Rubriche

XVIII legislatura, A.S. Doc. XXIV n. 4, 13 febbraio 2019
XVIII legislatura, A.C. Doc. XVIII n. 9, 14 febbraio 2019

Motivi della segnalazione

Camera e Senato hanno dato applicazione per la prima volta alla procedura che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012, vede le Camere coinvolte nell’approvazione di una decisione del Consiglio europeo.

XVIII legislatura, Doc. XVIII-bis n. 1, 12 dicembre 2018

Motivi della segnalazione

La 14ª Commissione Politiche UE del Senato ha espresso parere contrario sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità riguardo alla Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 COM (2018) 633 def.

Corte cost., ordinanza 8 febbraio 2019, n. 17

Motivi della segnalazione

Nell’ordinanza n. 17 dell’8 febbraio 2019, la Corte costituzionale ha riconosciuto per la prima volta la legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutela delle proprie prerogative costituzionali. La Corte ha tuttavia precisato come, dal punto di vista oggettivo, tale legittimazione debba essere rigorosamente circoscritta, risultando possibile un sindacato solo su quei «vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari», che siano quindi «rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione» (punto 3.5 del Considerato in diritto).

XVIII legislatura, Doc. XVIII n. 10, 20 febbraio 2019

Motivi della segnalazione

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha approvato la Comunicazione della Commissione europea I principi di sussidiarietà e proporzionalità COM (2018) 703, la Relazione della Commissione Relazione annuale 2017 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà COM (2018) 490 e la Relazione della Commissione Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali COM (2018) 491.
Le osservazioni della XIV Commissione sono state nel senso di auspicare un allungamento del termine per la trasmissione dei pareri motivati alle Istituzioni dell’Unione europea da 8 a 12 settimane; di prevedere, accanto alle attuali procedure di “cartellino giallo” e “arancione”, anche una procedura di “cartellino rosso”; di introdurre una piena potestà di iniziativa legislativa al Parlamento europeo. Alcune di queste proposte sono peraltro tratte dalle raccomandazioni della Task Force sulla sussidiarietà e proporzionalità nominata dalla Commissione europea: la XIV Commissione auspica che esse vengano attuate dalla nuova Commissione che nascerà in seguito delle elezioni europee di maggio 2019.

Con le due sentenze n. 120 e 194 del 2018, adottate a distanza di poco tempo l’una dall’altra, la Corte Costituzionale ha riconosciuto alla Carta sociale europea (CSE) il valore di parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. Ha inoltre affrontato, per la prima volta, la questione del valore giuridico delle interpretazioni rese dal suo organo di controllo, il Comitato europeo dei diritti sociali (Comitato europeo).

In data 4 ottobre 2018 il Governo ha approvato il decreto legge n. 113 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, poi pubblicato in G.U. n.231 del 4-10-2018, e noto all’opinione pubblica come Decreto sicurezza.
Il decreto è stato, poi, convertito in legge con legge n. 132 del 1° dicembre 2018.
Il decreto sicurezza si compone sostanzialmente di tre diverse parti. La prima parte (Titolo I, articoli 1-15) è dedicata alla regolamentazione dell’immigrazione e, in particolare, alla disciplina dei permessi di soggiorno di carattere umanitario e alla protezione internazionale. La seconda parte (Titolo II, articoli 16-31) concerne la sicurezza pubblica. La terza parte (titolo III, articoli 32-38) è dedicata, infine, al funzionamento del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Sintesi dei principali passaggi istituzionali, degli scenari giuridici aperti, e delle integrazioni all’art. 50 TUE derivanti dalla prassi

All’alba del 1° aprile 2019 il Regno Unito si è svegliato ancora Stato membro, a pieno titolo, dell’Unione europea. Il termine di due anni dalla notifica dell’intenzione di recedere previsto dall’art. 50, par. 3, TUE come spartiacque tra le opzioni dell’uscita con e senza accordo di recesso è stato infatti prorogato: non una, ma ormai due volte. Per effetto della seconda estensione il nuovo termine è il 31 ottobre 2019; al contempo, è stata prevista la possibilità di un’uscita “anticipata” del Regno Unito senza accordo (no deal) il 1° giugno 2019, laddove tale Stato non ratifichi l’accordo di recesso entro il 22 maggio 2019 né ottemperi all’obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo il 23-26 maggio prossimi.

La scheda ripercorre i principali passaggi istituzionali che si sono succeduti tra l’approvazione da parte del Consiglio europeo, il 25 novembre 2018, del progetto di accordo di recesso negoziato con il Regno Unito e la decisione della stessa istituzione, il 10 aprile 2019, di accordare una seconda proroga del termine ex art. 50, par. 3, TUE1. Vengono poi delineati gli scenari giuridici aperti in virtù della seconda estensione, in termini di uscita ovvero di permanenza del Regno Unito nell’Unione, nonché le principali integrazioni alla disciplina del recesso prevista dall’art. 50 TUE quali emergono da tali recenti passaggi istituzionali.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs/ Lettonia, cause riunite C-202/18 e C-238/18, ECLI:EU:C:2019:139
Nella sentenza oggetto della segnalazione, la Corte di giustizia, nella composizione della Grande sezione, ha esercitato per la prima volta la competenza attribuitale dell’art. 14.2, secondo comma dello Statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea (d’ora in avanti, Statuto SEBC e BCE)1. In base a tale competenza, in presenza di determinate condizioni, il giudice dell’Unione può svolgere un controllo sulle decisioni nazionali che sollevano dall’incarico i governatori delle Banche centrali degli Stati membri2. Prima di procedere alla valutazione delle misure adottate dalla Repubblica di Lettonia nei confronti del sig. Rimšēvičs, governatore della Banca nazionale, la Corte ha chiarito la natura del ricorso di cui all’art. 14.2 dello Statuto, qualificandolo come ricorso di annullamento. Ciò comporta che il giudice dell’Unione, in presenza di determinate condizioni, ha il potere di annullare un atto adottato da un’autorità nazionale. Nel caso di specie, la Corte ha fatto uso di tale potere annullando la decisione nazionale in questione, adottata dall’Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione della Lettonia, nella parte in cui vietava al sig. Rimšēvičs di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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