Rubriche

Sent. CONSIGLIO DI STATO, 28.2.2011, sez. V, n. 1265

In tema di inquinamento acustico, l'art. 6, comma 3, l. quadro 26 ottobre 1995 n. 447 consente ai comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori, e, in questo ambito, di disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possano essere espletati, e di prendere così in considerazione, oltre al dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, anche gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata (Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081).

Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 14.3.2011, n. 209

Il Collegio ribadisce una consolidata giurisprudenza, di cui si è dato ampiamente conto nei precedenti numeri di questa Rivista, in base alla quale le prescrizioni regolamentari adottate dai Comuni in ordine alla installazione degli impianti di telecomunicazione non possono risolversi in un divieto assoluto e generalizzato di installazione di impianti per telefonia cellulare su intere aree del territorio comunale, in contrasto con i principi enunciati nel suddetto Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sent. T.A.R. VENETO, Venezia, sez. II, 23.3.2011, n. 478

L'art. 10 del Regolamento del Comune di Pescantina stabiliva che "I proprietari degli immobili su cui sono collocati gli impianti (di telefonia cellulare n.d.r.), dovranno corrispondere annualmente al Comune di Pescantina, a titolo di contributo per tutta la durata dell'impianto stesso, le seguenti somme

Sent. CORTE COSTITUZIONALE, 7.4.2011, n. 115

La Corte rileva, innanzitutto, che l’art. 54, comma quarto t.u.e.l., come novellato nel 2008, pur non riconoscendo alle ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione alcuna potestà di derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, conferisce una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico genericamente identificato dal legislatore nell’esigenza di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Rileva, poi, che indubitabilmente  le ordinanze sindacali ex art. 54 incidono per la natura delle loro finalità e per i loro destinatari sulla sfera di libertà dei singoli e delle comunità amministrate.

Sent. n. 153/2011 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21 aprile 2011 – Pubblicazione in G. U. del 27 aprile 2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 153/2011 la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010 n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1 del medesimo decreto-legge.

Sent. n. 115/2011 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/04/2011 - Pubblicazione in G.U. 13/04/2011

 

Motivi della segnalazione:

La Corte, chiamata ad esprimersi circa la legittimità dell’art. 54, co. 4 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art.  6 d.l.  n. 92/2008, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, co. 1 l.  n. 125/2008, nella parte in cui consentiva che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adottasse provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato” al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui questa comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”.

Sent. n. 80/2011 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito dell’11/03/2011 – Pubblicazione in G.U. del 16/03/2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 80/2011 la Corte ha dichiarato inammissibili o infondate due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non consente che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione – dinanzi, rispettivamente, al Tribunale e alla Corte d’appello, ovvero alla Corte di cassazione – venga trattato in udienza pubblica.

Nel periodo considerato, l’attività normativa dell’Aeeg è stata in larga parte dedicata all’aggiornamento di testi già precedentemente adottati. Si possono ascrivere a questa costante attività di ‘manutenzione’ della normativa esistente: le due delibere recanti integrazioni e modifiche al Regolamento di contabilità dell’Autorità  (Delibera GOP 23/11 del 28.04.2011, in http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/023-11gop.htm , Delibera GOP 81/10 del 29.12.2010, in  http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/081-10gop.htm); le integrazioni e le modifiche apportate al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità  (Delibera GOP 17/11 del 07.04.2011 in http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/017-11gop.htm ); le «Modificazioni e integrazioni al Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche» (Delibera ARG/elt 246/10 del  28/12/2010 in http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/246-10arg.htm ).

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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