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Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 24.10.2011, n. 5695

La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico e non può essere disattesa dagli statuti comunali. È pertanto illegittima quella normativa comunale che attribuisce la presidenza della commissione edilizia al sindaco, stante la natura tecnica della commissione.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 13.11.2011, n. 21086; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 16.9.2011, n. 18923; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 16.9.2011, 18924

Nel processo tributario ai sensi del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88, "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". In base quindi alla normativa del 2005 è riconosciuta la rappresentanza processuale al funzionario a prescindere da una specifica previsione statutaria.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 4.11.2011, n. 22909

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto comunale — ed anche il regolamento, ove lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare — può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune.

Inoltre la norma statutaria che conferisce al direttore generale, ancorché intervenuta in data successiva alla notifica dell'atto di appello, varrebbe a sanare, con effetto ex tunc, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., l'eventuale, ritenuto, originario difetto di rappresentanza processuale del comune.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 26.10.2011, n. 22193; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 6.12.2011, n. 26166; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 12.10.2011, n. 21024; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 21.11.2011, n. 24433

Non è necessaria l'autorizzazione della giunta municipale affinché il sindaco, in rappresentanza del comune, possa agire o resistere in giudizio, a meno che la necessità di suddetta autorizzazione non sia espressamente prevista dallo statuto comunale.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in data 27 dicembre 2011, ha impugnato il disegno di legge n. 828-563-824 dal titolo "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa".

In particolare, oggetto della censura sono innanzitutto le disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3; 4; 5 e 7, comma 2, reputate in contrasto con l'articolo 81, 4° comma della Costituzione, perché prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.

Due le novità: un libro di Bernardo Giorgio Mattarella, La trappola delle leggi – Molte, oscure, complicate, edito dal Mulino (2011), e una legge della Regione Liguria sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa (L.R. 8 giugno 2001, n. 13).

1. Il libro, come si legge nell'introduzione scritta dall'A., è l'approdo di un ventennio di riflessioni sui diversi temi inerenti allo stato della normazione e ai processi normativi. E' diviso in tre parti: la produzione normativa, la semplificazione normativa e la codificazione del diritto.

Nella prima, il libro ci racconta le cause dell'inflazione, le storture del Governo legislatore, gli effetti dell'iperproduzione normativa (incertezza, corruzione, costi), la grammatica trascurata delle nostre leggi statali, e definisce mostri legislativi le leggi finanziarie, ritenendo ovvio  che tali leggi violino l'art. 72, primo comma della Costituzione. Si segnala, fra le tante cose interessanti, l'affermazione che l'autonomia legislativa delle Regioni, se non coordinata, può portare  alla “balcanizzazione” del sistema legislativo; che la cattiva qualità della normazione si combatte anche  con la formazione professionale di chi redige i testi normativi; che il numero delle leggi  è sempre meno  significativo in presenza di atti che incidono contemporaneamente in materie diverse e le cui dimensioni crescono a dismisura; che la scienza giuridica dovrebbe comprendere anche la materia di come si fa il diritto; che è tempo, ormai, di dare rilievo costituzionale alla buona qualità della normazione.

Nel periodo di riferimento l’AEEG ha adottato quattro nuove deliberazioni aventi contenuto normativo le quali, secondo quanto disposto nella deliberazione 30 ottobre 2009 – GPO 46/09, recante “Approvazione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”, sono state tutte sottoposte a procedura di pubblica consultazione.

Il tema del potere normativo delle Autorità Amministrative Indipendenti è stato approfondito nel corso dell’Indagine Conoscitiva, disposta dalla Camera dei Deputati, Commissione I, Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni (XVI Legislatura)[1]. Nella seduta del 26 gennaio 2011, la prof.ssa Giovanna De Minico, una degli interpellati, ha svolto una riflessione sulla natura, collocazione e compatibilità costituzionale dei regolamenti delle Autorità.

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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