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Legge regionale Piemonte, 30 dicembre 2009, n. 38

 
Con la l.r. n. 38 del 2009, il Piemonte, in conformità ai principi di cui all’art. 117 Cost. e ai sensi dell’art. 15 Statuto, recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, circa i servizi nel mercato interno (art. 1, c. 1), adeguando la normativa regionale nelle materie del turismo (Titolo II, articoli 2 – 11) e delle attività di estetista e di acconciatore (Titolo III, articoli 12 e 13), oltre che nelle materie dell’artigianato (Titolo IV, art. 14), delle concessioni demaniali (Titolo V, art. 15), delle attività nautiche (Titolo VI, art. 16) e del commercio (Titolo VII, articoli 17 e 18). In particolare, nella materia del turismo, la l.r. n. 38 del 2009 modifica le disposizioni sulle strutture ricettive turistiche (Capo I, articoli 2 – 7), sulle attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo (Capo II, art. 8), sull’ordinamento delle professioni di maestro di sci e guida alpina (Capo III, articoli 9 e 10) e infine sulle professioni turistiche (Capo IV, art. 11).

Legge regionale Toscana 9 giugno 2009, n. 29

 

Note: Adottata in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera t), «Finalità principali», dello Statuto.

La presente legge introduce un nuovo modello di governance che, attraverso nuovi strumenti di programmazione (piano pluriennale di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione e documento annuale di intervento) incentrati sull’analisi del fenomeno migratorio, concorra alla promozione del sistema di welfare e allo sviluppo economico regionale e locale.

A tal fine, viene incentivato il coinvolgimento degli organismi sociali e del terzo settore nell’attività di valorizzazione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica (anche attraverso l’accesso al servizio civile regionale) e dei rapporti interculturali, nel tentativo di contrastare fenomeni di discriminazione ed esclusione sociale, con particolare riferimento alla condizione femminile e minorile.

Da segnalare, infine, che la Società della salute è tra i soggetti coinvolti nell’attività di programmazione (art. 3 della legge 29/2009).

 

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Legge regionale Toscana n. 40 del 2009

Note: In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera z), «Finalità principali», dell’art. 54, «Procedimento amministrativo e diritto di accesso»,e dell’art. 68, comma 2, «Rapporti con le altre Regioni», dello Statuto.

Obiettivo della presente legge è la razionalizzazione dell’attività amministrativa, mediante la disciplina del procedimento amministrativo a livello regionale alla luce del principio di semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e di trasparenza e pubblicità dell’azione pubblica.

Legge regionale Toscana 19 novembre 2009, n. 69

Note: In attuazione dell’art. 3, comma 2, «Principi generali», in materia di rispetto della dignità personale e dei diritti umani, e dell’art. 4, comma 1, lettere c) e d), «Finalità principali»,in materia di diritto alla salute e protezione sociale dei minori , dello Statuto.

La legge istituisce e disciplina il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale., ossia dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.

Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

 Note: In attuazione dell’art. 44, «Qualità delle fonti normative», e dell’art. 39, «Elenco delle fonti»,  dello Statuto.

La presente legge rappresenta la prima legge annuale di manutenzione dell’ordinamento regionale, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 55/2008 in materia di qualità della normazione (sul punto si rinvia a Segnalazione regione Toscana, in questa rivista, luglio 2009), aggiornando la normativa vigente in alcuni specifici settori.

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I dati che raccogliamo in questa sezione dell'Osservatorio intendono aiutare nella comprensione dell'uso e delle funzioni che stanno assumendo i decreti-legge nel nostro ordinamento.

La tabella riporta in ordine progressivo il numero dei decreti-legge approvati dall’avvio della XVI legislatura all'interno del percorso svolto da tale fonte, dal momento della approvazione nel Consiglio dei Ministri fino alla conversione in legge. A questi dati aggiungiamo il riferimento al parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati e alle eventuali questioni di fiducia poste dal governo durante l'iter di conversione.

La selezione delle leggi regionali oggetto della rassegna induce a svolgere qualche riflessione introduttiva circa l’approccio dei singoli legislatori regionali nel dare attuazione ai rispettivi statuti, tenuto conto che nella normativa regionale esaminata il richiamo ai contenuti dello statuto è sempre immediatamente evidente, quando non esplicito, nelle leggi della Lombardia e della Campania, ossia delle regioni dotatesi dello statuto più di recente, diversamente da quanto si è avuto modo di rilevare, nel tempo, con riguardo all’attuazione di alcuni degli statuti in precedenza approvati dalle altre regioni.

Pare, ad ogni modo, opportuno precisare, sulla scorta delle pregresse esperienze maturate nelle regioni con uno statuto più risalente nel tempo, che la chiara riconducibilità delle leggi regionali di Lombardia e Campania ai rispettivi statuti potrebbe discendere dalla necessità dei legislatori lombardo e campano di attribuire un significato politico alla scelta di essere faticosamente addivenuti alla promulgazione dello statuto. In altri termini, alla promulgazione dello statuto o contestualmente ad essa, i contenuti statutari devono trovare una precisa e, lo si ripete, evidente ricaduta normativa.

La Valutazione di impatto della regolamentazione ( VIR ) ha  fatto un passo avanti.  Prevista dalla legge di semplificazione del 2005 (n. 246) che la definisce come la valutazione, anche  periodica, del raggiungimento delle finalità e stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, è stata  disciplinata dal  DPCM 19 novembre 2009, n. 212. Manca ancora la definizione dei metodi di analisi e i modelli, che dovranno essere stabiliti  con direttiva del Presidente del consiglio dei ministri; in attesa, la relazione VIR è redatta in conformità a un modello allegato al Regolamento.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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