Rubriche

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L’ordine di protezione europeo consente di estendere ad un altro Stato membro la protezione che lo Stato membro di emissione dell’ordine assicura ad una persona nei confronti di atti di rilevanza penale di un’altra persona, che siano tali da metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale (Art. 1). In particolare, l’ordine di protezione europeo può essere emesso qualora la persona che beneficia della protezione decida di risiedere (ovvero già risiede) o di soggiornare (ovvero già soggiorna) in un altro Stato membro (Art. 6, par. 1).

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La decisione quadro 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, faceva obbligo agli Stati membri di sanzionare penalmente una serie di condotte afferenti ai reati di sfruttamento sessuale minorile e pornografia infantile; inoltre, per ciascuna di queste condotte, la decisione stabiliva il livello minimo della pena edittale massima. La direttiva 2011/92/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, modifica ed amplia in modo significativo la decisione quadro 2004/68/GAI, alla quale si sostituisce. La base giuridica della direttiva è costituita dagli Articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1 TFEU, che prevedono, rispettivamente, che «Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.

(aggiornato al 29 febbraio 2012)

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

(aggiornato al 25.02.2012)

Nel periodo di riferimento è stato adottato un provvedimento a carattere generale sui “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro” con il quale il Garante ha individuato le condizioni di liceità per l’installazione di sistemi di geo-localizzazione sui veicoli utilizzati nell’ambito dei rapporti lavorativi. Rilevata la necessità di utilizzare gli strumenti di localizzazione per diverse ragioni (la sicurezza, le esigenze organizzative e produttive), il Garante stabilisce le condizioni per l’uso.

(aggiornato al 28.02.2012)

Nel periodo di riferimento Ottobre 2011 – Gennaio 2012, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d’ora in poi, indicata con l’acronimo A.G.Com.) ha adottato due rilevanti provvedimenti di natura regolamentare atti a incentivare lo sviluppo delle infrastrutture fisiche e dei servizi di rete di nuova generazione (cd. N.G.N.). Si tratta, in primo luogo, della Delibera n. 622/11/CONS, rubricata “Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture”[1], nonché della Delibera n. 1/12/CONS, denominata “Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”[2].

(aggiornato al 29.02.2012)

Nel periodo che intercorre tra il mese di ottobre dello scorso anno e il mese di febbraio, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato due importanti regolamenti.

In data 18 ottobre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 243) il regolamento concernente la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il testo completo dell'atto è altresì pubblicato sul sito della Autorità).

Sent. TAR CALABRIA sez. Reggio Calabria 26.10.2011, n. 750

Il giudice amministrativo annulla il decreto sindacale di nomina della giunta del comune di Scilla, in quanto composta da soli uomini, in violazione dell'art. 51 cost. e delle disposizioni dello statuto. Sia la norma costituzionale che quella statutaria che sanciscono la necessità del promovimento delle pari opportunità tra donne e uomini, sono da intendersi come norme immediatamente precettive e non meramente programmatiche.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
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La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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