato, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 100 oltre al disposto dell’articolo 650 c. p..

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 3 settembre 2018, n. 1238

Il giudizio ha ad oggetto la legittimità dell'ordinanza del 29 settembre 2005, con cui il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore aveva intimato, tra gli altri, all'odierna ricorrente, di rimuovere ed avviare a smaltimento i rifiuti presenti sull'area parzialmente di sua proprietà.
L'ordinanza richiamava, quali fondamenti normativi, tra gli altri, l'art. 14 del d.lgs. 22/1997 e gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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