Rubriche

Sent. TAR SICILIA, Catania, sez. III, 26.1.2012, n. 235

L'atto impugnato consiste in una ordinanza contingibile ed urgente adottata dal comune di Ragusa al fine di ovviare ad una presunta emergenza ambientale suscettibile di derivare dall'anticipato esaurimento delle potenzialità della discarica di ricevere i rifiuti per effetto del conferimento da parte di altri comuni dell'ambito territoriale provinciale.

Ora, lo stesso comune di Ragusa argomenta che il potere che si è inteso esercitare discende dall'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge regionale 8-4-2010 n. 9 (relativa alla gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), che attribuisce ai comuni la competenza ad adottare disposizioni per la tutela igienico sanitaria nella gestione dei rifiuti, e dal successivo comma 4, il quale prevede che il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo n. 152/2006 nell'ambito del territorio comunale.

Sent. TAR CAMPANIA, sez. V, 1.3.2012, n. 1073

Il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo cui il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un'"urgenza qualificata", in relazione alle circostanze del caso concreto, che, però, deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l'urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l'esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l'esigenza del privato inciso dall'atto amministrativo di avere conoscenza dell'avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall'art. 7 l. n. 241/1990, che l'invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell'ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.

Sentenza n. 272/2011 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/10/2011 - Pubblicazione in G. U. 26/10/2011

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe la Corte costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva), per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Tale disposizione, infatti, nel prevedere spese necessarie per attuare nuovi interventi nel comprensorio sciistico di Scanno, quantificate fino ad un massimo di un milione di euro, nulla dispone riguardo alla loro copertura.

Sentenza n. 271/2011 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21/10/2011 Pubblicazione in G. U. 26/10/2011

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

A. Tra i saggi pubblicati in questo numero vi è quello di Nicola Lupo e Giovanna Perniciaro che illustrano e commentano la proposta di modificazione del regolamento del Senato del 2 febbraio scorso, presentata dai senatori Quagliarello e Zanda, che prevede l'istituzione anche al Senato del Comitato per la legislazione, su cui vedi l'editoriale.

Il 22 febbraio 2011 è stato approvato, in seconda deliberazione, lo statuto della Regione Molise, impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale. La Regione non si è costituita in giudizio per difendere il suo nuovo statuto, ma la Corte, con la sentenza n. 63/2012, ha respinto il ricorso; lo Statuto non è stato ancora promulgato e pubblicato perché non è decorso il termine per la richiesta dell'eventuale referendum.

La legge in esame viene segnalata in quanto legge di metodo, una sorta di legge cornice per il miglioramento e la qualità dell'attività normativa ( nel titolo secondo sono previste anche misure di semplificazione per cittadini e imprese). Votata da maggioranza ed opposizione, meno la Lega, la legge fissa principi e prevede procedure in grado di garantire continuativamente nel tempo la effettiva realizzazione della semplificazione della normativa esistente e della semplicità della nuova normativa.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
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La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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