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L’abbassamento dell’età pensionabile di giudici, procuratori e notai da 70 a 62 anni ad opera della nuova Costituzione ungherese viola la direttiva 2000/78/CE [1]          

La sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2012, nella causa C-286/12, Commissione c. Ungheria, si colloca nel solco delle vicende relative all’adozione della nuova Legge Fondamentale ungherese, promulgata il 25 aprile 2011 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2012.[2] Si tratta, infatti, della sentenza che chiude una delle tre procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Ungheria per pretese violazioni del diritto dell’Unione europea ad opera della nuova Costituzione e delle cd. leggi cardinali adottate contestualmente.[3] La Commissione ha deciso di chiudere la procedura di infrazione relativa alla mancanza di adeguate garanzie di indipendenza della banca centrale ungherese, in conseguenza dell’approvazione, con il voto favorevole della BCE, di alcuni emendamenti presentati dal Parlamento al Governo. Al contrario, la Commissione ha deciso di coltivare le procedure relative all’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici, notai e procuratori, e all’indipendenza del garante nazionale dei dati personali. In entrambi i casi, la Commissione ha ritenuto di dover porre la questione all’attenzione della Corte di giustizia, presso la quale è ancora pendente il ricorso relativo all’indipendenza del garante ungherese dei dati personali. Con la sentenza in esame, invece, la Corte di giustizia ha rilevato che l’abbassamento dell’età pensionabile di giudici, notai e procuratori da 70 a 62 anni costituisce una discriminazione ingiustificata in base all’età, e pertanto vietata dalla direttiva 2000/78/CE.[4]

Ancora sulla rilevanza dei diritti fondamentali - quali garantiti dalla Carta UE e dalle costituzioni nazionali - nell’ambito del sistema del mandato d’arresto europeo

Nell’arco di poco meno di un mese, la Corte di giustizia, nella composizione della Grande Sezione, ha deliberato due sentenze in cui emerge ancora il delicato rapporto tra la tutela dei diritti fondamentali della persona e una cooperazione giudiziaria efficace ed efficiente nell’ambito del sistema del mandato d’arresto europeo, istituito dalla decisione quadro 2002/584/GAI.[1] Nella sentenza Radu, emessa il 29 gennaio 2013, la Corte era sostanzialmente chiamata a chiarire se l’omessa audizione della persona destinataria di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio dell’azione penale costituisce una violazione dei diritti garantiti dagli articoli 47 e 48 della Carta, idonea a giustificare un eventuale rifiuto di eseguire il mandato al di là dei motivi di non esecuzione, obbligatori e facoltativi, previsti dalla decisione quadro. Invece, nella sentenza Melloni, emessa il 26 febbraio 2013 e originata da un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale spagnola), la Corte era chiamata ad esaminare la compatibilità dell’art. 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI, nella versione modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI,[2] con gli articoli 47 e 48, par. 2, della Carta. Inoltre, il giudice del rinvio chiedeva anche alla Corte di interpretare l’art. 53 della Carta, onde chiarire se il richiamo al livello di protezione garantito dalle costituzioni nazionali - e più alto rispetto a quello della Carta stessa - deve essere interpretato come una deroga al principio del primato del diritto dell’Unione europea.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell'Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell'ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l'invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l'invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell'ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell'iniziativa, l'oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE).

Sentenza n. 310/2012 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20 dicembre 2012 – Pubblicazione in G.U. del 27 dicembre 2012

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 310/2012 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 1, della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali»; ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge.

Sentenza n. 264/2012 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 28 novembre 2012 – Pubblicazione in G.U. del 5 dicembre 2012

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 264/2012 la Corte ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, c. 777, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). I motivi d'interesse della decisione risiedono nel fatto ch'essa consente alla Corte di puntualizzare il proprio approccio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in sede di utilizzazione della CEDU alla stregua di un parametro interposto di legittimità.

La disposizione impugnata fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 5, c. 2, del d.P.R. n. 488/1968 ed è già stata oggetto di una questione di legittimità, peraltro respinta (sent. n. 172/2008). Essa prevede, in sostanza, che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo.

... non sussiste onere di rendere espliciti il "ripristino normativo" e il suo carattere retroattivo. 

Sentenza n. 297/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19/12/2012 - Pubblicazione in G.U. 27/12/2012

Motivi della segnalazione

La sentenza fornisce risposta a tre questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale dalla Regione Veneto nei riguardi dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. Decreto salva-Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con cui si è avviata una riforma dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), demandata ad apposito atto sub-legislativo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

La seconda questione (sollevata sul testo originario del terzo periodo) desta interesse sul piano delle fonti del diritto sotto più aspetti: accanto alla determinazione di livelli essenziali mediante atti sub-primari e l'individuazione della natura, regolamentare o meno, agli atti sub-legislativi, si distinguono l'abrogazione implicita e retroattiva ed i caratteri indefettibili dell'istituto della delegificazione.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, ha impugnato, in data 7 gennaio 2013, un articolo del disegno di legge n. 58 dal titolo "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

In particolare, oggetto della censura è l'art. 1, comma 1; i parametri di costituzionalità invocati sono gli articoli 117, comma 2, lett. l), 3 e 97 della Costituzione.

La disposizione impugnata ha a oggetto la proroga di contratti di personale a tempo determinato, "autorizzando sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione."

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti

Sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 19.11. 2012, n. 2369

Il TAR Sicilia ribadisce (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. I, 18 maggio 2007, n. 1374) che gli statuti comunali, nonostante la riforma del titolo V della Costituzione, non hanno acquistato forza normativa pari a quella della legge. Ricorda, poi, che il C.G.A. con sentenza 2 marzo 2006 n. 69 ha avuto modo di precisare che, sebbene secondo l'art. 114 della Costituzione, come sostituto dalla legge cost. n. 3/2001, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni siano enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, da ciò non deve trarsi l'erroneo (ed eccessivo) corollario che lo statuto comunale sia ormai divenuto legibus solutus, potendo il suo contenuto prescindere dalle norme e dai limiti che gli siano imposti dalla legge statale ovvero dalla legge regionale nelle regioni dotate di competenza normativa nella materia degli enti locali, come è in Sicilia ex art. 14, lett. o), dello statuto.

Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6230

Il Consiglio di Stato premette che lo statuto comunale è diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare. Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione dell'esistenza stessa e dell'identità dell'ordinamento giuridico locale.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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