Rubriche

Sent. n. 63/2023 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

 

Motivo della segnalazione

La questione di costituzionalità, sollevata in via incidentale dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 111, 117, commi primo e secondo, lettere l) e m), e 136 Cost., ha ad oggetto l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sicilia, nella parte in cui dispone che «[q]ualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale», mantenendo, quindi, integro il potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l’avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.

Sent. n. 64/2023 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale era chiamata a decidere in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in via principale dallo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell’intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, istitutiva della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la legge impugnata, pur prevedendo l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, tali da produrre nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non indicherebbe, a detta del ricorrente, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte. 

Sentenza n. 70/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721, lettera a), della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Sentenza n. 71/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 71/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Liguria e avente ad oggetto l’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Le disposizioni impugnate intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), incrementandone la dotazione e stabilendo specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa. Le censure formulate dalla Regione ricorrente chiedevano l’eliminazione di tali vincoli di destinazione, facendo leva sui consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte in tema di divieto di istituzione di fondi generali a carattere vincolato; per altro verso, dall’art. 119 Cost. si possono ricavare il principio del finanziamento integrale delle funzioni attribuite ai vari livelli di governo e il principio della tipicità degli strumenti perequativi. Con riguardo alle disposizioni impugnate, la Regione ricorrente non ha contestato l’incremento della dotazione del fondo, ma il fatto che questa venga gravata da vincoli di destinazione, che permarranno anche nei prossimi esercizi finanziari. Secondo le prospettazioni della difesa regionale, in seguito alla declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni impugnate l’intero ammontare dei nuovi finanziamenti verrebbe ripartito fra i comuni senza più vincolo di destinazione.

Titolo completo: È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) in quanto costituisce una forma di automatismo legislativo che, in presenza di condanna per alcuni reati particolarmente lievi, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, precludendo all’amministrazione l’esame sulla effettiva sussistenza di ragioni di sicurezza

Sent. n. 88/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’8 maggio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 10/05/2023, n. 19

Motivo della segnalazione
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su due questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, relativamente all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (spaccio di sostanze stupefacenti di “minore entità”), nonché il reato di cui all’art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni contraffatti) siano automaticamente ostativi al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione, ad opinione del rimettente, determinerebbe un automatismo legislativo che, in caso di condanna per reati di particolare tenuità, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, in violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza, così come ricavabili dagli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

Sent n. 110/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 05/06/2023 – Pubblicazione in G.U. del 07/06/2023, n. 23

Motivo della segnalazione
La sentenza in commento è resa nell’ambito di un ricorso in via principale, promosso dallo Stato nei confronti degli artt. 4; 7, commi da 5 a 14 e 18; e 11 della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022).
L’impugnazione dello Stato si rivolge a quattro distinte questioni, tutte accolte dal Giudice delle leggi, che ha l’occasione sia di confermare importanti principi, più o meno recentemente già sanciti, sia di intervenire in maniera innovativa sul tema del rapporto tra contenuto vago/oscuro della legge e principio di uguaglianza. Dal punto di vista delle fonti, proprio l’ultimo aspetto richiamato merita particolare attenzione in quanto nell’annullare la disposizione impugnata la Corte utilizza il parametro dell’art. 3 cost., sub specie di difetto di ragionevolezza, in maniera autonoma e più ampia che in passato.

 

Con la legge 14 giugno 2021, n. 14, l’Italia ha autorizzato l’istituzione della zona economica esclusiva (ZEE)[1]. L’art. 1(3) della legge del 14 giugno prevede che i limiti esterni della zona economica esclusiva italiana siano determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente o fronteggia quello dell’Italia, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica del Presidente della Repubblica secondo l’art. 87 Cost.

Con la sentenza n. 111, pubblicata il 5 giugno 2023, la Corte costituzionale (redattore F. Viganò), ha accolto le questioni di legittimità costituzionali avanzate dal Tribunale di Firenze, relativamente agli articoli 64, terzo comma, cod. proc. pen. e 495 cod. pen., per contrasto con l’art. 24 Cost.

Il Tribunale di Firenze doveva decidere sulla responsabilità penale di un imputato per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità o le proprie qualità previsto dall’art. 495 cod. pen., che - accompagnato in Questura per l’identificazione nell’ambito di un procedimento penale - aveva dichiarato alla polizia di non avere mai subito condanne, senza essere stato avvertito della facoltà di non rispondere. Successivamente era emerso che, in realtà, quella persona era stata già condannata due volte in via definitiva. Il giudice rimettente aveva osservato che il codice di procedura penale, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, richiede che ogni persona sottoposta a indagini sia avvertita della propria facoltà di non rispondere soltanto alle domande relative al fatto di cui è accusata, ma non alle domande relative alle circostanze personali elencate all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen.: e cioè, tra l’altro, se abbia un soprannome, quali siano le sue condizioni patrimoniali, familiari, sociali, se eserciti uffici o servizi pubblici o ricopra cariche pubbliche, e ancora se abbia già riportato condanne penali. Il Tribunale aveva, allora, chiesto alla Corte costituzionale se questa disciplina fosse compatibile con la dimensione costituzionale del cosiddetto diritto al silenzio, che è parte del diritto di difesa riconosciuto, tra l’altro, dall’art. 24 Cost., dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dall’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), adottato in seno alle Nazioni Unite.

Con la sentenza n. 8268 del 22 marzo 2023, la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite Civili veniva chiamata a pronunciarsi sulla questione dell’accertamento dei rapporti tra l’azione di disconoscimento della paternità (azione con cui si contesta lo status di figlio) e quella di dichiarazione giudiziale di paternità (azione che tende a conseguire lo status di figlio). In specie, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., la Procura generale della Corte di Cassazione chiedeva l’enunciazione del seguente principio di diritto: «il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l’accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l’istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.».

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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