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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 10.2.2012, n. 1944

Sono esclusi dall’obbligo di allegazione gli atti a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali (nel caso si trattava delle delibere relative alle aliquote ICI) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative allo loro pubblicazione (Cass. 25371/2008).

Diversamente si era espressa al riguardo la Sezione lavoro della Corte di Cassazione con sentt.  20.1.2011, n. 1226 e 21.3.2011, n. 6366 (in questa Rivista n. 2/2011) e con sent. 25.7.2011, n. 16190 (in questa Rivista n. 3/2011). Cfr. per il regolamento ICI, Sezione tributaria, sentt. 15.12.2009, nn. 26267-26268 e 29.12.2009, nn. 27552-27553 (in questa Rivista n. 1/2010).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2012, nn. 3763-3764-3765-3766-3767-3768

La sezione tributaria ammette il ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei confronti di una norma del regolamento comunale di Capannori  per l’applicazione dell’accertamento con adesione all’ICI. 

Queste sentenze paiono non accogliere l’orientamento già espresso dalla sezione tributaria con le sentenze 6.11.2009, nn. 23562 - 23563 - 23564 - 23565 - 23566 per le quali non è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo ai regolamenti comunali (in questa Rivista n. 1/2010).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2012, nn. 3763 – 3764 – 3765 – 3766 – 3767 - 3768; CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 13.4.2012, nn. 5833 – 5835

La sezione tributaria di fronte ad una divergenza interpretativa relativa ad una norma di un regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione all’ICI, predilige l’interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza relativamente all’omologo istituto dettato per i tributi statali (sebbene l’altra interpretazione prospettata sia comunque sorretta da un argomento logico-razionale).

Sent. TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 30.4.2012, n. 151

È legittimo l’articolo del regolamento comunale – COSAP - che dispone che "Il sindaco può per motivate ragioni di pubblico interesse alla viabilità, alla fruizione turistica degli spazi, al decoro ed alla quiete pubblica, con propria ordinanza a carattere generale individuare spazi ed aree pubbliche e nelle aree private aperte all'uso pubblico nelle quali è vietata l'occupazione per determinate categorie di soggetti o tipologie di occupazioni ed apporvi limiti e condizioni", senza che vi si possa ravvisare l’esistenza di alcuna delega in bianco da parte del consiglio comunale, che ha scelto di adottare una normativa regolamentare attributiva al sindaco di una competenza finalizzata all'esercizio di un potere di tipo disciplinare/organizzativo, al fine di contemperare gli interessi degli esercenti con quello di evitare ogni possibile pregiudizio al pubblico decoro ed alla sicurezza alla circolazione, sia veicolare che pedonale.


Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 20.2.2012, n. 904

Ai sensi dell'art. 54 co. 2, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario.

Infatti le ordinanze in questione presuppongono una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge e ciò giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di motivazione congrua e peculiare, la configurazione anche residuale, quasi di chiusura, delle ordinanze contingibili ed urgenti.

Sent. TAR TOSCANA, sez. II, 28.3.2012, n. 629

Per poter adottare un'ordinanza ex art. 54 t.u.e.l. che voglia tutelare la quiete pubblica, è necessario prima aver accertato che vi sono delle attività che generano rumore superiore alle soglie tollerabili ex lege e che sono indicate nel d.p.c.m. 14.11.1997 attuativo della l. 447/95.

 

Tale accertamento deve avere una natura tecnica ed essere riscontrato dall'organismo che ha gli strumenti per rilevare il superamento dei limiti di emissioni sonore consentite e cioè l'ARPAT; non è sufficiente l'esposto e le relative lamentele dei cittadini che sono il presupposto per avviare un accertamento siffatto, ma che non possono costituire anche la prova della produzione di una rumorosità oltre le soglie consentite.

Sent. TAR PUGLIA, Lecce, sez. II, 16.4.2012, n. 691

Deve ritenersi non illegittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del contratto di appalto, già in essere ma ora scaduto, per la gestione dei rifiuti urbani, in quanto, malgrado il comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l’affidamento del servizio in questione, la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimava comunque il Sindaco all’esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall’ordinamento giuridico (art. 50, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267).

Sent. TAR CALABRIA, Catanzaro, sez. I, 8.2.2012, n. 155

L'art. 54, comma 2°, del d. lg. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", in assenza di indicazioni circa le modalità di esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali di necessità e di urgenza.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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