Rubriche

Per quanto concerne l’attività normativa della Banca d’Italia, nel periodo ottobre 2009 – gennaio 2010  merita di essere segnalata l’adozione di due nuovi atti.

Il primo di essi, in ordine temporale, è costituito dalle «Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)», emanate a firma del direttore generale dell’istituto il 16 dicembre 2009 (dal sito Internet dell’istituto non risultano gli estremi della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Nel quadrimestre di riferimento, il Garante per il trattamento dei dati personali ha approvato nello stesso giorno due delibere di proroga dell’efficacia di precedenti atti normativi.

In primo luogo, con deliberazione n. 52 del 22 dicembre 2009 (Ulteriore differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007), in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2010, il Garante ha prorogato l’efficacia dell’autorizzazione richiamata nel titolo, e già prorogata una prima volta con delibera n. 75 del 19 dicembre 2009. L’autorizzazione generale, come noto, è un tipo di atto normativo creato dal Garante e successivamente accolta all’art. 40 del Codice in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003), al fine di ovviare alla moltiplicazioni di singole ma identiche autorizzazioni che il Codice medesimo prescrive siano rilasciate annualmente per alcune categorie di trattamenti. Le autorizzazioni per il trattamento dei dati genetici sono previste all’art. 90 del Codice, laddove si stabilisce che esse debbano essere emanate dopo aver udito il Ministro della salute, il quale a sua volta acquisisce il parere del Consiglio superiore della sanità. La proroga si è resa necessaria proprio per il ritardo intervenuto nello svolgimento della procedura consultiva appena esposta, necessaria al rinnovo dell’autorizzazione.

Nel quadrimestre di riferimento, l’atto normativo dell’Autorità garante per le comunicazioni di maggior rilievo, dal punto di vista della teoria delle fonti del diritto, sembra essere la delibera n. 600/09/CONS del 28 ottobre 2009, recante Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all’allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, in G.U. n. 262 del 10 novembre 2009, con la quale l’Agcom ha dettato regole per la tutela dei consumatori dall’utilizzo di utenze telefoniche a sovrapprezzo.

Sentenza n. 311/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

La Corte di cassazione (cfr. ord. 400 reg. ord. 2008) e la Corte d’appello di Ancona (cfr. ordd. 15, 16, 17, 18 e 19 reg. ord. 2009) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) con riferimento agli articoli 117, c. 1, Cost. e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Sentenza n. 262/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

 Con tale decisione la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, che prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l’assunzione della carica medesima.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 20.10.2009, n. 22229

La sentenza ribadisce l‘orientamento, che può definirsi consolidato a partire dalla nota sentenza Cass. SS.UU. n. 12868 del 2005, per il quale ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, perché spetta allo statuto comunale stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.

Nel caso oggetto del giudizio emerge dallo statuto (art. 51 bis) del  comune di Civitavecchia che, in tutti i casi in cui il Comune si avvale per la difesa tecnica di propri dipendenti, non è richiesta autorizzazione a stare in giudizio o altro atto autorizzativo, comunque denominato, della giunta o di altro organo comunale monocratico o collegiale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, 23.12.2009, n. 27216

Le Sezioni unite ricostruiscono, innanzitutto, in continuità con precedenti sentenze della stessa Cassazione, l’evoluzione normativa in tema di rappresentanza processuale degli enti locali siciliani. Nell’ambito della regione Sicilia, avente competenza legislativa esclusiva sull’ordinamento degli enti locali, il Sindaco, per agire o resistere in giudizio in rappresentanza del Comune, doveva essere autorizzato con deliberazione della giunta municipale vigente la l.r. Sicilia n. 16/1963, e così anche dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, introdotto dalla legge statale n. 142/1990 i cui artt. 35 e 36 erano stati recepiti dalla l.r. Sicilia n. 48/1991 con disciplina non modificata dalla successiva l.r. Sicilia n. 26/1993. Successivamente la nuova normativa regionale in tema di ripartizione delle competenze, in conformità alla distinzione tra organi di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo ed organi responsabili della gestione amministrativa, in linea con l’intervenuta modifica del titolo V della Costituzione e la sopravvenuta l. n. 131/2003, nonché con il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla l. statale n. 142/1990 completato dalle disposizioni successive sino al t.u. approvato con d.lg. n. 267/2000, ha profondamente innovato le precedenti attribuzioni della giunta municipale, più non includendo fra le sue competenze le delibere aventi ad oggetto le autorizzazioni alla proposizione delle liti attive e passive, che quale atto gestionale e tecnico, più non necessita anche per i comuni della Regione siciliana dell’autorizzazione giuntale.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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