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Nel periodo di riferimento, il Garante è intervenuto con due provvedimenti in materia di telefonia.

Con il primo, adottato l’ 8 aprile 2010 e pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, il Garante è intervenuto a modificare in parte le regole relative alle modalità di inserimento e utilizzo dei dati negli elenchi telefonici. La competenza in materia proviene espressamente dall’art. 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui il Garante ha il compito di individuare, con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Tale funzione è stata eseguita con l’adozione del provvedimento del 15 luglio 2004 in materia di elenchi telefonici “alfabetici” del servizio universale. Il provvedimento in questione modifica quest’ultima deliberazione, rendendo di nuovo possibile risalire al nominativo dei “vecchi” abbonati sulla base del numero telefonico, a meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria. Tale modifica si è resa necessaria in seguito alle numerose segnalazioni degli operatori del settore circa quello che, secondo costoro, costituiva un disservizio. Delle segnalazioni si dà conto in premessa al provvedimento.

L’attività regolativa nel periodo di riferimento è stata caratterizzata dalla indizione delle elezioni regionali, provinciali e comunali, in occasione delle quali l’AGCOM ha emanato la delibera n. 80/10/CSP per le elezioni provinciali e comunali nelle regioni a Statuto speciale e le delibere nn. 24 e 25/10/CSP per le ulteriori elezioni regionali, provinciali e comunali, rispettivamente in G.U. n. 96 del 26 aprile 2010 e n. 51 del 3 marzo 2010. La competenza a specificare gli obblighi di comunicazione politica e di parità di accesso durante la campagna elettorale proviene dalla stessa legge istitutiva dell’AGCOM, secondo cui l’Autorità garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9).

L’atto normativo di maggior rilievo, dal punto di vista istituzionale, adottato dalla Banca d’Italia nel periodo febbraio-maggio 2010, è senz’altro costituito dal “Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”: regolamento adottato, per la precisione, in data 24 marzo 2010 (dal sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).

Con riferimento al periodo febbraio-maggio 2010, deve soprattutto segnalarsi l’adozione da parte della Consob, con la delibera n. 17221 del 12 marzo, del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, allegato alla delibera medesima (dal sito internet della Commissione non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).

Tale regolamento è essenzialmente destinato a dare attuazione all’art. 2391-bis del codice civile, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 310/2004, ma trova in parte il proprio fondamento legislativo esplicito e puntuale anche in una serie di disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria), quali appunto gli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter.

Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo febbraio-maggio 2010, l’Istituto ha adottato - con la consueta progressione numerica - tre nuovi regolamenti attuativi di altrettante parti della normativa del Codice delle assicurazioni private.

Il primo di essi è il regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, ovverosia il «Regolamento concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» (pubblicato in G.U. n. 96 del 26.04.10, Suppl. ord. n. 78).

Impugnazione del disegno di legge n. 471 - 471bis - 471ter approvato nella seduta dell’1 maggio 2010 dall’Assemblea Regionale Siciliana recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in data 10 maggio 2010, ha impugnato alcuni articoli del disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale siciliana recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”.

Tra le diverse doglianze talune meritano particolare attenzione.

Una prima disposizione (art. 4, comma 11) è contestata perché ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Essa, infatti, nel disporre che una quota del fondo destinato ai trasferimenti annuali in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite dalla legislazione vigente, resti nella disponibilità dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica al fine di finanziare attività diverse, «non determina alcun limite alla quota di riserva» ed affida alla assoluta discrezionalità dell’Assessore la scelta in ordine alla utilizzazione delle stesse.

Per violazione degli artt. 3 e 97 sono impugnate anche le previsioni di cui al secondo comma dell’art. 21, al primo comma dell’art. 48, all’art. 87 ed all’art. 104. Quelle di cui all’art. 51, commi 4 e 5 anche per violazione dell’art. 51 Cost., introducendo un ampliamento della categoria di lavoratori precari destinati ad essere stabilizzati, così determinando un aggiramento del principio del concorso pubblico come regola per l’accesso al pubblico impiego ed una disparità di trattamento rispetto al personale precario di altre amministrazioni .Per ragioni analoghe è impugnato l’art. 125, primo comma.

In contrasto con gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma Cost. è reputato invece l’art. 36, contenente una norma di interpretazione autentica «delle disposizioni di cui all’art. 39 della L. R. n. 145/1980 e all’art. 24 della L.R- n. 30/2000 riguardanti entrambe l’assistenza legale a carico dell’ente locale in favore di dipendenti ed amministratori soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio». La censura si fonda sull’asserita violazione del principio di ragionevolezza, il cui rispetto può giustificare l’adozione di una norma retroattiva.

Particolare interesse desta l’impugnazione dell’art. 16, comma 7 che detta una diversa definizione della base di calcolo degli oneri del personale degli enti locali rispetto alla vigente normativa nazionale, ai fini di accertare il rispetto del patto di stabilità interno. Tale soluzione, consentita nelle altre Regioni speciali, non lo sarebbe in Sicilia poiché «gli enti locali siciliani, dal 1999 ad oggi, sono assoggettati alle regole generali dettate dalla legislazione nazionale, con conseguente monitoraggio e verifica da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per essi quindi non può essere consentita una diversa modalità di computo degli oneri per il personale non preventivamente assentita dagli organi statali».

Un altro gruppo di disposizioni (artt. 6, 8 e 9) sono invece impugnate per violazione degli artt. 3, 117, comma 2 lett. e) e 119 della Costituzione e degli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto speciale, poiché introdurrebbero nuovi tributi, esorbitando dalla competenza che pur lo Statuto stesso attribuisce alla Regione, o comunque inciderebbero sulla disciplina di tributi statali (qualificabili tali, in quanto istituti con legge statale, pur se con un gettito a favore delle Regioni). Per ragioni analoghe sono impugnate le disposizioni di cui al capo II, che contengono una disciplina dettagliata di un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori svantaggiati e disabili. Anche l’art. 127, comma 14 è oggetto di censura perché reputato lesivo delle competenze statali in materia tributaria.

Profili relativi alla violazione delle competenze legislative statali fondano la doglianza avente ad oggetto l’art. 44, che prevede l’istituzione di un fondo nel quale sono destinati a confluire (anche) beni mobili ed immobili confiscati alla mafia. La norma avrebbe ad oggetto una materia riconducibile ad una delle voci di cui all’art. 117, secondo comma, lett. h) ed l).

I dati che raccogliamo in questa sezione dell'Osservatorio intendono aiutare nella comprensione dell'uso e delle funzioni che stanno assumendo i decreti-legge nel nostro ordinamento.

La tabella riporta in ordine progressivo il numero dei decreti-legge approvati dall’avvio della XVI legislatura all'interno del percorso svolto da tale fonte, dal momento della approvazione nel Consiglio dei Ministri fino alla conversione in legge. A questi dati aggiungiamo il riferimento al parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati e alle eventuali questioni di fiducia poste dal governo durante l'iter di conversione.

Il dossier raccoglie gli interventi al seminario di approfondimento che si è svolto presso il Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo dell’Università degli Studi di Macerata il 21 aprile 2010. Durante l’incontro sono stati approfonditi i numerosi problemi posti dal decreto-legge n. 29/2010 adottato per sanare alcune irregolarità nella presentazione delle liste durante le elezioni regionali 2010. I contributi trattano i profili normativi (Longo, Barbisan), gli aspetti processuali legati ai ricorsi promossi dalle liste escluse davanti al giudice amministrativo (Cozzolino-Niro; Laneve; Costantino), i profili legati al ricorso promosso dalla regione Lazio davanti alla Corte costituzionale (Cozzolino-Niro) e il tema del divieto di terzo mandato (Cossiri).

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 Tabella pareri CdS gen-apr 2010

A corredo dello spoglio delle pronunce del primo quadrimestre del 2010 si segnalano gli aspetti di maggior interesse circa l'attività consultiva del Consiglio di Stato sugli atti normativi.

Preliminarmente occorre osservare che tre importanti pareri, sull'attuazione della c.d. direttiva ricorsi, sul codice dell'ordinamento militare e sul riordino della normativa sull’attività agricola, non sono stati adottati dalla sezione consultiva per gli atti normativi bensì da apposite commissioni speciali, nominate con decreti del presidente del Consiglio di Stato.

 

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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