Rubriche

Motivi facoltativi di non esecuzione del mandato di arresto europeo e principio di non discriminazione in base alla nazionalità

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Articolo 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Attuazione nel diritto nazionale - Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione - Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato».

L’art. 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE non si applica alle visite del un capo di Stato di uno Stato membro in un altro Stato membro: 

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolazione nel territorio degli Stati membri – Presidente dell’Ungheria – Divieto di ingresso nel territorio della Repubblica slovacca – Relazioni diplomatiche tra Stati membri»

Stabilizzazione di dipendenti pubblici, anzianità di servizio e principio di non discriminazione

«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE − Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 − Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Autorità nazionale della concorrenza – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Determinazione dell’anzianità – Difetto assoluto di considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione»

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9904; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10821; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11394; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11395

La sezione tributaria ribadisce la natura di atto normativo di rango paraprimario o subprimario dello statuto comunale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9901; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9902; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9903; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9905; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10821; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10830; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10831; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10832; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11373; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11381; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11382; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11394; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11395; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 13 luglio 2012, n. 11979; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12685; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12688; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13464; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13466; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13467; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16357; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16358.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10839; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10842; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20.7.2012, n. 12690 

In base al d.lg. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, nel testo conseguente al d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88 - in vigore dal 1.6.2005, ma applicabile ai processi in corso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo - "l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12668

La sezione tributaria ricorda la sentenza 16.6.2005 n. 12868 delle SS.UU. che ha affermato il principio secondo cui "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il d.lg. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza" (conf. Corte cass. SU 27.6.2005 n. 13710; id. sez. V, 3.10.2006 n. 21330; id. sez. lav. 2.5.2007 n. 10099; id. sez. lav. 10.6.2010 n. 13968).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 7 agosto 2012, n. 14219

La seconda Sezione ricorda che la Suprema Corte ha affrontato ex professo, nell'ambito del nuovo disegno normativo delle autonomie locali, il problema della rappresentanza dell'ente locale nei giudizi ovvero, nella fattispecie, della necessità di una delibera autorizzativa della giunta municipale che consenta al sindaco di stare in giudizio.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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