Rubriche

Decreto T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 8 giugno 2020, n. 1135

Il giudice amministrativo accoglie l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Sindaco di Napoli che ha stabilito l’orario degli esercizi di somministrazione in senso ampliativo rispetto alla analoga regolamentazione operata con atti regionali, nella persistenza della situazione di emergenza Covid-19, nonché la deroga temporanea al vigente regolamento comunale relativo alle concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, motivata espressamente con riferimento alla esigenza di rilancio delle attività economiche nella fase successiva al “lockdown”.

Decreto T.A.R. LAZIO, Roma, 4 giugno 2020, n. 4165

Viene sospesa in via monocratica l'ordinanza del Sindaco di Roma n. 92 del 15 maggio 2020 recante “Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del Covid-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive”, essendo stato il ricorso depositato solo il 4 giugno 2020, a dimostrazione della mancanza del carattere di urgenza.

Decreto T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 1 giugno 2020, n. 1120

Il TAR sospende l’ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli – impugnata dalla regione Campania  con la quale è disciplinata con decorrenza dal 1° giugno 2020, l’attività di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e gli orari di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29 maggio 2020, consentendo altresì l’eventuale svolgimento di attività ludiche.

Decreto T.A.R. LAZIO, Roma, 27 maggio 2020, n. 4098

Non accoglie l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza adottata dal Sindaco di Roma Capitale recante ‘Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive'. In considerazione del fatto che:
- la valutazione di adeguatezza della misura prescelta rispetto al dichiarato fine di tutela della salute costituisce espressione di un giudizio di merito di pertinenza dell’amministrazione sindacabile in sede giurisdizionale solo ab extrinseco in presenza di palesi illogicità ed incoerenze, nella fattispecie non ravvisabili anche in considerazione della temporaneità degli effetti del provvedimento inibitorio comunale (avente efficacia fino al 21/06/2020);
- in ogni caso, il bilanciamento degli interessi coinvolti, effettuato anche tenendo conto della limitata durata temporale del provvedimento impugnato e della riferibilità del danno prospettato esclusivamente alla posizione dei ricorrenti, induce il Tribunale a ritenere prevalente nella fattispecie l’interesse pubblico alla tutela della salute della collettività posto a fondamento delle contestate limitazioni d’orario.

Decreto T.A.R. LIGURIA, Genova, 23 maggio 2020, n. 147

Il TAR non sospende l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Genova a tutela dell'igiene e sanità pubblica a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid -19, nella parte in cui si discosta dalla previsione dell’art. 3, comma 2, d.P.C.M. 17 maggio 2020 e dall’ordinanza della Regione Liguria n. 30 del 2020 in punto di obbligo incondizionato dell’utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree di proprietà privata. In particolare, il giudice ritiene, in ogni caso, che  tenuto conto dell’esigenza di prevenire il più possibile, nell’ambito del territorio comunale, le occasioni di contagio determinate dall’allentamento delle misure restrittive che caratterizzavano la c.d. fase 1 – l’obbligo di utilizzo delle mascherine, per come prescritto nell’ordinanza impugnata, a tutela della salute pubblica, non possa considerarsi né incongruo, né particolarmente gravoso.

Decreto T.A.R. LAZIO, Roma, 15 maggio 2020, n. 3829

Il TAR non sospende l’ordinanza del Sindaco di Roma 7 maggio 2020, n. 91 - recante “emergenza Covid fase 2 misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus orari di apertura al pubblico delle attività commerciali artigianali e produttive’ (Covid 19)” - nonché la successiva ordinanza 15 maggio 2020, n. 92, che individua l’orario di apertura al pubblico delle attività commerciali a decorrere dal 18 maggio 2020.
La delicatezza della questione controversa, involgendo più interessi di stampo costituzionale, ne rende fortemente opportuno il vaglio collegiale.

Decreto CONS. STATO, sez. III, 27 aprile 2020, n. 2294

Il Consiglio di Stato conferma il decreto monocratico del TAR Catanzaro (24 aprile 2020, n. 270) che ha respinto l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h 24 in locale liberamente accessibile.

Decreto T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2020, n. 270

Il TAR non accoglie l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h 24 in locale liberamente accessibile.
In quanto tale attività commerciale in locali liberamente accessibili, privi di misure strutturali di distanziamento fra le persone, non consente di evitare assembramenti che sono di per sé occasione di contagio e possibile veicolo di diffusione del virus.
Ritiene, pertanto, in base ad una comparazione degli interessi - pubblici e privati - in conflitto, per le ragioni sopra esposte, doversi - nel caso di specie - dare preminente rilievo all’interesse pubblico alla tutela della salute collettiva anche alla luce della ormai prossima scadenza (3 maggio 2020) dell’efficacia dell’ordinanza sindacale attualmente in vigore.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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