Rubriche

L’attività legislativa della Regione Siciliana dei primi sei mesi del 2018 si caratterizza per una certa limitatezza degli interventi, dovuta probabilmente a una fisiologica fase di assestamento della nuova legislatura, la XVII, iniziata un anno fa, e alla circostanza che il nuovo governo regionale non può contare su una solida maggioranza all’Assemblea regionale.
Nel periodo considerato, compreso tra gennaio e giugno 2018, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato nove leggi.

L.r. 10 dicembre 2018, n. x, (disegno di legge n. 5), «Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d’Aosta»;

L.r. 10 dicembre 2018 n. xx, (proposta di legge n. 11), «Misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza))»

Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23, Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante “Istituzione del Garante dei diritti della persona” e istituzione del Difensore civico regionale

Legge regionale 6 novembre 2018, n. 24, Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)

CASS. CIV., sez. trib., 30 ottobre 2010, n. 27579
La Suprema Corte ribadisce che “nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione." (Cass. S.U. n. 12868/2005; Cass. n. 4556/2012; Cass. n. 7402/2014).

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 2 agosto 2018, n. 1508

Alcuni consiglieri avevano impugnato il decreto di nomina della Giunta del Comune di Carolei, tre uomini e una donna. Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 24 giugno 2017, il Sindaco aveva chiarito come lo Statuto comunale non consentisse la nomina di assessori esterni, mentre l’unica altra donna eletta in Consiglio comunale, Paola Bilotta, aveva rinunciato a tale nomina.

CASS. CIV., sez. trib., 20 luglio 2018, n. 19360

La Corte ritiene che la valutazione nel merito del piano regolatore del comune di Sutri e del regolamento edilizio sia interdetta in sede di legittimità, non operando, con riguardo a tali norme giuridiche secondarie, il principio "iura novit curia" e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18861).

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 31 luglio 2018, n. 1230

La società ricorrente, autorizzata all'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di attraversamento sotterraneo per la realizzazione di una linea elettrica di media tensione (necessaria per la connessione di impianti fotovoltaici) aveva impugnato il regolamento Cosap e l'atto di determinazione del nuovo canone della Provincia di Brindisi.
Il TAR evidenzia che il regolamento comunale impugnato ha indubbiamente un contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone.
Secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, soltanto con il successivo atto applicativo si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere, attualizzandosi la lesione e, soprattutto, differenziandosi l'interesse del singolo concessionario rispetto a quello di tutti gli altri concessionari che, rispetto all'annullamento della previsione normativa generale e astratta, si trovano nella medesima posizione indifferenziata.

CONS. STATO, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175

Il regolamento di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) fissa i requisiti tipologici degli impianti pubblicitari da allocare lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 48, comma 1), demandando alla potestà regolamentare dei Comuni la possibilità di prevedere ulteriori "limitazioni dimensionali" (art. 48, comma 2).

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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