Rubriche

In questo numero vengono pubblicati quattro contributi che costituiscono gli elaborati finali di alcuni partecipanti al Corso di perfezionamento 2010 sulla qualità della normazione presso la Facoltà di giurisprudenza di Firenze. Altri contributi sono reperibili nel sito dell’OLI (Consiglio regionale della Toscana).
Il primo, di Stefania Del Negro, fa il punto sull’attuazione, a livello comunitario, nazionale e regionale, della riduzione degli oneri amministrativi, che il Programma di azione comunitario 24 gennaio 2007 vuole ridotti del 25% entro il 2012 adempimento che pare più pertinente della modifica dell’art, 41 della Costituzione.

Il secondo contributo, di Ilaria Cirelli, ci racconta le numerose disposizioni contenute nel nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana in tema di qualità della normazione, in attuazione dello Statuto e della legge sulla normazione prevista dallo Statuto stesso.

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

Una delle principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, è il riconoscimento del valore giuridico vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'art. 6, par. 1, TEU non solo riconosce che la Carta ha 'lo stesso valore dei Trattati': esso contiene, inoltre, un riferimento alle Spiegazioni aggiornate della Carta, i cui contenuti devono essere tenuti 'in debito conto' dai giudici dell'Unione e nazionali nell'interpretazione delle disposizioni della Carta medesima. Si propone, quindi, il testo delle Spiegazioni, accompagnato da una breve nota che ne evidenzia alcuni profili critici.

Nel quadrimestre 15 febbraio - 15 giugno, si segnalano i seguenti atti normativi:

  • Direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAMPE, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE. Direttiva 2010/18/UE

  • Regolamento n. 265/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata. Regolamento 265/2010/UE
  • Regolamento 439/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Regolamento 439/2010/UE

In tale Sezione si offre, come di consueto, una panoramica sulle stato di avanzamento delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Il periodo interessato copre le sedute del 18.03.2010, 05.05.2010, 03.06.2010. A tale ultima data, la Commissione ha deciso, per quanto riguarda l'Italia, 12 archiviazioni, di cui 9 relative a procedure già aperte e 3 ancora allo stadio di reclamo. Il numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia si attesta, quindi a 132: di queste, 104 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 28 la mancata o incorretta trasposizione di direttive dell'Unione.

  Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia

Sent. TAR TOSCANA, sez. II 19.3.2010. n. 702

Il giudice ribadisce l’ammissibilità del ricorso contro disposizioni contenute in un regolamento comunale, in quanto siano immediatamente esecutive, non necessitino di atti applicativi per la loro operatività, imponendo obblighi immediatamente coercitivi e siano per tal ragione, in grado di arrecare una lesione concreta ed attuale all’interesse dei ricorrenti.

Link web

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 17.2.2010, n. 3731

La sezione tributaria richiama, poi, ulteriori sentenze sempre della Cassazione (Cass. n. 1915 del 2007; v. anche Cass. n. 18162 del 2009) che con riferimento al comune di Roma, hanno stabilito che: "in tema di contenzioso tributario, nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto. Per quanto, invece, riguarda il ricorso per cassazione, il sindaco è l'unico legittimato a rappresentare il medesimo comune di Roma ed a conferire la procura speciale al difensore, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 24, comma 1, dello statuto ed in conformità al cit. t.u., art. 50".

Sent. TAR. LOMBARDIA, sez. III, 6.4.2010, n. 981

Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il Sindaco di Gambalò aveva emesso un’ordinanza in cui intimava a cittadini italiani di etnia sinta che stazionavano da almeno tre decenni in una determinata zona del territorio comunale di allontanarsi dall’area e di sgomberarla da veicoli ed ogni altro bene. Contro l’ordinanza viene presentato ricorso al Tar Lombardia che rileva che il potere previsto dall’art. 54 t.u.e.l., nonostante le modifiche introdotte dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, mantiene intatti i suoi originari connotati di intervento extra-ordinem giustificato solo da circostanze imprevedibili che sono all’origine di vere e proprie emergenze igienico-sanitarie non fronteggiabili con mezzi ordinari.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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