Rubriche

Nella parte relativa alle "Fonti Internazionali" la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l'attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

 

SOMMARIO

1)  La recenti misure di contrasto alla pirateria

2)  La sentenza della Cedu nel caso Tarantino: compatibilità della legislazione nazionale in materia di numero chiuso con la convenzione europea dei diritti umani

3)

Identità di genere e scioglimento del matrimonio: la Cassazione rinvia alla Consulta alcune questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della Legge 164 del 1982

4)    Le recente modifica concernente l'esercizio della giurisdizione italiana sulle forze nato e la grazia concessa dal Capo dello Stato al col. Joseph L. Romano condannato per l'extraordinary rendition di Abu Omar

 

L'Italia non ha correttamente trasposto l'art. 5 della direttiva 2000/78/ce in materia di provvedimenti da adottarsi da parte di tutti i datori di lavoro in favore dei lavoratori disabili

Nella sentenza del 4 luglio 2013 nella causa C-312/11,[1] resa al termine di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’Italia, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’art. 5 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, inter alia, sull’handicap, con riferimento all’occupazione e alle condizioni di lavoro.

Il ruolo del giudice nazionale rispetto al bilanciamento tra la sicurezza interna degli Stati membri ed il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. 

Con la sentenza del 16 aprile 2013 nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11,[1] la Grande Sezione della Corte di giustizia ha respinto i ricorsi con cui il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedevano l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria.[2]

La Corte di Giustizia conferma la validità della decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

Con la sentenza del 16 aprile 2013 nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11,[1] la Grande Sezione della Corte di giustizia ha respinto i ricorsi con cui il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedevano l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria.[2]

Si segnala che, in data 5 aprile 2013, a seguito del quinto incontro tra la Commissione europea ed il gruppo ad hoc del Comitato direttivo per i diritti umani del Consiglio d'Europa, è stato reso pubblico un Final Report contente la versione (al momento) ultima degli strumenti relativi alla adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (47+1(2013)008, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)008rev2_EN.pdf).

Si riporta di seguito il testo della Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 intesa a rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. La Raccomandazione si muove nel solco delle nuove disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona allo scopo di rafforzare il principio democratico nell'Unione e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica della stessa, attraverso l'esercizio dei diritti politici. Nel nono considerando si evidenzia appunto che «[i]ntensificare la connessione dei cittadini con il processo democratico dell'Unione è il corollario necessario di una più stretta integrazione istituzionale».

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell'Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell'ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)" (così G. Puccini, Il problema dell'identificazione delle autorità indipendenti fra giurisprudenza amministrativa e decreto "salva-Italia, corsivo originale, in www.osservatoriosullefonti, n. 1/2012).

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)"[1].

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

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 Padova, 16 maggio 2024
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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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