Rubriche

CONS. STATO, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3889
È manifestamente infondata la censura relativa alla presunta impossibilità per il comune di provvedere con strumenti autoritativi, appunto le ordinanze impugnate, nel momento in cui avrebbe potuto servirsi di rimedi contrattuali di diritto civile. È infatti principio del tutto pacifico ed evidente (da non richiedere puntuali citazioni giurisprudenziali), che i poteri autoritativi di intervento di cui dispone una qualsiasi autorità amministrativa, nella specie il comune, le sono attribuiti nell'interesse pubblico, e quindi sono indisponibili. L’ente, quindi, non potrebbe in alcun modo obbligarsi contrattualmente a non esercitarli rispetto ad un qualsiasi amministrato, né a maggior ragione, come è ovvio, lo stesso risultato si potrebbe raggiungere in via indiretta, ovvero ritenendo che il loro esercizio sia paralizzato per il solo fatto che l'ente stesso, in questo caso il comune, abbia concluso un contratto concernente lo stesso oggetto sul quale ha ritenuto di intervenire d'imperio.

CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4407
Sebbene le ordinanze contingibili ed urgenti debbano essere suffragate da una adeguata istruttoria tale da giustificare la deviazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, nondimeno il provvedimento viene adottato dal sindaco secondo la propria sfera di potestà amministrativa al fine di individuare l'alternativa provvedimentale più confacente all'interesse pubblico. Di conseguenza, il potere di ordinanza, pur fondato su una preventiva istruttoria, è sempre ascrivibile a scelte di carattere tecnico-discrezionale di pertinenza del sindaco.

CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4459
Lo svolgimento dell'attività scolastica, senza la preventiva esecuzione dei citati lavori di adeguamento strutturale, costituisce una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, cioè per l'integrità fisica degli alunni e dei docenti, come specificato dall'art. 1 del D.M. 5.8.2008, emanato in attuazione del comma 4 bis dell'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000.

 

CONS. STATO, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5210

Stante la comprovata possibilità di effettuare interventi di messa in sicurezza alternativi alla demolizione, che non si presentava quale misura ad esito vincolato, e considerato il tempo decorso tra l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente e l'esecuzione delle opere, il Collegio ritiene che la mancata notifica del provvedimento impugnato e la violazione delle garanzie partecipative che ne è seguita abbia pregiudicato l'appellante, privandolo in effetti della concreta possibilità di conservare il bene con quanto ivi contenuto o comunque di organizzarsi per tempo al fine di recuperare i materiali (le pietre arenarie) di cui si componeva il manufatto.

Periodo di riferimento: marzo 2023 – giugno 2023

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 140/23/CONS, recante la «Verifica del piano di rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali nel periodo estivo per l’anno 2023[1]»,

Di seguito si illustreranno brevemente iter di approvazione e contenuti della delibera.

Il Tar si pronuncia sulla disapplicazione dell’articolo 23, comma 4-bis, del d.lgs. n. 164 del 2000 operata da ARERA*

1. Nella scheda concernente l’ARERA a suo tempo pubblicata nel n. 3/2022 di questa Rubrica  (https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/arera-banca-d-italia-consob-ivass/4375-osf-3-2022-aai4 ), era stata data evidenza dell’avvenuta disapplicazione, da parte dell’ARERA, dell’articolo 114-ter del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020.

Tale disposizione, inserita in sede di conversione,  ha novellato l’articolo 23 del D.Lgs. n. 164 del 2000 (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, c.d. Decreto Letta) con l’inserimento del comma 4-bis, così formulato: “Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti” (nel prosieguo si farà riferimento alla disposizione indicandola come articolo 114-ter).

I provvedimenti con cui ARERA ha ritenuto di dover disapplicare l’articolo 114-ter, cit. sono le deliberazioni 25 ottobre 2022, 525/2022/R/gas, recante “Disposizioni in materia di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario degli investimenti nelle località in avviamento” (disponibile su https://www.arera.it/it/docs/22/525-22.htm ), e la deliberazione 25 ottobre 2022, 528/2022/R/gas, recante “Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nelle località individuate dall’articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (disponibile su https://www.arera.it/it/docs/22/528-22.htm ).

 Il nuovo regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM

1. Lo scorso gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 10 del 13 gennaio 2023) il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022, recante il “Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM”, che recepisce le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/2034 in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD), nonché dal Regolamento (UE) 2019/2033 in materia di requisiti prudenziali delle imprese di investimento (IFR).

In pari data, ed al fine di completare il recepimento della richiamata normativa europea, è stato pubblicato anche il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022,  “Atto di modifica del regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF”, modificativo, appunto del regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, laddova si disciplina in particolare il governo societario, la remunerazione e i controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento.                      

Il primo dei due atti normativi in questione è stato adottato sentita la Consob, il secondo in parte sentita la Consob ed in parte d’intesa con la medesima.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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