Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6228
Poiché lo statuto del comune di San Donaci né dispone, né predetermina alcun vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale, limitandosi l'art. 3, comma secondo lett. l) ad affermare che il Comune ispira la propria azione, tra le altre, alla finalità "di promuovere e favorire iniziative che assicurino condizioni sostanziali di pari opportunità per il superamento di ogni discriminazione tra i sessi", non è idoneo a veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore. Detta disposizione statutaria è chiaramente priva di contenuti precettivi, in ragione della sua vaga e generica formulazione, di rilievo puramente enfatico, non contenente neppure una regola di c.d. "positive action" di tipo promozionale, che deve sempre essere enunciata in modo specifico, determinato e preciso, come è proprio delle norme giuridiche, anche di principio.