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Il TAR Lazio si pronuncia sul rapporto tra riserva di legge e natura eterointegrativa delle polizze assicurative.

Con la decisione in questione il Tribunale Amministrativo del Lazio è intervenuto per respingere l’istanza con cui una società di assicurazioni aveva contestato il rispetto della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative ed aveva quindi richiesto l’annullamento di un provvedimento amministrativo adottato dall’IVASS a seguito di un apposito procedimento.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 242 del 16/10/2017) il Decreto Legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, recante “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere”, avente per oggetto la disciplina delle estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale (art. 1).
Gli obbiettivi del provvedimento - che in parte conferma, in parte innova profondamente la disciplina della materia - sono principalmente attuare il ne bis in idem, rafforzare la cooperazione giudiziaria nella rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, dare attuazione concreta al trasferimento del procedimento penale da uno Stato membro ad un altro.

L’Istituzione della Corte penale internazionale ha fatto seguito ai tentativi avvenuti nella Comunità di internazionale di adottare un sistema di giurisdizione penale internazionale per punire gli autori di crimini internazionali. Già nel 1919 con il Trattato di Versailles fu prevista la possibilità di punire gli autori di crimini di guerra, ma i processi non furono poi celebrati. All’esito della seconda guerra mondiale, furono poi istituiti dagli Stati vincitori i Tribunali di Tokyo e di Norimberga per processare gli autori di crimini di guerra degli Stati sconfitti. All’indomani della fine della guerra fredda, sono stati, prima, istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 e nel 1994 i Tribunali speciali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda. Finalmente, nel 1998, è stato firmato a Roma lo Statuto della Corte penale internazionale. La Corte è competente per i crimini di genocidio (art. 6), crimini contro l’umanità (art. 7), crimini di guerra (art. 8) e per il crimine di aggressione (art. 5). Per il crimine di aggressione, però, gli Stati hanno condizionato la competenza della Corte al raggiungimento di un accordo, in seno alla Assemblea degli Stati parte, su una definizione di tale fattispecie criminosa, accordo raggiunto nel 2010 dalla prima Conferenza di revisione dello Statuto. Tale emendamento entrerà in vigore il 17 luglio 2018.

L'AIR e la VIR statali hanno fatto un passo avanti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, registrato dalla Corte dei conti dopo più di due mesi (22 novembre 2017) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre, n. 280. Il nuovo regolamento non è un punto di arrivo perché, notoriamente, la regola costituisce il presupposto necessario ma non sufficiente per risolvere un problema.

1. Il 24 gennaio 2018 la Corte Costituzionale ha approvato il nuovo Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del proprio personale, entrato in vigore il successivo 8 febbraio.[1] Il testo sostituisce il precedente Regolamento del 1999[2] ed è volto a disciplinare le contestazioni dei provvedimenti riguardanti il personale della Corte in attività di servizio e in quiescenza. Le modifiche apportate alla struttura di tutela giurisdizionale interna sono strettamente collegate agli sviluppi della giurisprudenza della stessa Corte in tema di autodichia degli organi costituzionali, nell’ambito del quale è opportuno contestualizzare l’analisi del nuovo Regolamento.

1. Il 15 dicembre 2017, la Presidenza del Consiglio ha emanato una direttiva interna che adotta le Linee guida per l’individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi per l’anno 2018, a sua volta propedeutica all’emanazione delle Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le linee guida sono emanate ogni anno entro il 31 dicembre1, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 400 del 1988 e di un poderoso corpus normativo in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri2 . Quelle del 2017, dedicate all’azione amministrativa per l’anno in corso, sono state sottoscritte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, titolare della delega per l’attuazione del programma di Governo.

Lo scorso 21 dicembre 2017, ad una settimana dallo scioglimento delle due Camere, è stata presentata, presso la Presidenza della Camera dei deputati, una (simbolica) proposta di modificazione al regolamento (Doc. II, n. 23) a iniziativa dell’on. Luigi di Maio, concernente l’istituzione di un “Comitato per il controllo parlamentare”.
Come viene chiarito nella relazione di accompagnamento, la proposta nasce dal lavoro svolto dal Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione della Camera durante la XVII legislatura al fine di identificare «nuove modalità per rafforzare gli strumenti e le procedure» di verifica e controllo parlamentare. Coerentemente con questa prospettiva, il progetto in commento si fa carico di delineare i tratti fondamentali di «un organismo politico che dia impulso all'attività di controllo», da istituirsi in «necessario raccordo con il sistema delle Commissioni permanenti», al fine di impostare «un corretto rapporto con le responsabilità ed i poteri del Governo».

Il concetto di violenza di genere è stato dettagliatamente identificato nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge - n° 77 del 27/06/2013 dove si riconosce che la violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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