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Legge regionale Piemonte, 9 dicembre 2009, n. 31

Con la l.r. n. 31 del 2009, il Piemonte istituisce il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, organo monocratico istituito presso il Consiglio regionale che si avvale, nel proprio operato, delle strutture del Difensore civico regionale, con il quale collabora attraverso la reciproca comunicazione di situazioni di interesse comune.

Il Garante viene istituito in attuazione della disposizione dell’art. 11, c. 2, dello Statuto regionale, e le sue funzioni sono elencate dall’art. 2 della l.r. in oggetto.

Legge regionale Piemonte, 16 dicembre 2009, n. 32

Con la l.r. n. 32 del 2009, la Regione Piemonte, unitamente alle Regioni italiane Liguria e Valle d’Aosta e a due Regioni francesi, ha istituito, in conformità al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1082/2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), uno strumento di cooperazione a livello comunitario al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale tra i suoi membri (art. 1, c. 2). In particolare, tali Regioni intendono favorire una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, con la finalità (art. 1, c. 1, l.r. n. 32 del 2009) di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni.

Legge regionale Piemonte, 30 dicembre 2009, n. 38

 
Con la l.r. n. 38 del 2009, il Piemonte, in conformità ai principi di cui all’art. 117 Cost. e ai sensi dell’art. 15 Statuto, recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, circa i servizi nel mercato interno (art. 1, c. 1), adeguando la normativa regionale nelle materie del turismo (Titolo II, articoli 2 – 11) e delle attività di estetista e di acconciatore (Titolo III, articoli 12 e 13), oltre che nelle materie dell’artigianato (Titolo IV, art. 14), delle concessioni demaniali (Titolo V, art. 15), delle attività nautiche (Titolo VI, art. 16) e del commercio (Titolo VII, articoli 17 e 18). In particolare, nella materia del turismo, la l.r. n. 38 del 2009 modifica le disposizioni sulle strutture ricettive turistiche (Capo I, articoli 2 – 7), sulle attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo (Capo II, art. 8), sull’ordinamento delle professioni di maestro di sci e guida alpina (Capo III, articoli 9 e 10) e infine sulle professioni turistiche (Capo IV, art. 11).

Legge regionale Toscana 9 giugno 2009, n. 29

 

Note: Adottata in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera t), «Finalità principali», dello Statuto.

La presente legge introduce un nuovo modello di governance che, attraverso nuovi strumenti di programmazione (piano pluriennale di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione e documento annuale di intervento) incentrati sull’analisi del fenomeno migratorio, concorra alla promozione del sistema di welfare e allo sviluppo economico regionale e locale.

A tal fine, viene incentivato il coinvolgimento degli organismi sociali e del terzo settore nell’attività di valorizzazione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica (anche attraverso l’accesso al servizio civile regionale) e dei rapporti interculturali, nel tentativo di contrastare fenomeni di discriminazione ed esclusione sociale, con particolare riferimento alla condizione femminile e minorile.

Da segnalare, infine, che la Società della salute è tra i soggetti coinvolti nell’attività di programmazione (art. 3 della legge 29/2009).

 

Link web

Legge regionale Toscana n. 40 del 2009

Note: In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera z), «Finalità principali», dell’art. 54, «Procedimento amministrativo e diritto di accesso»,e dell’art. 68, comma 2, «Rapporti con le altre Regioni», dello Statuto.

Obiettivo della presente legge è la razionalizzazione dell’attività amministrativa, mediante la disciplina del procedimento amministrativo a livello regionale alla luce del principio di semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e di trasparenza e pubblicità dell’azione pubblica.

Legge regionale Toscana 19 novembre 2009, n. 69

Note: In attuazione dell’art. 3, comma 2, «Principi generali», in materia di rispetto della dignità personale e dei diritti umani, e dell’art. 4, comma 1, lettere c) e d), «Finalità principali»,in materia di diritto alla salute e protezione sociale dei minori , dello Statuto.

La legge istituisce e disciplina il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale., ossia dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.

Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

 Note: In attuazione dell’art. 44, «Qualità delle fonti normative», e dell’art. 39, «Elenco delle fonti»,  dello Statuto.

La presente legge rappresenta la prima legge annuale di manutenzione dell’ordinamento regionale, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 55/2008 in materia di qualità della normazione (sul punto si rinvia a Segnalazione regione Toscana, in questa rivista, luglio 2009), aggiornando la normativa vigente in alcuni specifici settori.

Link web

I dati che raccogliamo in questa sezione dell'Osservatorio intendono aiutare nella comprensione dell'uso e delle funzioni che stanno assumendo i decreti-legge nel nostro ordinamento.

La tabella riporta in ordine progressivo il numero dei decreti-legge approvati dall’avvio della XVI legislatura all'interno del percorso svolto da tale fonte, dal momento della approvazione nel Consiglio dei Ministri fino alla conversione in legge. A questi dati aggiungiamo il riferimento al parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati e alle eventuali questioni di fiducia poste dal governo durante l'iter di conversione.

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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