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Sent. TAR Sardegna, sez. II, 18.10.2012, n. 845

L'articolo 50, quinto comma del t.u.e.l. riconosce al sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare provvedimenti extra ordinem in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, e tali da determinare emergenze igienico-sanitarie. Al riguardo, il Tar osserva che l'esercizio legittimo di tale potere presuppone un pericolo concreto di danno grave ed imminente per la salute pubblica, dal quale discenda la necessità di un intervento tempestivo a tutela dell'incolumità dei cittadini.

Sent. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 15.11.2012, n. 1792

Il potere di ordinanza attribuito dall'art. 9 della l. 26.10.1995, n. 447 non può essere riduttivamente inteso come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma esso deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la legge n. 447/1995 (nell'art. 2, primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana".

La Camera dei deputati, con delibera del 25 settembre 2012, ha modificato gli artt. 14, 15, 15-ter e 153-quater, del regolamento, relativi ai gruppi parlamentari (su cui si veda il saggio di Francesca Biondi, Disciplina dei gruppi parlamentari e controlli sui bilanci: osservazioni alle recenti modifiche ai regolamenti di Camera e Senato).

Una modifica del regolamento del Senato, coincidente nell’oggetto e negli obiettivi, ma non in alcune delle opzioni compiute, è stata licenziata dalla Giunta per il regolamento del Senato (A.S., Doc. II, n. 35).

Si riporta di seguito il testo del Regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 di modifica dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si segnalano, in particolare, l’aumento dei giudici della grande sezione della Corte di giustizia da 13 a 15 e la contestuale abolizione della regola secondo cui tutti i presidenti delle  sezioni a cinque giudici partecipano alla grande sezione. La nuova regola prevede la partecipazione di tre presidenti delle sezioni a cinque, scelti secondo le modalità previste dal regolamento di procedura. Di conseguenza, sono stati anche modificati i quorum della grande sezione e della seduta plenaria, subordinando la validità delle deliberazioni alla presenza, rispettivamente, di almeno undici (invece che nove) e diciassette (invece che quindici) giudici.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

Non ogni violazione della libertà di religione tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali integra un «atto di persecuzione» ai sensi della direttiva 2004/83/CE

«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera c) –Riconoscimento quale “rifugiato” – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) – Religione come motivo della persecuzione – Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione – Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico – Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione – Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze – Articolo 4»

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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