Sent. n. 162/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito: 27/06/2012 . Pubblicazione in G.U. 04/07/2012.
Motivi della segnalazione
In questa decisione, la Corte torna a ribadire quanto più volte affermato a proposito della «pregiudizialità logico-giuridica» delle censure riferite all'art. 76 Cost., «giacché esse investono il corretto esercizio della funzione legislativa e, quindi, la loro eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame» (ex plurimis, sentenze n. 80 del 2012 e n. 293 del 2010). Pertanto, secondo la Corte esse devono essere esaminate per prime e fra queste, la precedenza spetta, seguendo la medesima linea di pregiudizialità logico-giuridica, a quelle relative alla genericità e indeterminatezza della delega, indipendentemente dall'ordine seguito dal giudice rimettente.
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Ordinanza n. 137/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 31/05/2012 – Pubblicazione in G.U. 06/06/2012
Motivi della segnalazione
L'ordinanza n. 137 del 2012 è relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente ad una sua parte), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011; il relativo ricorso è stato promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011, ed iscritto al n. 164 del registro ricorsi 2011.
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Introduzione
1. Nel quadrimestre esaminato (giugno 2012 - ottobre 2012) si segnalano in particolare, da un lato, i documenti finali della XIV Commissione Politiche dell’UE della Camera dei deputati e la risoluzione della 14ª Commissione Politiche dell’UE del Senato su due relazioni della Commissione europea per l’anno 2011: la Relazione "Legiferare meglio" e la Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (cfr. infra la scheda "La Camera ed il Senato si esprimono sulla funzionalità dei raccordi parlamentari con l’UE e sui metodi di applicazione del principio di sussidiarietà"); dall’altro, l’approvazione, con modificazioni, da parte del Senato del disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione ed all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea nonché abrogazione della l.n. 11/05 (cfr. infra la scheda "Il Senato approva, con modificazioni, il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante le nuove norme generali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea").
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