Rubriche

Nel periodo di riferimento, si segnalano due sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, entrambe emanate dalla Grande Sezione:

- la sentenza del 14 settembre 2010, C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd. e Akros Chemicals Ltd. c. Commissione europea, con la quale la Corte di giustizia ha chiarito che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra cliente e avvocato non si estende anche alle comunicazioni con il consulente legale interno alla impresa. ( commento di N. Lazzerini)

- la sentenza del 22 giugno 2010 nelle cause riunite C-188/10 e C-189/10, Aziz Melki e Sélim Abdeli, con la quale la Corte di giustizia, riaffermando il primato del diritto dell’Unione europea sul diritto nazionale, ha dichiarato che l’art. 267 TFUE osta ad una normativa nazionale che introduce un procedimento incidentale di legittimità costituzionale in base al quale, laddove il giudice nazionale dubiti, al contempo, della compatibilità di una norma nazionale con il diritto dell’Unione europea e con la Costituzione nazionale, è preclusa la possibilità di rivolgere una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. ( commento di N. Lazzerini )

Nel periodo di riferimento, si segnala l’adozione di due atti normativi di particolare interesse:

- Decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale ( commento di N. Lazzerini ).

-  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (  commento di N. Lazzerini ).

Con la sentenza n. 227 del 21 giugno 2010, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui prevede il rifiuto obbligatorio di consegna del cittadino italiano, ma non anche del cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori nel territorio italiano.

Sent. TAR SICILIA, sez. Catania, 9.7.2010, n. 2954

Il Tar Sicilia condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, pur non essendo dubitabile che l'emanazione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lg. 2000 n. 267 presupponga l'esistenza di una situazione eccezionale e imprevedibile, tale presupposto va interpretato nel senso che "ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato a una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e della urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere". In definitiva, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 2 luglio 2008, n. 1441).

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 28.6.2010, n. 4135

Di fronte all’adozione da parte del sindaco di una ordinanza contingibile ed urgente per impedire la collocazione di una stazione radio base, in attesa degli accertamenti di stabilità ritenuti necessari, a causa del rischio sismico gravante sul territorio interessato, la sesta sezione del Consiglio di Stato ribadisce che la potestà del sindaco di adottare provvedimenti cosiddetti “contingibili ed urgenti” – a norma del citato art. 54 d.lg. n. 267/2000 – può essere esercitata solo al fine di affrontare situazioni a carattere straordinario ed imprevedibile, in rapporto alle quali non sia possibile utilizzare gli ordinari strumenti, approntati dall’ordinamento giuridico (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 11.12.2007, n. 6366, 8.5.2007, n. 2109; Cons. St., sez. VI, 5.4.2007, n. 1551). Tali situazioni – spesso individuate in corrispondenza di calamità naturali, catastrofi ed altri grandi eventi in grado di compromettere, in assenza di misure eccezionali, la vita e i beni dei cittadini, ovvero gli insediamenti e l’ambiente – non risultano in alcun modo ravvisabili nella mera sussistenza di rischio sismico, a cui il legislatore abbia già collegato ordinarie misure di prevenzione e tecniche costruttive ben precise; anche eventuali carenze documentali al riguardo – ove non collegate a specifiche e puntualmente documentate carenze strutturali, cui fossero collegabili situazioni di pericolo imminente (meramente enunciate, senza alcun principio di prova, nel caso di specie) – non potevano che essere ricomposte all’interno del procedimento unitario, previsto per le installazioni in questione dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Link al testo

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 15.9.2010, n. 6880

Il potere regolamentare comunale, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001, non può spingersi fino al punto di ritenere che al Comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (Cons. St., VI, 16 dicembre 2009, n. 8103).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, 9.6.2010, n. 13885

Ai sensi del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, spetta al dirigente comunale competente, e non al sindaco, emanare provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 (nuovo Codice della Strada), attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Tale combinato disposto deve essere letto in coordinamento con il citato d.lg. n. 267, art. 107, norma successiva rispetto al codice della strada, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Rientrano quindi nelle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che il d.lgs. n. 285 del 1992, artt. 6 e 7, attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo ma di gestione ordinaria (nella specie per regolamentare la circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico) e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui al citato d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 50 e 54.

Sono pertanto viziate da incompetenza le ordinanze sindacali che hanno regolamentato l'uso e fissato i tempi di validità di una Zona a Traffico Limitato.

Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 4.2.2010, n. 105

L’art. 49 t.u. 267/2000 (ex art. 53, l. n. 142/1990) stabilisce che “su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”. Conseguentemente, a pena di illegittimità, il parere di regolarità tecnica deve essere richiesto anche sugli emendamenti alla proposta di regolamento, se si consentisse, infatti, in presenza di una “delibera integralmente emendata” di prescindere dai pareri preventivi, la portata precettiva della citata disposizione sarebbe agevolmente aggirabile.

 

Fascicolo n. 2/2024

Seminario Tosi 2025

Scadenza domande: 8 novembre 2024
Scarica il Bando

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633