Rubriche

(aggiornato al 20.06.2012)

Nel periodo di riferimento è stata adottata l'Autorizzazione generale al trattamento di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica - 1° marzo 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012) con la quale sono state definite le condizioni per il trattamento dei dati, senza il consenso dell'interessato, da parte degli enti di ricerca. Destinatari del provvedimento sono, da un lato, le università e gli altri enti di ricerca e società scientifiche, dall'altro, gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari già individuati dal Codice di deontologia per i trattamenti per scopi statistici e scientifici.

(aggiornato al 20.06.2012)

Nel periodo di riferimento considerato (Febbraio 2012 – Giugno 2012), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune rilevanti delibere di carattere regolamentare. Per chiarezza espositiva, i provvedimenti suddetti verranno suddivisi in due macroaree: a) quelli relativi alle materie di competenza istituzionale dell’Autorità, e b) quelli, invece, di carattere organizzativo e funzionale.

  1. Nell’aprile 2012 è stato pubblicato il rapporto OCSE sulla qualità della normazione in Italia: il Report è stato predisposto assieme alla Commissione europea nell’ambito del progetto avviato nel 2008 (Better Regulation in Europe: EU15 Countries), volto a fare il punto su questo tema negli originari 15 Paesi dell’Unione europea. Dal 2009 sono stati prodotti 14 rapporti, mentre l’ultimo, sulla Grecia, è atteso per la metà di luglio. Il Report, nell’esaminare l’esperienza italiana, evidenzia alcune criticità e relative raccomandazioni che sono state brevemente analizzate da Marta Picchi nella sezione Note e Commenti della Rivista.
  2. Il 22 marzo di quest’anno l’OCSE ha approvato una Raccomandazione del Consiglio concernente la politica e la governance della regolazione (“Raccomandation du Conseil concernant la politique et la gouvernance réglementaires”), che non abbiamo potuto leggere nel testo italiano, sottolineando che si tratta del primo testo internazionale dopo la crisi, che affronta in modo esaustivo i problemi della politica della regolamentazione.Un primo progetto della Raccomandazione è stato elaborato dal Comitato per la politica della regolazione nell’aprile 2011; sottoposto a consultazione nel giugno e luglio successivi; revisione della prima bozza; esame degli altri Comitati OCSE e del Segretariato; ulteriore revisione della bozza nel novembre 2011; approvazione del Comitato il 16 gennaio 2012 e del Consiglio il 22 marzo successivo.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 22.03.2012, n. 4556

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del comune - ed anche il regolamento del comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un. 16 giugno 2005, n. 12868; Cass., 5 aprile 2006, n. 7879).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 26.03.2012, n. 4784

La disciplina degli artt. 6, 50 e 107 dell'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, interpretati dalla Corte alla luce della successiva evoluzione normativa, ed in particolare della riforma dell'art. 114 Cost., comma 2 e della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 4 di attuazione di tale riforma, comporta che la rappresentanza processuale del comune spetta in via generale al sindaco, senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta: perciò non più atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; con la conseguenza che all'organo suddetto è attribuito direttamente dalla legge anche il conseguente potere di conferire al difensore del comune la procura alle liti (Cass. 13968/2011; 13968/2010; 10099/2007). E siccome il ricorrente non ha documentato la sussistenza, nello statuto dell'ente, di indicazioni di contenuto diverso, non vi è stata alcuna violazione dell’art 83 c.p.c., né una mancanza di legittimazione processuale del comune nel giudizio di appello.

Cfr. anche sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 7.2.2012, n. 650

Sent. TAR Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 22.3.2012, n. 96

L’art. 3 del “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”, recita: "Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo...Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione".

Sent. TAR TOSCANA, sez. III, 30.1.2012, n. 197

La controversia ha ad oggetto un provvedimento di demolizione di un fabbricato adottato il 30.4.1996 dall’assessore delegato dal sindaco. Di fronte alla doglianza del ricorrente sull’incompetenza dell’organo politico, in quanto il provvedimento rientra nelle attribuzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 51 della l. n. 142/1990, il giudice amministrativo precisa che il dirigente è legittimato ad emanare gli atti di gestione non per effetto diretto dell'art. 51 della legge n. 142/1990, ma sulla base di adeguamenti dello statuto comunale al principio di separazione delle competenze tra organi elettivi e burocratici, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato art. 51 (Cons. Stato, I, 28.4.1999, n. 535; TAR Lombardia, Milano, III, 2.2.2000, n. 492). Pertanto la suddetta norma non è immediatamente operativa, ma richiede la mediazione statutaria.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1996/199602360/Provvedimenti/201200197_01.XML

Sent. TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 9.3.2012, n. 80

Il “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige” stabilisce che “nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale”. Dato che l’art. 9 dello statuto del comune di Campitello di Fassa prevede che il sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere
ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di legge e di
regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari
dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni e che l’art. 21 delle N.A. del P.R.G. demanda al sindaco l’adozione di interventi diretti al recupero di situazioni di degrado, non è viziata da incompetenza l’ordinanza sindacale di demolizione di un box abusivamente realizzato.


Sent. TAR LAZIO, Roma, sez. II, 20.1.2012, n. 679

Di fronte all’impugnazione del decreto del sindaco di nomina dei componenti della giunta tutti di sesso maschile, il Tar Lazio, tra i vari profili esaminati, afferma innanzitutto l’immediata applicabilità del principio sancito dall’art. 51 Cost., inteso come parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali, rispetto alle quali si pone come limite conformativo. (Il TAR ripercorre comunque anche le molte norme di carattere primario che danno attuazione al principio costituzionale).

Ribadisce che la libertà statutaria è circoscritta entro i confini naturali dei principi posti dal tessuto costituzionale, quindi non oltre la rimozione di ostacoli all’uguaglianza sostanziale, in modo che uomini e donne siano posti nelle medesime condizioni di accesso agli uffici collegiali ed alle cariche pubbliche.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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