Sintesi dei principali passaggi istituzionali, degli scenari giuridici aperti, e delle integrazioni all’art. 50 TUE derivanti dalla prassi
All’alba del 1° aprile 2019 il Regno Unito si è svegliato ancora Stato membro, a pieno titolo, dell’Unione europea. Il termine di due anni dalla notifica dell’intenzione di recedere
previsto dall’art. 50, par. 3, TUE
come spartiacque tra le opzioni dell’uscita con e senza accordo di recesso è stato infatti prorogato: non una, ma ormai due volte. Per effetto della seconda estensione il nuovo termine è il 31 ottobre 2019; al contempo, è stata prevista la possibilità di un’uscita “anticipata” del Regno Unito senza accordo (no deal) il 1° giugno 2019, laddove tale Stato non ratifichi l’accordo di recesso entro il 22 maggio 2019 né ottemperi all’obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo il 23-26 maggio prossimi.
La scheda ripercorre i principali passaggi istituzionali che si sono succeduti tra l’approvazione da parte del Consiglio europeo, il 25 novembre 2018, del progetto di accordo di recesso negoziato con il Regno Unito e la decisione della stessa istituzione, il 10 aprile 2019, di accordare una seconda proroga del termine ex art. 50, par. 3, TUE1. Vengono poi delineati gli scenari giuridici aperti in virtù della seconda estensione, in termini di uscita ovvero di permanenza del Regno Unito nell’Unione, nonché le principali integrazioni alla disciplina del recesso prevista dall’art. 50 TUE quali emergono da tali recenti passaggi istituzionali.
Leggi tutto...