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Aggiornato al 31.10.2013 

Nel periodo di riferimento, compreso tra luglio e ottobre del 2013, l’Autorità non ha adottato atti di natura regolamentare. Tuttavia, si segnala che sono state presentate:

a) la relazione al Parlamento per l’anno 2012;

b) tre segnalazioni al Governo e al Parlamento nelle materie di competenza dell’Autorità.

a) Il presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha presentato il 17 luglio 2013 la Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2012.

Presso la Camera dei deputati si estende la prassi del crescente ricorso ai pareri della Giunta per il regolamento che, in attesa di addivenire all’approvazione di modifiche del regolamento, adotta “procedure sperimentali”, basate su una innovativa interpretazione del disposto regolamentare. Nella seduta del 26 giugno 2013 la Giunta ha disposto l’introduzione di due nuove procedure di questo tipo.

Dall’inizio della XVII legislatura, buona parte delle proposte di modificazione dei regolamenti delle due Camere che hanno ad oggetto aggiornamenti puntuali della disciplina regolamentare si pongono come obiettivo l’aumento della trasparenza delle procedure e il rafforzamento dell’accountability delle istituzioni rappresentative.

Dopo la proposta di riforma organica del regolamento del Senato presentata a prima firma del sen. Zanda all’inizio della XVII legislatura (v. la segnalazione pubblicata nel n. 2/2013 della rivista), sono state depositate ulteriori proposte di riforma complessiva del regolamento di questa Camera: l’8 agosto 2013, la proposta di modificazione a prima firma della sen. Lanzilotta, Doc. II n. 8 (contestualmente scorporata anche in sette proposte di modifica, ciascuna riguardante un diverso istituto: Doc. II nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), volta, tra le altre cose, a ridefinire il numero e le competenze delle commissioni permanenti, a valorizzare nelle procedure parlamentari le iniziative legislative regionali e popolari, ad istituire l’Ufficio parlamentare di bilancio ai sensi della l. cost. n. 1 del 2012, e a vietare l’apposizione delle questione di fiducia sui maxi-emendamenti; il 25 settembre 2013, la proposta di modificazione del regolamento concernente “Adeguamento del Regolamento del Senato alle esigenze di governabilità del Paese”, Doc. II n. 19, diretta, in particolare, a ridefinire le attribuzioni dei membri del Consiglio di Presidenza, i criteri per la formazione e la composizione dei gruppi parlamentari e della Giunta delle elezioni, ad istituire, anche presso questo ramo del Parlamento, il Comitato per la legislazione, ad accrescere la pubblicità dei lavori parlamentari e delle votazioni, ad aggiornare le norme sull’istruttoria legislativa, la tempistica per l’approvazione dei disegni di legge, specie di quelli dichiarati urgenti, e le procedure finanziarie, ad inasprire la disciplina sul vaglio di ammissibilità degli emendamenti; infine, il 17 ottobre 2013, la proposta di modificazione a prima firma del sen. Bruno (il cui testo non è stato ancora pubblicato).

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2013, il Governo ha provveduto a impugnare la legge della Regione Sardegna n. 17 del 26 luglio 2013, rubricata “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale”. La legge impugnata, in breve, prevede un adeguamento organizzativo dell’Agenzia regionale per il lavoro (art. 1), autorizza l’Amministrazione regionale ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e indennità di mobilità (art. 2), infine, dispone il rafforzamento del programma annuale d’interventi a favore degli emigrati (art. 3).

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013, il Governo ha provveduto ad impugnare la legge della Regione Sardegna n. 19 del 2 agosto 2013, rubricata “Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici”.

Con delibera del 19 luglio 2013 il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna n. 12 del 23 maggio 2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)”.

Ad avviso del ricorrente, la legge regionale eccede sia dalle competenze legislative statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto Speciale della Regione, che dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alle regioni ad autonomia speciale.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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