Rubriche

Raggiunta una nuova tappa della «Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali». 

Con l’adozione della Direttiva 2013/48/UE,[1] che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 27 novembre 2016, l’Unione europea ha raggiunto una nuova tappa della «Tabella di marcia» di cui alla risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 30 gennaio 2009[2]. A sua volta, la Tabella si pone nel solco del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che ha affermato che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie deve diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione europea in materia civile e penale. A poca distanza, l’idea che il reciproco riconoscimento «deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone» veniva evidenziata nel programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[3]. A tal proposito, al considerando 51 della Direttiva 2013/48/UE si legge che, «[s]ebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e del [Patto internazionale sui diritti civili e politici], l’esperienza ha dimostrato che questa sola circostanza non sempre assicura che ciascuno di essi abbia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri».

La decisione della Commissione di mantenere il signor Kadi nella lista delle elenco delle persone, dei gruppi e delle entità collegate ad Al-Qaeda a cui si applicano misure restrittive viola i diritti fondamentali UE.

Con la nota sentenza Kadi I,[1] la Corte di giustizia annullava il regolamento n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani,[2] nella parte relativa all’iscrizione nel suo allegato I del sig. Kadi; questi, infatti, non essendo stato informato circa gli elementi assunti a suo carico per fondare le misure restrittive adottate nei suoi confronti, era stato privato del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. A seguito di tale pronuncia, il presidente del comitato per le sanzioni trasmetteva l’esposizione dei motivi dell’iscrizione del sig. Kadi nell’elenco riassuntivo di tale comitato al rappresentante permanente della Francia presso l’ONU, autorizzandone la comunicazione al sig. Kadi, che veniva effettuata dalla Commissione. Contestualmente, la Commissione informava il sig. Kadi che essa intendeva mantenere l’iscrizione del suo nominativo nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 881/2002, e concedeva un termine all’interessato per far valere le sue osservazioni su tale motivazione e fornirle ogni informazione che egli ritenesse pertinente, prima che essa adottasse una decisione definitiva. Successivamente, la Commissione confermava l’iscrizione del sig. Kadi nell’allegato I del Regolamento n. 881/2002. L’interessato proponeva dunque un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento del Regolamento nella parte che lo riguardava. Con sentenza del 30 settembre 2010[3] il Tribunale accoglieva il ricorso.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

 

Ogni anno la Commissione europea pubblica un report relativo alla sua attività di controllo dell’applicazione del diritto UE da parte degli Stati membri nell’anno precedente. Lo scorso 22 ottobre la Commissione ha pubblicato il 30mo report, relativo al 2012. Il report, disponibile in inglese, illustra la performance degli Stati membri con riferimento ad alcuni aspetti chiave della procedura di infrazione (quali, ad esempio, il numero delle procedure pendenti nell’anno e di quelle nuove, le aree di attività dell’Unione in cui più elevato è il tasso di mancata o incorretta attuazione, i dati relativi alla presentazione di denunce da parte di cittadini e imprese, e quelli concernenti il ricorso alla piattaforma EU Pilot); è inoltre corredato da alcuni staff working ducuments che illustrano la performance dei 27 Stati membri e le statistiche relative alle principali aree tematiche. Purtroppo, il report evidenzia una performance non soddisfacente dell’Italia, che colleziona la ‘maglietta nera’ rispetto a molteplici indicatori ‘negativi’ (oltre alle indicazioni contenute nella parte generale del report, si veda anche il più dettagliato staff working document dedicato a p. 32).

 1. Con riferimento all'AIR e alla VIR si segnala che, nel numero precedente di questa rivista, il saggio di Leonardo Bianchi propone una Valutazione di impatto familiare in sede di procedimento legislativo, per dare attuazione all'art. 31 Cost. secondo il quale "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose". Valutazione che oggi non è prevista.
Sempre nel precedente numero di questa rivista, si è segnalata, in questa Rubrica, la sentenza n. 70/2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale una legge regionale incomprensibile perché in contrasto con l'art. 97 Cost.: per saperne di più, si veda la nota alla suddetta sentenza di Marta Picchi su Federalismi.it del 23 ottobre.

Introduzione

1. Il quadrimestre esaminato (marzo 2013-giugno 2013) è in gran parte coinciso con l’avvio della XVII legislatura, con il periodo di stallo politico-istituzionale conclusosi con la nomina del Governo Letta il 28 aprile 2013 e con la successiva costituzione delle Commissioni permanenti delle due Camere (per quanto qui interessa, le Commissioni Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono state costituite rispettivamente il 7 ed il 21 maggio 2013). Per questa ragione l’attività delle Commissioni parlamentari di raccordo con l’Unione europea, di cui si è dato tradizionalmente conto in questa Rubrica, non pare offrire questa volta materiali meritevoli di segnalazione: si darà dunque conto in questo numero (oltre che del’informativa urgente resa dal Presidente del Consiglio Monti alle Camere il 25 marzo 2013) solamente delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Letta e delle relative risoluzioni delle Camere del 21 maggio 2013 in vista del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 (nonché delle comunicazioni del Ministro degli affari europei Moavero Milanesi alle Commissioni riunite di Camera e Senato del 30 maggio 2013 sugli esiti del Consiglio stesso) e del 25 giugno 2013 in vista del Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013 (cfr. infra le relative schede).

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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