Rubriche

Sent. TAR Piemonte, sez. I, 18 maggio 2012, n. 565

Il Tar Piemonte ribadisce che il potere di urgenza attribuito al sindaco dall’art. 54, comma quarto del t.u.e.l. può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. Gli anzidetti presupposti non ricorrono se il sindaco può fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri o se la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

Legge 110/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 Gennaio del 1999, in G.U. 173 del 26/7/2012. Legge 112/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 Novembre 1999, in G.U. 174 del 27/7/2012.

Con legge 110/2012 il Legislatore italiano ha finalmente autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo nel lontano 1999, dandone piena ed intera esecuzione.

La Convenzione europea per i diritti dell'uomo e la Legge Pinto.

Con decreto legge n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 giugno 2012, poi convertito in legge (n. 134/2012) pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 7 agosto 2012, il Governo italiano ha adottato misure urgenti per la crescita.

L'articolo 55 del suddetto provvedimento introduce alcune significative modifiche alla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto).

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

Sentenza n. 200/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2012 - Pubblicazione in G.U. 25/07/2012

Motivi della segnalazione

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 3 del d.l. n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disposizione che prevedeva l'abrogazione, allo scadere di un termine predefinito (30 settembre 2012) di tutte le disposizioni statali incompatibili con il principio espresso nel primo comma dello stesso articolo secondo il quale «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». Essa perviene a tale esito in considerazione del tenore normativo dell'art. 3, comma 1: proprio perché quest'ultimo contiene disposizioni di principio, e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale, "la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili con la disposizione appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali".

Sentenza n. 199/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2012 - Pubblicazione in G.U. 25/07/2012

Motivi della segnalazione

La Corte ribadisce il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare espressa mediante referendum desumibile dall'art. 75 Cost. Coerentemente con la propria giurisprudenza secondo cui costituisce ripristino della normativa abrogata - e deve pertanto essere dichiarata illegittima in quanto si pone in palese contrasto con l'intento perseguito mediante referendum abrogativo - la normativa che introduce una nuova disciplina della materia «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sent. n. 68/1978, richiamata e citata espressamente), essa dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante il quale, a distanza di meno di un mese dalla alla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 - disposizione volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni - il Governo aveva dettato una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, "che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni" della stessa.

Sentenza n. 193/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito: 19/07/2012; Pubblicazione in G.U.: 25/07/2012.

Motivi della segnalazione

La Corte viene investita della q.l.c. dell'articolo 20, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5 e 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 1, commi 8 e 9, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in seguito ai ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione autonoma Sardegna.

Dopo aver dichiarato non fondati alcuni motivi di doglianza promossi, la Corte si sofferma sulla q.l.c. concernente l'art. 20, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011 e l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011 rilevando come recentemente si fosse già espressa sulla non incompatibilità con la Costituzione delle misure disposte con l'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, sul presupposto che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).

Sentenza n. 178/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito: 11 luglio 2012. Pubblicazione in G.U. 18 luglio 2012.

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 178/2012 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 37, c. 1, secondo periodo, e 29, c. 1, lettera k), alinea e, del d.lgs. n. 118/2011 nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Ne esce corroborata – in coerenza con alcune recenti pronunce del giudice delle leggi – la constatazione che alla specialità finanziaria continua a corrispondere una specialità procedurale, non intaccata dalla legge n. 42/2009.

Sent. n. 164/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito: 27/06/2012. Pubblicazione in G.U. 04/07/2012.

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte, nel respingere un’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, specifica il regime di impugnabilità, da parte della Regione, del Decreto legge: controbattendo all’asserzione della difesa dello Stato, secondo la quale i ricorsi proposti «avverso le norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive» sarebbero tardivi, la Corte asserisce che l’efficacia immediata, propria del decreto-legge, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni; anche se è pur vero che soltanto con la legge di conversione il detto provvedimento legislativo acquisisce stabilità (art. 77, terzo comma, Cost.) la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi (ex plurimis: sentenze n. 298 del 2009, n. 443 del 2007, n. 417 del 2005, n. 25 del 1996).

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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