Rubriche

CASS. CIV., sez. trib., 6 giugno 2018, n. 14568
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 1893 del 2009) in quanto l'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 3015 del 2006). Il controllo sull'interpretazione dei regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta del comune, nonché delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di Cassazione, presuppone che la Corte stessa, mediante la lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito dell'autosufficienza e deve essere rigettato (Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13711 del 2007).

CASS. CIV., sez. trib., 30 maggio 2018, n. 13635
La S.C. muove dalla considerazione che in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma dell'art. 52, consentono all'ente locale di "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune".

CONS. STATO, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1875
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il Comune di Anguillara Sabazia non avesse "introdotto un divieto generalizzato all'installazione di impianti di telefonia mobile bensì si [fosse] limitato a dettare prescrizioni regolamentari atte ad individuare siti sensibili” in stretta aderenza alla facoltà attribuita dall’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36".

CONS. STATO, sez. V, 26.04.2018, n. 2535
L'art. 54, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 consente espressamente a colui che sostituisce il Sindaco di esercitare anche le funzioni di cui al medesimo art. 54, ivi inclusa, quindi, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
La sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, trova inoltre, nel caso di specie, espressa previsione nell'art. 32, comma 8, dello Statuto comunale, il quale stabilisce che “in caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano per età”.

TAR LOMBARDIA, Milano, 16 maggio 2018, n. 1284

L'ordinanza impugnata del Comune di Arcore è rubricata ordinanza contingibile e urgente e nella stessa si fa espresso riferimento all'art. 54 TUEL.
Tale norma al comma 4 attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare motivati provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

TAR LOMBARDIA, Brescia, 9 aprile 2018, n. 407
Con l’ordinanza impugnata il Comune di Quinzano D’Oglio aveva imposto la chiusura del locale condotto dal ricorrente alle ore 24, nei giorni da giovedì a domenica, alla luce delle problematiche correlate alla vivibilità ed alla convivenza civile tra gli avventori e i cittadini residenti nelle aree confinanti e non solo, evidenziate nei verbali delle forze dell'ordine che avevano rilevato disturbo generato dalla musica di fondo ad alto volume fino alle 2 di notte e canti e grida da stadio, nonché pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'invasione della sede stradale da parte degli avventori che vi stazionavano e dal parcheggio selvaggio degli stessi, oltre all'uso dell'auto in condizioni non idonee a causa del tasso alcolemico.

TAR CALABRIA, Catanzaro, 4 aprile 2018, n. 809

Con l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 2017 il Comune di Soverato, richiamati i precedenti atti di "chiusura al pubblico dell'attività di cinematografo" (ordinanza n. 4/2017) e di successiva revoca in autotutela (ordinanza n. 6/2017), nonché gli approfondimenti istruttori circa il "titolo di proprietà dell'immobile" si disponeva la sospensione con effetto immediato dell'esercizio dell'attività e la chiusura della sala cinematografica.
Per il Tar non vi è alcuna traccia della valutazione della sussistenza, in concreto, del pericolo per la pubblica incolumità (eventualmente del pubblico cui è aperta la sala cinematografica).

TAR ABRUZZO, L’Aquila, 22 marzo 2018, n. 107

L'Associazione Abruzzo Freeride Freedom aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 20 del 2014, con cui il Comune di L'Aquila, senza prevedere alcun limite temporale, disponeva, modificando e integrando l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, "il divieto dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse, quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3 , all'eventuali da Valanghe di Questo Comune", nonché l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, l'ordinanza n. 11 del 29.1.2014 già annullata in autotutela con atto n. 12 del 31.1.2014.
Le due ordinanze, rileva il giudice amministrativo, sono state adottate ai sensi degli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplinano le ordinanze contingibili e urgenti che il Sindaco può adottare in qualità di ufficiale di governo.

TAR PUGLIA, Bari, 16 marzo 2018, n. 359

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza contingibile e urgente n. 30/2016 con la quale il Sindaco di Trani aveva disposto che l'accesso dei cani alla Villa Comunale fosse consentito unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale. Tale misura era stata imposta tenuto conto delle lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.
Il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l'adozione di misure extra ordinem.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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