Rubriche

TAR CAMPANIA, Napoli, 6 marzo 2018, n. 1409

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Tali provvedimenti sono connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare (artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000, Tuel) (Cons. Stato Sez. V, 14-11-2017, n. 5239 di riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, n. 502/2015; in senso analogo Cons. Stato Sez. V, 05-06-2017, n. 2676 di conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, n. 322/2016 secondo cui "Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (artt. 50 ss. D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali)”).

TAR LAZIO, Roma, 19 aprile 2018, n. 4372

I ricorrenti avevano impugnato le ordinanze del Sindaco del Comune di Ardea n. 8 del 10 febbraio 2016 e n. 36 del 30 giugno 2017, inerenti il servizio di raccolta dei cc.dd. "rifiuti vegetali" provenienti dai giardini privati (con individuazione, peraltro, di un vero e proprio centro di stoccaggio privo di autorizzazione, costituente pericolo per la "salute pubblica").
Il Tar rileva che tali ordinanze sono state adottate dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. per fronteggiare uno stato di emergenza concretamente accertato, individuato nello stato di degrado delle aree adibite a "Centro di Raccolta/Stoccaggio di rifiuti ingombranti, entrambe gestite dal Consorzio di Colle Romito", divenute vere e proprie "discariche", del tutto incontrollate;

CONS. STATO, sez. V, 9 maggio 2018, n. 2786

L'art. 192, comma 3, del d.l.gs n. 152/2006 stabilisce che: "Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

Periodo di riferimento: marzo 2018 - giugno 2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, lan. 203/18/CONS, rubricata «Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche»[1].

Dopo aver esaminato natura e modalità di esercizio del potere di risoluzione delle controversie, verranno brevemente descritti i principali elementi di novità introdotti dal Regolamento in commento.

Aggiornato al 09.07.2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nella presente nota ci soffermeremo su due regolamenti che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato nel mese di giugno. Ci si riferisce a:

  • regolamento 13 giugno 2018 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR);
  • regolamento 6 giugno 2018 in materia di gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50[1].

Aggiornato al 09.07.2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                                

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è occupata, nel corso degli ultimi mesi, di temi non secondari rispetto alle proprie attività istituzionali.

Il primo atto a cui si ritiene opportuno far riferimento è rappresentato dalle Linee Guida sulla Compliance Antitrust pubblicate nel supplemento al Bollettino settimanale n. 15/2018[1].

Le “Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90” riconoscono l’adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali, tra le possibili circostanze attenuanti.

Aggiornato al 30/6/2018

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Miriam Viggiano

Nel periodo di riferimento considerato (Marzo 2018-Giugno 2018), non si registrano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’) .
Per tale motivo, come in altri casi, nello spirito e nell’economia delle presenti note, si ritiene, in ogni caso, utile dare conto di provvedimenti approvati nel predetto periodo che, pur non avendo carattere generale, si segnalano per la delicatezza delle questioni affrontate dal Garante e la rilevanza delle prescrizioni impartite.
In tale quadro, ci si soffermerà su alcuni provvedimenti relativi a verifiche preliminari in materia di monitoraggio, video-sorveglianza, riconoscimento con dati biometrici e geolocalizzazione, con evidenziazione delle prescrizioni fornite dal Garante, soprattutto considerando che, ai sensi del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali , dal 25 maggio 2018 i titolari del trattamento sono tenuti a effettuare la valutazione d’impatto nei casi previsti dall’art. 25 del predetto Regolamento e non possono più fare richiesta di verifica preliminare al Garante ai sensi del precedente art. 17 del d. lgs. n. 196/2003.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
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La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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